CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06718/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, terza sezione penale, ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 2 legge n. 865 del 1967, 416 bis.1, art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, 648, 697 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Enna, formulando un unico motivo di ricorso con cui ha dedotto la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per non essergli stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, invece notificato ad altro difensore, omonimo, del foro di Catania. 3. Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dagli atti – la cui consultazione da parte del giudice di legittimità è consentita, trattandosi di vizio a carattere processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 25530401) – emerge, come correttamente dedotto dal ricorrente, che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Enna, bensì a un diverso avvocato omonimo, [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania. Peraltro, già dall’intestazione della sentenza di appello risulta evidente che il difensore di fiducia indicato non coincide con quello correttamente menzionato nella sentenza di primo grado. 3. L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,con la conseguente nullità assoluta del procedimento camerale e della sentenza (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di, Rv. 258615 – 01;Sez. 3, n.6240del14/01/2009, Plaka,Rv. 242530 – 01). 4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così è