CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26037-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Pinciana 25, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 12, IMPERIA; - intimato - avverso la sentenza del Giudice di pace di Imperia n. 148/21, depositata il 6 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'I 1 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza verso la sentenza con cui il giudice di pace di Imperia ha dichiarato la propria incompetenza in relazione alla controversia promossa dall'attuale ricorrente nei confronti del condominio di Imperia avente ad oggetto impugnativa di una delibera assembleare, che escludeva il diritto dei condomini di avere le chiavi di locali comuni e di locali dove erano collocati impianti relativi ai singoli appartamenti. Il giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia, ritenendo la controversia di competenza del Tribunale. Il regolamento è inammissibile visto che viene impugnata una pronunzia di competenza resa da un giudice di pace, che non è impugnabile con il regolamento per espressa disposizione di legge. Infatti, ex art. 46 c.p.c., «Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudice di pace». In applicazione di tale norma la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell'affermare che «la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice» (Cass. n. 711/2021). I rilievi proposti dal ricorrente con la memoria non offrono elementi per mutare tale orientamento. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P .R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione,1'11 marzo 2022. t. Luigi G. v ni Lomb rd DEz:[OSCURATO:PERSONA] 7.0 2