Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2019

Cassazione n. 22343/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34847/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ABUSCO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso,domiciliato per legge in Roma,presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PERO, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domiciliataper legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour; -resistente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD, Oggetto: R esponsabilità civile P.A. –Danno da cosa in custodia –Caduta sul gradino di accesso nell’immobile locato ad una ASL.

CC 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi COMUNEdi FORIO, Mario PERO, ALLIANZ S.p.a. (già R.A.S.

S.p.a.) - i ntimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3247 /201 9 , pubblicata il 14/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 maggio 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa

1. Con atto di appello notificato nel gennaio 2012 la ASL Napoli 2 ha impugnato la sentenza delTribunale di Napoli che , in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA]Abusco, aveva ritenuto la ASL convenuta responsabile del sinistro,della conseguente caduta sul gradino di ingresso della ASL edei da nni subiti dal l’attore occors i gli il 5.12.2006, ASL ubicata nell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sito in Forio di Ischia , alla via [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva concesso alla ASL in locazione; venivano condannate al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite la ASL e la assicurazione chiamata in garanzia, Allianz, in via solidale.

2. Nel giudizio d’appello s i costituivano con distinte comparse i chiamati in garanzia Allianz s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’appellato [OSCURATO:PERSONA]Abuscoproponeva appello incidentale; pur intimato , il Comune di Forionon si costituiva in giudizio.

La Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame principale, rigettava quello incidentaleed in integrale riforma della sentenza di prime cure,rigettava la domanda e condannava l’appellato a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di prime cure eda rifondere le spese del grado di appello in favore delle altre parti.

CC 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

3. Avverso la sentenza d'appello, Fr ancesco [OSCURATO:PERSONA]Abusco ha propostoricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione .

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, Comune di Forio, Mario P ero, ALLIANZ S.p.a. (già R.A.S.

S.p.a.),sebbene intimati, non ha nn o ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte.

Laparte resistente ha depositato memori a .

Ragioni della decisione

1. Il ricorrent e lamenta con il p rimo motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione deg l i artt. 115 c .p.c. e 2712 c.c.; in particolare, sostiene che la Corte d’appellonon avrebbe tenuto conto che il danno gli sarebbe stato provocato dal gradino d’ingresso dell’immobile detenuto dalla ASL Napoli 2 in locazione , che si presentava “sdrucciolevole, sconnesso ed irregolare per una forte anomala pendenza verso l’esterno, così perdendo l’equilibrio rovinando al suolo”, circostanza allegata sin dal giudizio di prime cure, non contestata da controparte, neppure dopo l’allegazione delle fotografie dei luoghi; la Corte d’appello avrebbe considerato soltanto la scivolosità del gradino in caso di pioggia, senza considerare le risultanze della CTU d’ufficio che aveva riscontrato l’ammaloramento del gradino, con presenza di macchie di umidità e muschio, che lo avrebbero reso scivoloso “in qualsiasi momento” e la pendenza di esso “ con dislivello forte verso l’esterno” a renderlo particolarmente insidioso; circostanze confermate anche dai testimoni. 2.Denuncia, inoltre , con il se condo motivo , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e5 c.p.c. , la violazione degli artt. 2051 c.c., 115 c.p.c. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per aver ritenutoil giudice di appello erroneamente che l’onere di manutenzione del gradino non incombesse sulla [OSCURATO:PERSONA] 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi conduttrice dell’immobile de quo, ma sulla proprietaria [OSCURATO:PERSONA], in quanto la circostanza che il gradino di ingresso fosse comune sia alla ASL sia all’immobile di proprietà della Pero, non era corretta, avendo l’immobile della Pero altro ingresso,come attestato dalle foto allegate e dalla CTU .

Il giudice d’appello avrebbe altresì violato i principi posti a fondamento della responsabilità per custodiaex art. 2051 c.c. ed i criteri di riparto dell’onere probatorio in materia, avendo affermato che l’attore non avrebbe provato il tipo di calzature indossate al momento del sinistro, senza che la ASL avesse provato un comportamento colposo del danneggiato idonea a interrompere il nesso causale o uno stato dei luoghi diverso d quello descritto dall’attore e confermato dai testimoni. 3.I due motiv i di ricorso , sopra sinteticamente riassunti, che possono essere congiuntamente esaminati per evidenti ragioni di connessione,sono inammissibilirispetto a tutti i profili di censura prospettati .

3.1. Sono a nzi tutto inammissibili quanto ai profili di dogl ianza motivazionale; va in proposito richiamato l’orientamento secondo cui a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e quindi, anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d.

"minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).

CC 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] vizi , sono stati soltanto evocati e non specificatamente individuati dal ricorrente nel ricorso e quindi del tutto inammissibili in quanto la semplice evocazione di un parametro di censura non è sufficiente a far comprendere al Collegio in che cosa sarebbe consistito il vizio lamentato. 3.2.Parimenti inammissibili le censure relative all e violazion i di legge prospettate in relazione all’art. 115 c.p.c.

In via generale, vale richiama re quanto da questa Corte più volte sottolineato e che può esserenuovamente ribadito: in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Sez. 3, 10/06/2016 n. 11892; cfr. inoltre, Cass. Sez. 1, 19/04/2021 n. 10253).

Ciò non è accaduto nel caso di specie.

In particolare, inmerito alle caratteristiche del gradino, a differenza di quanto lamenta il ricorrente, la Corte d’appello ha dato conto in modo chiaro ed esaustivo del proprio convincimento alla luce della complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, non condividendo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, affermando che non fosse stato provato dal danneggiato il nesso causale tra lo scalino e la caduta ed in particolare, che egli fosse inciampato «in un gradino sdrucciolevole, sconnesso ed irregolare per una forte anomala pendenza verso l’esterno»(pag. 11 della sentenza impugnata).

Proprio la mancata prova del nesso causale tra la caduta e le condizioni del gradino ha determinato, per conseguenza, l’infondatezza della domanda ex art. 2051 c.c. pure lamentata dal ricorrente.In proposito, CC 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi la Corte d’appello, infatti, ha evidenziato che la pretesa responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c. non dispensa in nessun caso il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (pag. 9 della sentenza impugnata).

Inoltre, il ricorrente genericamente lamenta quanto dalla Corte d’appello in conclusione rilevato e cioè che « il gradino dove è avvenuto il sinistro è posto, entrando nella proprietà Pero, a ridosso del cancello di ingresso al cortile che introducesia all’appartamento locato alla ASL che a quello abitato dalla PeroAssunta Maria, dunque ta le spazio nel punto di accesso all’immobile locato alla ASL e alla porzione dell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], dunque tale spazio non risulta detenuto a titolo di locazione dalal [OSCURATO:PERSONA] 2e la manutenzione rimane a carico dei proprietari» eche la domanda è infondata non risultando provato il nesso causale tra la caduta e la pericolosità dello scalino» (pag. 10 della sentenza impugnata).

Infine, il Giudice d’appello, sulla base della Consulenza tecnica d’Ufficio chenon aveva escluso che in situazioni particolari (pioggia copiosa) potesse rilevarsi sul gradino in questione una variazione del grado di aderenza tra superficie e contatto, d a renderlo scivoloso, ha concluso che la prova sulle particolari condizioni meteo al momento della caduta è rimasta del tutto priva di riscontro (pag. 11 della sentenza impugnata). 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;nulla si dispone in ordine alle spese in relazione agli intimati i quali non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il CC 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso .

Condanna la part e ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità allaparte resistent e che liquida nell’importo complessivo di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltrespese forfetarie al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34847/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] D’ABUSCO, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso,domiciliato per legge in Roma,presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PERO, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, domiciliataper legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour; -resistente– nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2 NORD, Oggetto: R esponsabilità civile P.A. –Danno da cosa in custodia –Caduta sul gradino di accesso nell’immobile locato ad una ASL. CC 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi COMUNEdi FORIO, Mario PERO, ALLIANZ S.p.a. (già R.A.S. S.p.a.) - i ntimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3247 /201 9 , pubblicata il 14/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 maggio 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. Con atto di appello notificato nel gennaio 2012 la ASL Napoli 2 ha impugnato la sentenza delTribunale di Napoli che , in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA]Abusco, aveva ritenuto la ASL convenuta responsabile del sinistro,della conseguente caduta sul gradino di ingresso della ASL edei da nni subiti dal l’attore occors i gli il 5.12.2006, ASL ubicata nell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sito in Forio di Ischia , alla via [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva concesso alla ASL in locazione; venivano condannate al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite la ASL e la assicurazione chiamata in garanzia, Allianz, in via solidale. 2. Nel giudizio d’appello s i costituivano con distinte comparse i chiamati in garanzia Allianz s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’appellato [OSCURATO:PERSONA]Abuscoproponeva appello incidentale; pur intimato , il Comune di Forionon si costituiva in giudizio. La Corte di appello di Napoli accoglieva il gravame principale, rigettava quello incidentaleed in integrale riforma della sentenza di prime cure,rigettava la domanda e condannava l’appellato a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di prime cure eda rifondere le spese del grado di appello in favore delle altre parti. CC 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. Avverso la sentenza d'appello, Fr ancesco [OSCURATO:PERSONA]Abusco ha propostoricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione . Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, Comune di Forio, Mario P ero, ALLIANZ S.p.a. (già R.A.S. S.p.a.),sebbene intimati, non ha nn o ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. Laparte resistente ha depositato memori a . Ragioni della decisione 1. Il ricorrent e lamenta con il p rimo motivo di ricorso , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5c.p.c., la violazione deg l i artt. 115 c .p.c. e 2712 c.c.; in particolare, sostiene che la Corte d’appellonon avrebbe tenuto conto che il danno gli sarebbe stato provocato dal gradino d’ingresso dell’immobile detenuto dalla ASL Napoli 2 in locazione , che si presentava “sdrucciolevole, sconnesso ed irregolare per una forte anomala pendenza verso l’esterno, così perdendo l’equilibrio rovinando al suolo”, circostanza allegata sin dal giudizio di prime cure, non contestata da controparte, neppure dopo l’allegazione delle fotografie dei luoghi; la Corte d’appello avrebbe considerato soltanto la scivolosità del gradino in caso di pioggia, senza considerare le risultanze della CTU d’ufficio che aveva riscontrato l’ammaloramento del gradino, con presenza di macchie di umidità e muschio, che lo avrebbero reso scivoloso “in qualsiasi momento” e la pendenza di esso “ con dislivello forte verso l’esterno” a renderlo particolarmente insidioso; circostanze confermate anche dai testimoni. 2.Denuncia, inoltre , con il se condo motivo , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e5 c.p.c. , la violazione degli artt. 2051 c.c., 115 c.p.c. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per aver ritenutoil giudice di appello erroneamente che l’onere di manutenzione del gradino non incombesse sulla [OSCURATO:PERSONA] 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi conduttrice dell’immobile de quo, ma sulla proprietaria [OSCURATO:PERSONA], in quanto la circostanza che il gradino di ingresso fosse comune sia alla ASL sia all’immobile di proprietà della Pero, non era corretta, avendo l’immobile della Pero altro ingresso,come attestato dalle foto allegate e dalla CTU . Il giudice d’appello avrebbe altresì violato i principi posti a fondamento della responsabilità per custodiaex art. 2051 c.c. ed i criteri di riparto dell’onere probatorio in materia, avendo affermato che l’attore non avrebbe provato il tipo di calzature indossate al momento del sinistro, senza che la ASL avesse provato un comportamento colposo del danneggiato idonea a interrompere il nesso causale o uno stato dei luoghi diverso d quello descritto dall’attore e confermato dai testimoni. 3.I due motiv i di ricorso , sopra sinteticamente riassunti, che possono essere congiuntamente esaminati per evidenti ragioni di connessione,sono inammissibilirispetto a tutti i profili di censura prospettati . 3.1. Sono a nzi tutto inammissibili quanto ai profili di dogl ianza motivazionale; va in proposito richiamato l’orientamento secondo cui a seguito della riformulazione del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 e quindi, anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame), il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al c.d. "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 e succ. conf.; da ultimo, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090). CC 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] vizi , sono stati soltanto evocati e non specificatamente individuati dal ricorrente nel ricorso e quindi del tutto inammissibili in quanto la semplice evocazione di un parametro di censura non è sufficiente a far comprendere al Collegio in che cosa sarebbe consistito il vizio lamentato. 3.2.Parimenti inammissibili le censure relative all e violazion i di legge prospettate in relazione all’art. 115 c.p.c. In via generale, vale richiama re quanto da questa Corte più volte sottolineato e che può esserenuovamente ribadito: in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Sez. 3, 10/06/2016 n. 11892; cfr. inoltre, Cass. Sez. 1, 19/04/2021 n. 10253). Ciò non è accaduto nel caso di specie. In particolare, inmerito alle caratteristiche del gradino, a differenza di quanto lamenta il ricorrente, la Corte d’appello ha dato conto in modo chiaro ed esaustivo del proprio convincimento alla luce della complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, non condividendo quanto già ritenuto dal giudice di primo grado, affermando che non fosse stato provato dal danneggiato il nesso causale tra lo scalino e la caduta ed in particolare, che egli fosse inciampato «in un gradino sdrucciolevole, sconnesso ed irregolare per una forte anomala pendenza verso l’esterno»(pag. 11 della sentenza impugnata). Proprio la mancata prova del nesso causale tra la caduta e le condizioni del gradino ha determinato, per conseguenza, l’infondatezza della domanda ex art. 2051 c.c. pure lamentata dal ricorrente.In proposito, CC 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la Corte d’appello, infatti, ha evidenziato che la pretesa responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c. non dispensa in nessun caso il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (pag. 9 della sentenza impugnata). Inoltre, il ricorrente genericamente lamenta quanto dalla Corte d’appello in conclusione rilevato e cioè che « il gradino dove è avvenuto il sinistro è posto, entrando nella proprietà Pero, a ridosso del cancello di ingresso al cortile che introducesia all’appartamento locato alla ASL che a quello abitato dalla PeroAssunta Maria, dunque ta le spazio nel punto di accesso all’immobile locato alla ASL e alla porzione dell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], dunque tale spazio non risulta detenuto a titolo di locazione dalal [OSCURATO:PERSONA] 2e la manutenzione rimane a carico dei proprietari» eche la domanda è infondata non risultando provato il nesso causale tra la caduta e la pericolosità dello scalino» (pag. 10 della sentenza impugnata). Infine, il Giudice d’appello, sulla base della Consulenza tecnica d’Ufficio chenon aveva escluso che in situazioni particolari (pioggia copiosa) potesse rilevarsi sul gradino in questione una variazione del grado di aderenza tra superficie e contatto, d a renderlo scivoloso, ha concluso che la prova sulle particolari condizioni meteo al momento della caduta è rimasta del tutto priva di riscontro (pag. 11 della sentenza impugnata). 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;nulla si dispone in ordine alle spese in relazione agli intimati i quali non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il CC 5.05.23 n.R.G. 34847/19 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso . Condanna la part e ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità allaparte resistent e che liquida nell’importo complessivo di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltrespese forfetarie al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri
Sentenza Cassazione n. 22343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris