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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1985

Cassazione n. 08464/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado che lo ha ritenuto penalmente responsabile per le quattro ipotesi del delitto di cui agli artt. 99, 61, n. 5, 110, 624 e 625, primo comma, n. 2 contestategli ai capi 1), 2), 3) e 4) dell'imputazione; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche — è generico per aspecificità, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, alla luce della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, essendo state riconosciute le attenuanti generiche già all'esito del giudizio di primo grado, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, oltre che inammissibile per carenza di interesse in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, che risulterebbe eccessiva e sproporzionata poiché non sarebbero state compiutamente apprezzate la condizione psicologica e sociale, l'effettiva gravità del fatto commesso, e la lesione al bene giuridico concretamente arrecata — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e dovendosi ritenere che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali il fatto di non minima gravità, l'elevato danno economico riportato dalla persona offesa a causa del danneggiamento del vetro della porta di ingresso del locale, e l'elevatissima capacità criminale manifestata dal ricorrente; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado che lo ha ritenuto penalmente responsabile per le quattro ipotesi del delitto di cui agli artt. 99, 61, n. 5, 110, 624 e 625, primo comma, n. 2 contestategli ai capi 1), 2), 3) e 4) dell'imputazione; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche — è generico per aspecificità, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, alla luce della mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, essendo state riconosciute le attenuanti generiche già all'esito del giudizio di primo grado, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, oltre che inammissibile per carenza di interesse in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, che risulterebbe eccessiva e sproporzionata poiché non sarebbero state compiutamente apprezzate la condizione psicologica e sociale, l'effettiva gravità del fatto commesso, e la lesione al bene giuridico concretamente arrecata — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e dovendosi ritenere che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali il fatto di non minima gravità, l'elevato danno economico riportato dalla persona offesa a causa del danneggiamento del vetro della porta di ingresso del locale, e l'elevatissima capacità criminale manifestata dal ricorrente; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm Co
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