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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 46206/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza in data 28 giugno 2021 con cui il GIP del Tribunale di Civitavecchia aveva applicato all'indagato la misura della custodia cautelare per la detenzione di 4 chili di hashish occultato nelle ruote di un'auto imbarcata da Olbia a Civitavecchia e destinata a due rumeni che erano andati al porto di Civitavecchia a prenderla con un carroattrezzi.

2. L'indagato presenta due motivi di ricorso.

Con il primo lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza, poiché lo stupefacente era pari in realtà a 450 grammi, sicché la fattispecie era addirittura sussumibile sotto il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Ricorda di non essere mai stato in carcere ed esclude un'attitudine irrispettosa delle prescrizioni dell'Autorità.

Con il secondo lamenta la violazione di legge perché il Tribunale del riesame aveva giustificato l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari con formule stereotipate. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile per tardività.

L'ordinanza del Tribunale del riesame è stata depositata il 15 luglio 2021 e notificata al difensore il 9 agosto e all'indagato l'11 agosto 2021.

Stante il periodo feriale, il termine di dieci giorni per ricorrere per cassazione decorreva dal 1° settembre.

E infatti il difensore ha depositato il ricorso il 10 settembre, ma al Tribunale di Cagliari, e non a quello di Roma, dove è pervenuto per posta da Cagliari il 27 settembre 2021, senza considerare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, secondo cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - te r, disp. att. cod. proc. pen Così deciso, il 23 novembre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza in data 28 giugno 2021 con cui il GIP del Tribunale di Civitavecchia aveva applicato all'indagato la misura della custodia cautelare per la detenzione di 4 chili di hashish occultato nelle ruote di un'auto imbarcata da Olbia a Civitavecchia e destinata a due rumeni che erano andati al porto di Civitavecchia a prenderla con un carroattrezzi. 2. L'indagato presenta due motivi di ricorso. Con il primo lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza, poiché lo stupefacente era pari in realtà a 450 grammi, sicché la fattispecie era addirittura sussumibile sotto il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ricorda di non essere mai stato in carcere ed esclude un'attitudine irrispettosa delle prescrizioni dell'Autorità. Con il secondo lamenta la violazione di legge perché il Tribunale del riesame aveva giustificato l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari con formule stereotipate. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile per tardività. L'ordinanza del Tribunale del riesame è stata depositata il 15 luglio 2021 e notificata al difensore il 9 agosto e all'indagato l'11 agosto 2021. Stante il periodo feriale, il termine di dieci giorni per ricorrere per cassazione decorreva dal 1° settembre. E infatti il difensore ha depositato il ricorso il 10 settembre, ma al Tribunale di Cagliari, e non a quello di Roma, dove è pervenuto per posta da Cagliari il 27 settembre 2021, senza considerare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, secondo cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - te r, disp. att. cod. proc. pen Così deciso, il 23 novembre 2021 Il Consigliere este