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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2021

Cassazione n. 43550/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e la revoca dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 24 febbraio 2021, il tribunale della libertà di Cosenza, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Castrovillari datata 12-1-2021 che aveva disposto nei confronti della stessa il sequestro preventivo della somma di € 10.244,00 perché indagata del reato di truffa aggravata ai danni della P.A.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagata avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - mancata assunzione di prova decisiva e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) ed e) cod.proc.pen. quanto ad un punto decisivo costituito dall'assenza di monte orario settimanale per i dirigenti medici che doveva ricavarsi dalla contrattazione decentrata e dalle delibera di riferimento e doveva fare escludere la contestata ipotesi; - violazione dell'art. 606 lett. d) cod.proc.pen. e motivazione apparente in relazione alla rilevata mancata presenza in servizio della ricorrente ed al ruolo svolto ai fini della attestazione della stessa dai dipendenti con mansioni di autisti che, contraddittoriamente, non risultavano indicati quali concorrenti nel reato.

Al proposito si sottolineava anche come le prestazioni dovevano essere svolte presso strutture differenti dal centro di salute mentale e come l'adeguato svolgimento delle attività risultasse dalle dichiarazioni dei soggetti sentiti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame reale ha spiegato con argomenti logici e conducenti per quale ragione ritenere che il sequestro sia stato operato in presenza del fumus commissi delitti in relazione alla contestata truffa posto che, con le osservazioni spiegate alle pagine 3 e seguenti dell'impugnato provvedimento, viene sottolineato come sia emersa la sottrazione della Ardillo agli obblighi lavorativi e ciò sia in ragione di alcune denunce presentate da altri colleghi di lavoro che degli accertamenti di RG..

Ne deriva affermare che l'impugnato provvedimento ha proceduto ad analizzare il complessivo materiale indiziario ed il vizio denunciato con il primo motivo, e cioè la inesistenza di un monte orario settimanale per i dirigenti medici, non pare avere la valenza decisiva che il ricorso vi attribuisce poiché l'assenza di un preciso e stabilito orario di lavoro comunque non rendeva possibile la ripetuta assenza dallo stesso né l'esecuzione delle prestazioni dovute con negligenza. 2.2 Quanto al secondo motivo lo stesso si risolve in una lettura alternativa di elementi indiziari non consentita nella sede di legittimità; il tribunale del riesame con motivazione congrua ha elencato gli elementi sulla base dei quali ritenere integrata l'ipotesi indiziaria, che nella presente sede è in esame sotto il mero profilo del fumus, ed a fronte di tale ricostruzione la difesa contesta la mancata valutazione della condotta degli autisti ovvero la sussistenza di attività anche presso altre strutture che non paiono assumere valore decisivo.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi proposta per motivi non consentiti; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. ett, [OSCURATO:PERSONA] jiard, IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e la revoca dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 24 febbraio 2021, il tribunale della libertà di Cosenza, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Castrovillari datata 12-1-2021 che aveva disposto nei confronti della stessa il sequestro preventivo della somma di € 10.244,00 perché indagata del reato di truffa aggravata ai danni della P.A.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagata avv.to [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - mancata assunzione di prova decisiva e carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) ed e) cod.proc.pen. quanto ad un punto decisivo costituito dall'assenza di monte orario settimanale per i dirigenti medici che doveva ricavarsi dalla contrattazione decentrata e dalle delibera di riferimento e doveva fare escludere la contestata ipotesi; - violazione dell'art. 606 lett. d) cod.proc.pen. e motivazione apparente in relazione alla rilevata mancata presenza in servizio della ricorrente ed al ruolo svolto ai fini della attestazione della stessa dai dipendenti con mansioni di autisti che, contraddittoriamente, non risultavano indicati quali concorrenti nel reato. Al proposito si sottolineava anche come le prestazioni dovevano essere svolte presso strutture differenti dal centro di salute mentale e come l'adeguato svolgimento delle attività risultasse dalle dichiarazioni dei soggetti sentiti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Orbene, nel caso in esame, non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame reale ha spiegato con argomenti logici e conducenti per quale ragione ritenere che il sequestro sia stato operato in presenza del fumus commissi delitti in relazione alla contestata truffa posto che, con le osservazioni spiegate alle pagine 3 e seguenti dell'impugnato provvedimento, viene sottolineato come sia emersa la sottrazione della Ardillo agli obblighi lavorativi e ciò sia in ragione di alcune denunce presentate da altri colleghi di lavoro che degli accertamenti di RG.. Ne deriva affermare che l'impugnato provvedimento ha proceduto ad analizzare il complessivo materiale indiziario ed il vizio denunciato con il primo motivo, e cioè la inesistenza di un monte orario settimanale per i dirigenti medici, non pare avere la valenza decisiva che il ricorso vi attribuisce poiché l'assenza di un preciso e stabilito orario di lavoro comunque non rendeva possibile la ripetuta assenza dallo stesso né l'esecuzione delle prestazioni dovute con negligenza. 2.2 Quanto al secondo motivo lo stesso si risolve in una lettura alternativa di elementi indiziari non consentita nella sede di legittimità; il tribunale del riesame con motivazione congrua ha elencato gli elementi sulla base dei quali ritenere integrata l'ipotesi indiziaria, che nella presente sede è in esame sotto il mero profilo del fumus, ed a fronte di tale ricostruzione la difesa contesta la mancata valutazione della condotta degli autisti ovvero la sussistenza di attività anche presso altre strutture che non paiono assumere valore decisivo. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi proposta per motivi non consentiti; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 3 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. ett, [OSCURATO:PERSONA] jiard, IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ag
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