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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 36868/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s le conclusioni del PG. &AL i, o .zietwi c)L5 .€'0 k [OSCURATO:PERSONA]1-Quitalt o COU (k.

Lgt% il QUAL), ) [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza del 15 dicembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 14.12.2019; 2) sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 18.11.22019, irrevocabile dal 19.2.2020.

2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione dell'art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. con riferimento alle condanne sub 1 e 2 della richiesta di applicazione della continuazione tra i vari reati, anche con travisamento del contenuto delle sentenze, sia in ordine alla collocazione temporale dei reati per cui vi è condanna definitiva, sia per la diversità del contesto spaziale, temporale, e criminale nel quale sono maturati tutti i reati" e per "mancanza assoluta di motivazione sul punto".

Ha al riguardo evidenziato che le due strade dove sono stati consumati i reati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Mercato di Napoli) sono adiacenti; che i reati riguardavano la stessa sostanza stupefacente (cocaina); che, in particolare, sebbene la dizione riportata nel capo di imputazione relativo alla sentenza del G.U.P. di Napoli potrebbe trarre in inganno (viene indicata la cessione di sostanza di tipo crack), dalla lettura dell'allegato verbale delle sommarie informazioni rese dall'acquirente, [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe evidente che la cessione riguardava grammi 0,15 di cocaina; che i fatti reato erano stati commessi nel medesimo arco temporale (l'uno il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); e ha sostenuto che tali circostanze sarebbero sintomatiche dell'unitaria ideazione delle condotte delittuose.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.In particolare, ha evidenziato che, a fronte della consumazione del medesimo tipo di reato (spaccio di modesta quantità di sostanza stupefacente), le condotte poste in essere dal Ramaglia erano state commesse in luoghi diversi (sia in luoghi pubblici che privati), erano state accertate in un arco temporale non prossimo (otre sei mesi) e, soprattutto, riguardavano sostanze stupefacenti diverse (il che lasciava supporre una differente fonte di approvvigionamento e, conseguentemente, di progettazione criminosa); ha aggiunto che le condotte giudicate con la seconda sentenza (in ordine cronologico) erano riconducibili a soggetti correi diversi.

2. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede e resiste alle doglianze difensive, che sono volte a prefigurare una diversa "lettura" dei dati procedimentali, senza confrontarsi con le due fondamentali argomentazioni su cui si fonda la decisione del Giudice dell'esecuzione (l'arco temporale non prossimo di consumazione dei reati e le c.d.

"complicità imprevedibili"; indice quest'ultimo ritenuto, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite Gargiulo, sintomatico dell'assenza di una deliberazione unitaria).

Né la censura relativa alla non diversità della sostanza stupefacente ceduta dal Ramaglia nel corso delle sue condotte delittuose, giudicate con le due indicate sentenze, è idonea a scardinare l'argomentare del Giudice dell'esecuzione, in quanto con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 18.11.2019 il Ramaglia è stato ritenuto responsabile, oltre che della cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente a tale [OSCURATO:PERSONA], anche del reato di cui agli artt. 81, cpv. e 73 DPR n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto e ceduto a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente di tipo hash&I, almeno due o tre volte la settimana (sostanza questa Certamente diversa da quella riguardante la cessione di droga oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

MIO Così deciso, il 22 giugno 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s le conclusioni del PG. &AL i, o .zietwi c)L5 .€'0 k [OSCURATO:PERSONA]1-Quitalt o COU (k. Lgt% il QUAL), ) [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 14.12.2019; 2) sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 18.11.22019, irrevocabile dal 19.2.2020. 2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione dell'art. 606 lett. e) e b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. con riferimento alle condanne sub 1 e 2 della richiesta di applicazione della continuazione tra i vari reati, anche con travisamento del contenuto delle sentenze, sia in ordine alla collocazione temporale dei reati per cui vi è condanna definitiva, sia per la diversità del contesto spaziale, temporale, e criminale nel quale sono maturati tutti i reati" e per "mancanza assoluta di motivazione sul punto". Ha al riguardo evidenziato che le due strade dove sono stati consumati i reati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Mercato di Napoli) sono adiacenti; che i reati riguardavano la stessa sostanza stupefacente (cocaina); che, in particolare, sebbene la dizione riportata nel capo di imputazione relativo alla sentenza del G.U.P. di Napoli potrebbe trarre in inganno (viene indicata la cessione di sostanza di tipo crack), dalla lettura dell'allegato verbale delle sommarie informazioni rese dall'acquirente, [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe evidente che la cessione riguardava grammi 0,15 di cocaina; che i fatti reato erano stati commessi nel medesimo arco temporale (l'uno il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); e ha sostenuto che tali circostanze sarebbero sintomatiche dell'unitaria ideazione delle condotte delittuose. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.In particolare, ha evidenziato che, a fronte della consumazione del medesimo tipo di reato (spaccio di modesta quantità di sostanza stupefacente), le condotte poste in essere dal Ramaglia erano state commesse in luoghi diversi (sia in luoghi pubblici che privati), erano state accertate in un arco temporale non prossimo (otre sei mesi) e, soprattutto, riguardavano sostanze stupefacenti diverse (il che lasciava supporre una differente fonte di approvvigionamento e, conseguentemente, di progettazione criminosa); ha aggiunto che le condotte giudicate con la seconda sentenza (in ordine cronologico) erano riconducibili a soggetti correi diversi. 2. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede e resiste alle doglianze difensive, che sono volte a prefigurare una diversa "lettura" dei dati procedimentali, senza confrontarsi con le due fondamentali argomentazioni su cui si fonda la decisione del Giudice dell'esecuzione (l'arco temporale non prossimo di consumazione dei reati e le c.d. "complicità imprevedibili"; indice quest'ultimo ritenuto, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite Gargiulo, sintomatico dell'assenza di una deliberazione unitaria). Né la censura relativa alla non diversità della sostanza stupefacente ceduta dal Ramaglia nel corso delle sue condotte delittuose, giudicate con le due indicate sentenze, è idonea a scardinare l'argomentare del Giudice dell'esecuzione, in quanto con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 18.11.2019 il Ramaglia è stato ritenuto responsabile, oltre che della cessione di un quantitativo di sostanza stupefacente a tale [OSCURATO:PERSONA], anche del reato di cui agli artt. 81, cpv. e 73 DPR n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto e ceduto a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente di tipo hash&I, almeno due o tre volte la settimana (sostanza questa Certamente diversa da quella riguardante la cessione di droga oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. MIO Così deciso, il 22 giugno 2021 Il
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