CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 03502/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8662/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3423/2024 depositata il 29/10/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 8662/2025 Numero sezionale 151/2026 Numero di raccolta generale 3502/2026 Data pubblicazione 17/02/2026 Così deciso in Roma, il 16/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8662/2025 Numero sezionale 151/2026 Numero di raccolta generale 3502/2026 Data pubblicazione 17/02/2026