CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'Il maggio 2021, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina commessa ai danni del padre [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che in tutto il corpo della motivazione l'imputato era indicato come [OSCURATO:PERSONA], il chè denotava l'utilizzo di uno schema motivazionale preconfenzionato e non attinente al caso in esame; lamenta poi che la sentenza di condanna si basava solo sulla denuncia di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito fatti del tutto differenti da quelli posti a fondamento della decisione: in particolare, non risultava dalla denuncia che l'azione si fosse svolta all'interno dell'automobile della persona offesa, e neppure ciò risultava dalle trascrizioni, avendo i giudici di appello male interpretato la circostanza del tutto differente che l'imputato si sarebbe recato presso il distributore di benzina a bordo di una autovettura, oltre al fatto che la latta d'olio che era stata colpita con il coltello si trovava nell'area del distributore e non certo all'interno del veicolo; la grave e palese incongruenza nella ricostruzione dei fatti, differente da come narrati in denuncia e come riportati nella sentenza di primo grado, manifestava la mancanza dei presupposti in base ai quali la Corte aveva valutato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente alla eccezione del primo motivo di ricorso, si deve rilevare come l'indicazione del cognome Parisella anziché Palazzari appare frutto di un mero errore materiale, posto che i nomi di battesimo di imputato e persona offesa sono riportati correttamente. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano.Nel caso in esame, la motivazione della Corte di appello è corretta nella parte in cui ha descritto l'azione nei suoi elementi essenziali, e cioè nella minaccia attuata con un coltello per costringere la persona offesa a consegnare la somma di denaro, essendo quindi irrilevante se l'azione si fosse svolta nel piazzale del distributore di benzina o nell'automobile della persona offesa. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lfredo Mantovano r."-N C