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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09504/2026

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rappresentata e difesa dall'avvocato2025 [OSCURATO:PERSONA];5080 - controricorrente -nonchè controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] E DELLE POLITICHESOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente con mandato -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] SOCINAumLeEro, r egistro generale 2794/2022Numero sezionale 5080/2025in persona del Presidente e legale rappresentante pro temNupmeoror edi ,r accolta generale 9504/2026rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]a,t a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 4071/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 17/11/2021 R.G.N. 2928/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune diBroccostella, la Regione [OSCURATO:PERSONA], l’ I.N.P.S. ed il Ministero delLavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] esponendo di essere stata avviatanel mese di settembre del 1996 dal Comune di Broccostella alavori socialmente utili, venendo, sin da tale data, assegnata perl’espletamento di mansioni operaie come dettagliatamenteindicate in ricorso svolte poi senza soluzione di continuità fino al31/1/2011 e - salvo il periodo nel quale era intervenuta laprocedura di stabilizzazione poi annullata in sede di autotutela(dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - riprese sino all’attualità, conorario di lavoro pari a 20 ore settimanali, ma che, in realtà, esseerano ascrivibili alla categoria A del CCNL del [OSCURATO:PERSONA].

Ciò premesso, la ricorrente chiedeva di faraccertare che nella fattispecie era intercorso un rapporto dilavoro subordinato di fatto con l’ente territoriale dal mese disettembre del 1996 sino all’attualità e che per le mansionieffettivamente svolte essa ricorrente aveva diritto ad un migliorNumero registro generale 2794/2022trattamento economico, corrispondente alle differenzeN umero sezionale 5080/2025Numero di raccolta generale 9504/2026retributive maturate tra quanto corrispostole a titolo di sussidDioat a pubblicazione 14/04/2026per LSU e quanto spettante in base all’inquadramento nellacategoria A, con conseguente condanna delle Amministrazioniconvenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di €67.702,06 a titolo di spettanze maturate nel citato periodo, edeuro 4.891,62 a titolo di TFR.2.

Il Tribunale - dopo avere ritenuto prescritte le differenzeretributive relative al periodo dal 1996 al 2011 - dichiarava ildifetto di legittimazione passiva dell’ I.N.P.S. del Ministero delLavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e della Regione [OSCURATO:PERSONA]; rigettavala domanda proposta nei confronti del Comune di Broccostellaritenendo non provato lo svolgimento di mansioni differentirispetto a quelle indicate nel progetto da parte della ricorrente.3.

La Corte d’appello di Roma riteneva, invece, fondatal’impugnazione della lavoratrice.Riteneva non contestate o, comunque, pacifiche le seguenticircostanze: il rapporto di lavoro era durato oltre i terminiprevisti dalla legge, per circa 15 anni dal 1996 sino 2011 e poisuccessivamente; le mansioni svolte sono state quelle descrittenel ricorso (pulizia delle strade, del cimitero, del palasport, dellaforesteria; imbustamento corrispondenza e consegna adomicilio; affissione manifesti; addetta al servizio buffet inoccasione di manifestazioni o ricevimenti; riscossioni dagliambulanti in occasione di ferie e notti bianche; montaggio esmontaggio palchi; montaggio e smontaggio delle sedie inpiazza in occasione delle feste serali; accompagnatrice deglianziani alle terme; riesumazione di n. 36 defunti; supporto aivigili in occasione di manifestazioni; montaggio e smontaggiodei seggi elettorali; pulizia fossi, argini e cunette condecespugliatore, tutte mansioni proprie della categoriaNumero registro generale 2794/2022funzionale A del CCNL di categoria) ed afferenti ad uno deNi umero sezionale 5080/2025Numero di raccolta generale 9504/2026compiti istituzionali dell’ente.

Evidenziava che l’appellante erDaat a pubblicazione 14/04/2026stabilmente inserita nell'organizzazione del Comune, ricevevadai preposti ordini e direttive sul lavoro da svolgere, osservavauno specifico orario di lavoro eterodeterminato, dovevagiustificare le assenze e richiedere all'ufficio del personale leferie o i permessi per potersi assentare, ufficio che poiprovvedeva ad autorizzarle mediante l'elaborazione di un pianoferie per tutti i dipendenti del Comune, al fine di assicurare lacontinuità del servizio.

Risultavano, altresì, depositati ordini diservizio dell'ente che imponevano l'obbligo di timbrare ilcartellino.

Tanto integrava una difformità rispetto a quantoindicato nei progetti, con conseguente condanna del Comune diBroccostella al pagamento delle differenze retributive e del TFR,come da conteggi allegati al ricorso, che non erano stati oggettodi specifica contestazione da parte del Comune appellato edichiarava il diritto dell’appellante al versamento pressol’I.N.P.S. della contribuzione relativa alle somme sopra indicateentro i limiti della prescrizione quinquennale.4.

Avverso la sentenza domanda la cassazione il Comune conricorso assistito da sei motivi illustrato da memoria.5.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] illustrato da memoria.6.

Il Ministero si è costituito al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensidell’art. 370, comma 1, c.p.c.7.

Le altre parti sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione del d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs. n. 81/2000 inrelazione agli artt. 2094 e 2126 c.c. - Irrilevanza dellasubordinazione ai fini della qualificazione del rapporto di naturaNumero registro generale 2794/2022previdenziale-assistenziale conseguente alla utilizzazione deNi umero sezionale 5080/2025Numero di raccolta generale 9504/2026lavoratori nelle attività socialmente utili.

Data pubblicazione 14/04/2026Si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel supporre che il rapporto di lavoro subordinato poteva ritenersiaccertato in quanto la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] “… era stabilmente inseritanell'organizzazione del Comune, giacché risulta non contestatoche ella aveva ricevuto dai preposti ordini e direttive sul lavoroda svolgere, aveva osservato uno specifico orario di lavoroeterodeterminato, aveva dovuto giustificare le assenze erichiedere all'ufficio del personale le ferie o i permessi perpotersi assentare … .Secondo il Comune, in sostanza, “la ricorrenza delle indicatecoordinate indizianti la subordinazione” sarebbe comune tantoal lavoro subordinato quanto al lavoro come LSU, sicché sarebbe“del tutto irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto incontestazione”.1.1 Il motivo, al di là delle denunciate violazioni di legge, èinammissibile in quanto finalizzato a richiedere a questa Corteun giudizio di merito non consentito in sede di legittimità.1.2 Inoltre, il riferimento allo stabile inserimento è solo unafrazione della più ampia motivazione contenuta nella sentenzaimpugnata che desume la subordinazione anche da altri eplurimi indici.

La Corte di appello ha, infatti, ritenuto violata lanormativa di riferimento dopo aver accertato che l’attivitàeffettivamente svolta dalla lavoratrice (e puntualmentedescritta) non era riconducibile ad alcuno dei progetti ex art. 2,co. 1, d.lgs. n. 468/1997, e che la [OSCURATO:PERSONA] era stata utilizzatadall’Ente per le proprie finalità istituzionali e stabilmente inseritanella organizzazione pubblicistica.

La Corte territoriale haevidenziato anche che, a fronte di una prevista temporaneità diNumero registro generale 2794/2022detta utilizzazione, quest’ultima si era nello specifico protrattaN umero sezionale 5080/2025Numero di raccolta generale 9504/2026per circa venti anni.

Data pubblicazione 14/04/20262.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Broccostelladeduce che la Corte di Appello sarebbe incorsa nella violazionedel d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs. n. 81/2000, avendo errato“nel ritenere rilevante unicamente il progetto nellaqualificazione del rapporto”.Il ricorrente, in particolare, lamenta che la natura subordinatadel rapporto non avrebbe dovuto essere desunta neppuredall’intervenuto “svolgimento di mansioni rientranti tra i compitiistituzionali dell’ente” ed aggiunge che “La sentenza è sorrettadal falso presupposto che le attività asseritamente accertate,anche se in ipotesi estranee al progetto di LSU, non sianoriconducibili alle prestazioni esigibili.L’assunto non è condivisibile in quanto contrario alla normativache regola la materia ed alla costante interpretazione che ne hadato la giurisprudenza, secondo cui la sola difformità dellenon è condizione sufficiente a determinare la trasformazione delrapporto previdenziale-assistenziale in un rapporto di lavorosubordinato (ancorché nullo ex art. 2126 c.c.)”.Il Comune richiama l’art. 1 D.L.gs. n. 81/2000 e, nel sostenereche gli L.S.U. possono essere utilizzati “… anche per attivitàdiverse da quelle originariamente previste nei progetti, purchérientranti nell’elenco di cui all’articolo 3”, afferma che “inassenza di una tassatività o nominatività delle ipotesi, non èapplicabile, come fatto dal Giudice di secondo grado, il criteriotipologico, trattandosi di una fattispecie a clausola aperta il cuiambito è definito per sussunzione secondo il criterio finalistico”.Conclude il ricorrente sostenendo che “Dunque, anche laddovela Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse stata in ipotesi utilizzata in attivitàdiverse da quelle rientranti nel progetto, ovNvumeerroo r egistro generale 2794/2022Numero sezionale 5080/2025promiscuamente e secondariamente in attività istituNzuimoenroa dli ir accolta generale 9504/2026ordinarie cui l’ente provvede con proprio personale, comunquDeat a pubblicazione 14/04/2026la sua utilizzazione sarebbe avvenuta nell’ambito delle attivitàconsiderate esigibili ai sensi della normativa sopra richiamata(in questo senso è allineata anche la giurisprudenza di merito,ved. ex multis T. Trapani, 22-03-2019, n. 993)”.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 Va premesso che in tema di occupazione in lavorisocialmente utili o per pubblica utilità, per le prestazioni che,per contenuto, orario e impegno, si discostino da quelle dovutein base al programma cui si riferisce il contratto originario e chevengano rese in contrasto con norme poste a tutela dellavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto allaretribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto,prevista dall'art. 2126 c.c., applicabile nei confronti dellaPubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoropubblico contrattualizzato. (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13472 del30/06/2016).Va altresì osservato che sempre in tema di occupazione di lavorisocialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazionenormativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale ecomponente formativa, non esclude che in concreto il rapportopossa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a talfine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazionepubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei finiistituzionali dell'amministrazione - con conseguenteapplicazione dell'art. 2126 c.c. (Cass. Sez.

L - , Ordinanza n.17101 del 11/07/2017).2.2 Orbene, la Corte distrettuale ha accertato la naturasubordinata dell’intercorso rapporto di lavoro e la sua difformitàdal progetto con un giudizio insindacabile in sede di legittimNumiteàro, r egistro generale 2794/2022Numero sezionale 5080/2025senza alcuna violazione delle norme surrettiziamente richiNaummerao tdei r accolta generale 9504/2026al solo fine di richiedere a questa Corte un nuovo e diversDoat a pubblicazione 14/04/2026giudizio di merito.3.

Con il terzo motivo si denuncia: Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti.

Omessa e/o travisata applicazione dell’art. 416 e 167c.p.c. per aver ritenuto non contestati i fatti decisivi.3.1 Orbene, il motivo in esame è palesemente inammissibile permolteplici ragioni, a partire dal fatto che, come noto, “L'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive”(Cass. civ. Sez.

II Sent., 14/06/2017, n. 14802).3.2 Quand’anche poi si volesse inquadrare la questione dalpunto di vista della violazione di legge, è doveroso ricordare chela norma che sancisce il principio di non contestazione è l’art.115 c.p.c., per cui il ricorrente, al posto di invocare la violazionedegli artt. 167 e 416 c.p.c., avrebbe dovuto contestare la nullitàdella sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perviolazione di tale articolo.3.3 Inoltre, la censura non è autosufficiente nella misura in cuinon indica quali fatti sono stati ammessi e quali contestazionispecifiche sono state sollevate.Il motivo, in particolare, contrappone, alla puntualericostruzione delle deduzioni fattuali della sentenza impugnatae della posizione in diritto assunta dal Comune come effettuatauna propria diversa lettura degli atti.

Peraltro, è da rilevarsicome le affermazioni del Comune non siano tali da far riteNnumeerreo r egistro generale 2794/2022Numero sezionale 5080/2025che l’Ente abbia effettivamente preso posizione, in modo Ncuhmeiaror doi r accolta generale 9504/2026ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della proprDiaat a pubblicazione 14/04/2026domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità diprova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, sisia limitata a negare genericamente la "sussistenza deipresupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea,senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (così Cass.Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020).4.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2696 c.c. per sostanziale inversionedell’onere della prova.4.1 Anche tale censura è inammissibile atteso che lacontestazione della sentenza impugnata nella misura in cui haritenuto provata la difformità delle mansioni rispetto al progettoscivola inevitabilmente nel merito, contestando la valutazionecompiuta dalla Corte di appello sotto tale specifico profilo.5.

Con il quinto motivo si deduce omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti.

Omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione.5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 Va premesso che il ricorso per cassazione, avendo adoggetto censure espressamente e tassativamente previstedall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve esserearticolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediataed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazionestabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessariaadozione di formule sacramentali o l'esatta indicazionenumerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cuiil ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da partedell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domanNduem eroo r egistro generale 2794/2022Numero sezionale 5080/2025eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esNpumliecroi tdai r accolta generale 9504/2026menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 dDealt a pubblicazione 14/04/2026primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimentoalla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione,dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchésostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o silimiti ad argomentare sulla violazione di legge. (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).5.3 Ciò posto la censura non lamenta la nullità della sentenzané una violazione di norme o la motivazione apparente, essendoincentrata sul vizio di omessa pronuncia che nulla ha a che farecon l’omesso esame di un fatto decisivo.6.

Il sesto motivo che denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancatacompensazione delle spese di lite è infondato atteso che la Corteha correttamente applicato la regola della soccombenza.La censura è priva di pregio nella misura in cui ritieneerroneamente che la Corte di merito avrebbe dovuto procederealla compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c. senzaconsiderare che il precedente sopravvenuto indicato ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c. nella sentenza impugnata eraconforme a plurimi precedenti della Cassazione in tema di lavorosocialmente utile.7.

Conclusivamente il ricorso va respinto.8.

La regolamentazione delle spese nei confronti della sola partecontroricorrente segue la soccombenza P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 2794/2022Condanna il ricorrente al pagamento in favore dellaN umero sezionale 5080/2025Numero di raccolta generale 9504/2026controricorrente della somma parti ad € 5.000,00 a titolo Ddait a pubblicazione 14/04/2026compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge con distrazione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Moscarini dichiaratosi antistatario.

Nulla spese per il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e per l’INPS.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avvocato2025 [OSCURATO:PERSONA];5080 - controricorrente -nonchè controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] E DELLE POLITICHESOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente con mandato -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] SOCINAumLeEro, r egistro generale 2794/2022Numero sezionale 5080/2025in persona del Presidente e legale rappresentante pro temNupmeoror edi ,r accolta generale 9504/2026rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]a,t a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 4071/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 17/11/2021 R.G.N. 2928/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune diBroccostella, la Regione [OSCURATO:PERSONA], l’ I.N.P.S. ed il Ministero delLavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] esponendo di essere stata avviatanel mese di settembre del 1996 dal Comune di Broccostella alavori socialmente utili, venendo, sin da tale data, assegnata perl’espletamento di mansioni operaie come dettagliatamenteindicate in ricorso svolte poi senza soluzione di continuità fino al31/1/2011 e - salvo il periodo nel quale era intervenuta laprocedura di stabilizzazione poi annullata in sede di autotutela(dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - riprese sino all’attualità, conorario di lavoro pari a 20 ore settimanali, ma che, in realtà, esseerano ascrivibili alla categoria A del CCNL del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, la ricorrente chiedeva di faraccertare che nella fattispecie era intercorso un rapporto dilavoro subordinato di fatto con l’ente territoriale dal mese disettembre del 1996 sino all’attualità e che per le mansionieffettivamente svolte essa ricorrente aveva diritto ad un migliorNumero registro generale 2794/2022trattamento economico, corrispondente alle differenzeN umero sezionale 5080/2025Numero di raccolta generale 9504/2026retributive maturate tra quanto corrispostole a titolo di sussidDioat a pubblicazione 14/04/2026per LSU e quanto spettante in base all’inquadramento nellacategoria A, con conseguente condanna delle Amministrazioniconvenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di €67.702,06 a titolo di spettanze maturate nel citato periodo, edeuro 4.891,62 a titolo di TFR.2. Il Tribunale - dopo avere ritenuto prescritte le differenzeretributive relative al periodo dal 1996 al 2011 - dichiarava ildifetto di legittimazione passiva dell’ I.N.P.S. del Ministero delLavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e della Regione [OSCURATO:PERSONA]; rigettavala domanda proposta nei confronti del Comune di Broccostellaritenendo non provato lo svolgimento di mansioni differentirispetto a quelle indicate nel progetto da parte della ricorrente.3. La Corte d’appello di Roma riteneva, invece, fondatal’impugnazione della lavoratrice.Riteneva non contestate o, comunque, pacifiche le seguenticircostanze: il rapporto di lavoro era durato oltre i terminiprevisti dalla legge, per circa 15 anni dal 1996 sino 2011 e poisuccessivamente; le mansioni svolte sono state quelle descrittenel ricorso (pulizia delle strade, del cimitero, del palasport, dellaforesteria; imbustamento corrispondenza e consegna adomicilio; affissione manifesti; addetta al servizio buffet inoccasione di manifestazioni o ricevimenti; riscossioni dagliambulanti in occasione di ferie e notti bianche; montaggio esmontaggio palchi; montaggio e smontaggio delle sedie inpiazza in occasione delle feste serali; accompagnatrice deglianziani alle terme; riesumazione di n. 36 defunti; supporto aivigili in occasione di manifestazioni; montaggio e smontaggiodei seggi elettorali; pulizia fossi, argini e cunette condecespugliatore, tutte mansioni proprie della categoriaNumero registro generale 2794/2022funzionale A del CCNL di categoria) ed afferenti ad uno deNi umero sezionale 5080/2025Numero di raccolta generale 9504/2026compiti istituzionali dell’ente. Evidenziava che l’appellante erDaat a pubblicazione 14/04/2026stabilmente inserita nell'organizzazione del Comune, ricevevadai preposti ordini e direttive sul lavoro da svolgere, osservavauno specifico orario di lavoro eterodeterminato, dovevagiustificare le assenze e richiedere all'ufficio del personale leferie o i permessi per potersi assentare, ufficio che poiprovvedeva ad autorizzarle mediante l'elaborazione di un pianoferie per tutti i dipendenti del Comune, al fine di assicurare lacontinuità del servizio. Risultavano, altresì, depositati ordini diservizio dell'ente che imponevano l'obbligo di timbrare ilcartellino. Tanto integrava una difformità rispetto a quantoindicato nei progetti, con conseguente condanna del Comune diBroccostella al pagamento delle differenze retributive e del TFR,come da conteggi allegati al ricorso, che non erano stati oggettodi specifica contestazione da parte del Comune appellato edichiarava il diritto dell’appellante al versamento pressol’I.N.P.S. della contribuzione relativa alle somme sopra indicateentro i limiti della prescrizione quinquennale.4. Avverso la sentenza domanda la cassazione il Comune conricorso assistito da sei motivi illustrato da memoria.5. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] illustrato da memoria.6. Il Ministero si è costituito al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensidell’art. 370, comma 1, c.p.c.7. Le altre parti sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione del d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs. n. 81/2000 inrelazione agli artt. 2094 e 2126 c.c. - Irrilevanza dellasubordinazione ai fini della qualificazione del rapporto di naturaNumero registro generale 2794/2022previdenziale-assistenziale conseguente alla utilizzazione deNi umero sezionale 5080/2025Numero di raccolta generale 9504/2026lavoratori nelle attività socialmente utili. Data pubblicazione 14/04/2026Si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel supporre che il rapporto di lavoro subordinato poteva ritenersiaccertato in quanto la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] “… era stabilmente inseritanell'organizzazione del Comune, giacché risulta non contestatoche ella aveva ricevuto dai preposti ordini e direttive sul lavoroda svolgere, aveva osservato uno specifico orario di lavoroeterodeterminato, aveva dovuto giustificare le assenze erichiedere all'ufficio del personale le ferie o i permessi perpotersi assentare … .Secondo il Comune, in sostanza, “la ricorrenza delle indicatecoordinate indizianti la subordinazione” sarebbe comune tantoal lavoro subordinato quanto al lavoro come LSU, sicché sarebbe“del tutto irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto incontestazione”.1.1 Il motivo, al di là delle denunciate violazioni di legge, èinammissibile in quanto finalizzato a richiedere a questa Corteun giudizio di merito non consentito in sede di legittimità.1.2 Inoltre, il riferimento allo stabile inserimento è solo unafrazione della più ampia motivazione contenuta nella sentenzaimpugnata che desume la subordinazione anche da altri eplurimi indici. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto violata lanormativa di riferimento dopo aver accertato che l’attivitàeffettivamente svolta dalla lavoratrice (e puntualmentedescritta) non era riconducibile ad alcuno dei progetti ex art. 2,co. 1, d.lgs. n. 468/1997, e che la [OSCURATO:PERSONA] era stata utilizzatadall’Ente per le proprie finalità istituzionali e stabilmente inseritanella organizzazione pubblicistica. La Corte territoriale haevidenziato anche che, a fronte di una prevista temporaneità diNumero registro generale 2794/2022detta utilizzazione, quest’ultima si era nello specifico protrattaN umero sezionale 5080/2025Numero di raccolta generale 9504/2026per circa venti anni. Data pubblicazione 14/04/20262. Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Broccostelladeduce che la Corte di Appello sarebbe incorsa nella violazionedel d.lgs. n. 468/1997 e del d.lgs. n. 81/2000, avendo errato“nel ritenere rilevante unicamente il progetto nellaqualificazione del rapporto”.Il ricorrente, in particolare, lamenta che la natura subordinatadel rapporto non avrebbe dovuto essere desunta neppuredall’intervenuto “svolgimento di mansioni rientranti tra i compitiistituzionali dell’ente” ed aggiunge che “La sentenza è sorrettadal falso presupposto che le attività asseritamente accertate,anche se in ipotesi estranee al progetto di LSU, non sianoriconducibili alle prestazioni esigibili.L’assunto non è condivisibile in quanto contrario alla normativache regola la materia ed alla costante interpretazione che ne hadato la giurisprudenza, secondo cui la sola difformità dellenon è condizione sufficiente a determinare la trasformazione delrapporto previdenziale-assistenziale in un rapporto di lavorosubordinato (ancorché nullo ex art. 2126 c.c.)”.Il Comune richiama l’art. 1 D.L.gs. n. 81/2000 e, nel sostenereche gli L.S.U. possono essere utilizzati “… anche per attivitàdiverse da quelle originariamente previste nei progetti, purchérientranti nell’elenco di cui all’articolo 3”, afferma che “inassenza di una tassatività o nominatività delle ipotesi, non èapplicabile, come fatto dal Giudice di secondo grado, il criteriotipologico, trattandosi di una fattispecie a clausola aperta il cuiambito è definito per sussunzione secondo il criterio finalistico”.Conclude il ricorrente sostenendo che “Dunque, anche laddovela Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse stata in ipotesi utilizzata in attivitàdiverse da quelle rientranti nel progetto, ovNvumeerroo r egistro generale 2794/2022Numero sezionale 5080/2025promiscuamente e secondariamente in attività istituNzuimoenroa dli ir accolta generale 9504/2026ordinarie cui l’ente provvede con proprio personale, comunquDeat a pubblicazione 14/04/2026la sua utilizzazione sarebbe avvenuta nell’ambito delle attivitàconsiderate esigibili ai sensi della normativa sopra richiamata(in questo senso è allineata anche la giurisprudenza di merito,ved. ex multis T. Trapani, 22-03-2019, n. 993)”.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 Va premesso che in tema di occupazione in lavorisocialmente utili o per pubblica utilità, per le prestazioni che,per contenuto, orario e impegno, si discostino da quelle dovutein base al programma cui si riferisce il contratto originario e chevengano rese in contrasto con norme poste a tutela dellavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto allaretribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto,prevista dall'art. 2126 c.c., applicabile nei confronti dellaPubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoropubblico contrattualizzato. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13472 del30/06/2016).Va altresì osservato che sempre in tema di occupazione di lavorisocialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazionenormativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale ecomponente formativa, non esclude che in concreto il rapportopossa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a talfine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazionepubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei finiistituzionali dell'amministrazione - con conseguenteapplicazione dell'art. 2126 c.c. (Cass. Sez. L - , Ordinanza n.17101 del 11/07/2017).2.2 Orbene, la Corte distrettuale ha accertato la naturasubordinata dell’intercorso rapporto di lavoro e la sua difformitàdal progetto con un giudizio insindacabile in sede di legittimNumiteàro, r egistro generale 2794/2022Numero sezionale 5080/2025senza alcuna violazione delle norme surrettiziamente richiNaummerao tdei r accolta generale 9504/2026al solo fine di richiedere a questa Corte un nuovo e diversDoat a pubblicazione 14/04/2026giudizio di merito.3. Con il terzo motivo si denuncia: Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti. Omessa e/o travisata applicazione dell’art. 416 e 167c.p.c. per aver ritenuto non contestati i fatti decisivi.3.1 Orbene, il motivo in esame è palesemente inammissibile permolteplici ragioni, a partire dal fatto che, come noto, “L'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive”(Cass. civ. Sez. II Sent., 14/06/2017, n. 14802).3.2 Quand’anche poi si volesse inquadrare la questione dalpunto di vista della violazione di legge, è doveroso ricordare chela norma che sancisce il principio di non contestazione è l’art.115 c.p.c., per cui il ricorrente, al posto di invocare la violazionedegli artt. 167 e 416 c.p.c., avrebbe dovuto contestare la nullitàdella sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perviolazione di tale articolo.3.3 Inoltre, la censura non è autosufficiente nella misura in cuinon indica quali fatti sono stati ammessi e quali contestazionispecifiche sono state sollevate.Il motivo, in particolare, contrappone, alla puntualericostruzione delle deduzioni fattuali della sentenza impugnatae della posizione in diritto assunta dal Comune come effettuatauna propria diversa lettura degli atti. Peraltro, è da rilevarsicome le affermazioni del Comune non siano tali da far riteNnumeerreo r egistro generale 2794/2022Numero sezionale 5080/2025che l’Ente abbia effettivamente preso posizione, in modo Ncuhmeiaror doi r accolta generale 9504/2026ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della proprDiaat a pubblicazione 14/04/2026domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità diprova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, sisia limitata a negare genericamente la "sussistenza deipresupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea,senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (così Cass.Sez. 3, Sentenza n. 19896 del 06/10/2015; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020).4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2696 c.c. per sostanziale inversionedell’onere della prova.4.1 Anche tale censura è inammissibile atteso che lacontestazione della sentenza impugnata nella misura in cui haritenuto provata la difformità delle mansioni rispetto al progettoscivola inevitabilmente nel merito, contestando la valutazionecompiuta dalla Corte di appello sotto tale specifico profilo.5. Con il quinto motivo si deduce omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti. Omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione.5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 Va premesso che il ricorso per cassazione, avendo adoggetto censure espressamente e tassativamente previstedall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve esserearticolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediataed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazionestabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessariaadozione di formule sacramentali o l'esatta indicazionenumerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cuiil ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da partedell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domanNduem eroo r egistro generale 2794/2022Numero sezionale 5080/2025eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esNpumliecroi tdai r accolta generale 9504/2026menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 dDealt a pubblicazione 14/04/2026primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimentoalla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione,dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchésostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o silimiti ad argomentare sulla violazione di legge. (Cass. Sez. U,Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).5.3 Ciò posto la censura non lamenta la nullità della sentenzané una violazione di norme o la motivazione apparente, essendoincentrata sul vizio di omessa pronuncia che nulla ha a che farecon l’omesso esame di un fatto decisivo.6. Il sesto motivo che denuncia la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancatacompensazione delle spese di lite è infondato atteso che la Corteha correttamente applicato la regola della soccombenza.La censura è priva di pregio nella misura in cui ritieneerroneamente che la Corte di merito avrebbe dovuto procederealla compensazione ai sensi dell’art. 92, comma 2 c.p.c. senzaconsiderare che il precedente sopravvenuto indicato ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c. nella sentenza impugnata eraconforme a plurimi precedenti della Cassazione in tema di lavorosocialmente utile.7. Conclusivamente il ricorso va respinto.8. La regolamentazione delle spese nei confronti della sola partecontroricorrente segue la soccombenza P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 2794/2022Condanna il ricorrente al pagamento in favore dellaN umero sezionale 5080/2025Numero di raccolta generale 9504/2026controricorrente della somma parti ad € 5.000,00 a titolo Ddait a pubblicazione 14/04/2026compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge con distrazione all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Moscarini dichiaratosi antistatario. Nulla spese per il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e per l’INPS.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 04 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta
Sentenza Cassazione n. 09504/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris