CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Av) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta con la quale ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, limitatamente alla pena ed alle attenuanti generiche, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, e rigettarsi nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 dicembre 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Avellino del 29 maggio 2024, ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n, 683 del 1983, per aver omesso, in qualità di legale rappresentante pro tempore della soc. [OSCURATO:SOCIETA]., di versare all'INPS le somme a titolo di trattenute previdenziali ed assistenziali per i mesi da gennaio a novembre 2017, per un importo complessivo pari ad euro 25.611,90 e, operato l'aumento per la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di legge.2. Ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe il difensore dell'imputato, affidandosi a quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 545-bis e 546 cod. proc. pen. per non aver la Corte di appello tenuto conto della richiesta di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria. Si rappresenta che con istanza depositata al [OSCURATO:PERSONA] deposito atti penali (PDP), successivamente all'atto di appello, era stata chiesta la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria e che l'istanza, corredata da procura speciale, nonostante fosse stata scaricata dalla Corte di appello, non è stata presa in considerazione ai fini della decisione - avvenuta a trattazione cartolare - che non ha dato atto, né nel verbale di udienza, né in sentenza, che fosse pervenuta e confluita nel fascicolo. Si riporta giurisprudenza sul punto e si chiede di annullare la sentenza per la nullità generata dal non aver preso in considerazione l'istanza. 2.2 Con il secondo motivo lamenta illogica e/o apparente motivazione nella valutazione delle risultanze probatorie in relazione alla sussistenza del reato contestato. Si deduce che la sentenza, per affermare la responsabilità, si è unicamente basata sulla mera esistenza di risultanze INPS, senza che fosse stata fornita alcuna prova positiva del fatto storico da parte del pubblico ministero, come già rilevato nel corrispondente motivo di gravame. 2.3 Con il terzo motivo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di altra norma giuridica in relazione alla dichiarazione di non sussistenza delle condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Si afferma che la Corte di appello si è limitata ad affermare che la reiterazione della condotta - protrattasi da gennaio a novembre 2017 - non consentiva di ritenere il fatto occasionale e dunque di particolare tenuità, confondendo i piani per l'applicazione della esimente che richiede, invece, una offesa tenue e si cita giurisprudenza in ordine al fatto che quanto affermato dalla Corte di appello non preclude l'applicazione dell'istituto. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce apparente e/o illogica motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si osserva che nella impugnata sentenza difetta del tutto il percorso logico che ha condotto a negare le circostanze attenuanti generiche, essendosi il giudice limitato ad affermare che il fatto contestato non consente di riconoscerle, con una scarna e assente motivazione sul punto. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore generale ha chiesto di annullare in parte con rinvio la decisione ritenendo fondato il primo e l'ultimo motivo di ricorso, posto che la Corte 2di appello non si è pronunciata sull'istanza di conversione della pena detentiva breve in pena sostitutiva e che la motivazione in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche è tautologica. Per converso, non sussistono i vizi di inidonea motivazione di cui al secondo e quarto motivo, in quanto il provvedimento ha correttamente evidenziato le responsabilità del ricorrente per le condotte per cui ha riportato condanna ed ha correttamente escluso l'applicazione dell'istituto ex art. 131 bis c.p., in quanto agganciata alla gravità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, condannato in primo grado alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 700,00 di multa (confermata dalla Corte di appello, che, in parziale riforma ha concesso la sospensione condizionale della pena detentiva) deduce di aver presentato, attraverso il [OSCURATO:PERSONA] (di seguito PDP), istanza di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, non valutata dalla Corte di appello, che non ne dà neanche atto nella pronuncia adottata, ed allega a sostegno la copia dell'istanza di conversione con procura in calce, nonché la copia della ricevuta di deposito sul portale PDP e di accettazione del sistema. 1.2 Essendo stati dedotti vizi procedurali, rispetto ai quali il giudice di legittimità è giudice del fatto (processuale), e ha per tale motivo la possibilità di verificare d'ufficio quanto risulta dagli atti (tra molte decisioni, anche a Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) purché le questioni e eccezioni sollevate siano sufficientemente specifiche da consentire di individuare l'atto o l'attività processuale cui si riferiscono, si osserva che dagli atti risulta che: - il 29 maggio 2024 il Tribunale di Avellino adotta, nei confronti del ricorrente la decisione di condanna; - il 15 ottobre 2024 il ricorrente deposita atto di appello con il quale non chiede la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva; - il 4 dicembre 2025 alle ore 20:24 il difensore invia al [OSCURATO:PERSONA] atti [OSCURATO:PERSONA] l'atto di consenso a sostituzione pena detentiva con allegata procura speciale; - il 4 dicembre 2025, alle ore 20:29 il sistema telematico accetta l'invio (cfr. attestazione di esito deposito PDP datato 20 aprile 2026) - il 5 dicembre 2025 si celebra l'udienza innanzi alla Corte di appello di Napoli con trattazione cartolare e né nel verbale di udienza, né nel corpo della decisione si dà atto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva. 31.3 Così ricostruiti i fatti, l'istanza di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria sostitutiva, inviata attraverso il PDP alla Corte di appello, la sera antecedente all'udienza, a trattazione cartolare, all'esito della quale il processo è stato definito, risulta essere stata presentata al di fuori del termine previsto dal legislatore, ed era pertanto inammissibile perchè intempestiva. Premesso che questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento alla celebrazione del processo in forma partecipata, che la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702 - 01), va rilevato che nel caso in esame l'udienza era a trattazione cartolare. Ebbene, a norma dell'art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z, d.lgs. n. 31 del 2024 (in vigore dal 4 aprile 2024, e dunque applicabile alla fattispecie in esame) in caso di decisioni assunte dalla corte di appello in camera di consiglio, e quindi senza la partecipazione delle parti, come nel caso in esame, «...l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689». La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria breve, in quanto trasmessa la sera prima dell'udienza a trattazione cartolare, era pertanto tardiva e del tutto legittimamente la Corte di appello non ne ha tenuto conto, con conseguente inammissibilità del motivo di impugnazione. 2 Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Va sul punto ribadito quanto affermato, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, da Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 — 01, laddove ha affermato che i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (conforme anche Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781 - 01). 3. Il motivo di ricorso concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato giacchè la Corte di appello ha dato conto, 4senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità, attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello, nel valorizzare la reiterazione della condotta, protrattasi per svariati mesi, e nel ritenerla indice di un fatto non lieve, ha adottato una motivazione completa, univoca e logica, che si sottrae alle censure di parte. 4. Il quarto motivo di ricorso non è consentito in quanto non proposto in appello, come emerge dal riepilogo dei motivi contenuti nella sentenza di secondo grado, non contestato in questa sede, e come risulta comunque dall'appello proposto, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. In tal senso è bene ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01). Il principio generale da cui muove questa valutazione è che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, fra cui non rientra il caso in esame (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere 5che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. P.Q.M