Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13325/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo, aditonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza applicativa degliarresti domiciliari in relazione all’artt. 74 e 73 del DPR 309/90, annullava lasuindicata ordinanza.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il PubblicoMinistero del tribunale di Palermo, deducendo un unico motivo.3.

Rappresenta il vizio di motivazione.

Si contesta la rilevata insussistenzadelle esigenze cautelari, osservando come con riferimento alla rilevata distanzatemporale tra i fatti e l’applicazione della misura sarebbero significative percolmare tale iato temporale, due notazioni di polizia giudiziaria, del 9.4.2024 edel 18.6.2025, attestative della piena operatività criminale, nel corso del tempo,di molti degli indagati del procedimento.

Si evidenzia in particolare, quanto aPassalacqua, la irrilevanza della assenza nelle predette note di ogni riferimentoal [OSCURATO:PERSONA] stesso, essendo rilevante, piuttosto, la circostanza per cui i reatiipotizzati riguarderebbero l’associazione criminale quale cellula dinamicaall’interno della quale rileverebbe la “funzionalità e la capacità a ripercorrerecondotte criminali del gruppo considerato nella sua oggettività”.Si osserva poi, che la rilevata contestazione chiusa inerente il reato associativoipotizzato non poteva comunque andare a detrimento delle esigenze cautelari,solo potendosi accertare con indagini ulteriori rispetto alla data “chiusa” delaprile del 2022, la dilatazione ulteriore o meno del periodo temporale interessatodalla fattispecie ipoteticamente disegnata.

Inoltre, il ricorrente si sarebbe resoprotagonista di due reati fine, a conferma del suo ruolo nella compaginecriminale.Sarebbe inconferente anche il richiamo alla distinzione giurisprudenziale tramafie cd storiche e altre associazioni criminali.

Piuttosto, pur a fronte di un breveperiodo di indagine inerente un periodo non risalente, sarebbe emerso uncompendio indiziario descrittivo di una struttura criminale radicata e di “enormeportata”.

E piuttosto, nel considerare i tempi trascorsi occorrerebbe modulare gliintervalli temporali in parola sulla base delle effettive indagini.Solo ulteriori indagini prive di risultati avrebbero potuto suffragare lecontestate conclusioni in tema di esigenze cautelari.

Esigenze la cui attualitàsarebbe stata corroborata dalla circostanza per cui uno degli indagati, a pocheore dalla sostituzione della misura cautelare posta a carico, in relazione allaassociazione criminale ipotizzata, si sarebbe reso responsabile di detenzione disostanze stupefacenti.

Da qui l’illogicità e contraddittorietà della ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente si osserva che il vizio di contraddittorietà dellamotivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, diproposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimentospecificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamenteinconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente eunivocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del24/11/2016 (dep. 27/11/2017) Rv. 271635 – 01).

Si è altresì precisato, che alfine di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, non è sufficiente ilmero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo altresìnecessario che la inconciliabilità degli enunciati contrastanti, nel complessivoimpianto del costrutto argomentativo posto a fondamento della decisione, risultitale da comprometterne l'assetto e la tenuta della sequela logico giuridica (Sez.1, Sentenza n. 5718 del 19/12/2013 (dep. 05/02/2014) Rv. 259409 – 01).Pertanto, come osservato anche in dottrina, può essere contraddittoria lamotivazione in sé, in quanto proposizioni della stessa confliggono con altreproposizioni della stessa, integrandosi così la cd. contraddittorietà logica; ovverola contraddizione — come vizio deducibile — riguarda il rapporto fra lamotivazione e le risultanze extra-testuali, determinanti il travisamento, cd.contradditorietà processuale, qualora segni la distanza fra la motivazione e ilrisultato di prova utilizzato anche se inesistente, ovvero incontestabilmentediverso da quello reale, o anche nel caso di prova ignorata pur se esistente (cfr.anche in motivazione Sez. 5 - , Sentenza n. 2355 del 25/10/2024 Ud. (dep.20/01/2025 ) Rv. 287479 – 02).

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, ilvizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce inun'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessao con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente almedesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità conuna diversa decisione, assunta in altra sede processuale. (Sez. 3, n. 4803 del18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287429 - 01).

Quanto alla motivazionemanifestamente illogica, è ancora significativo l’indirizzo per cui detto vizioimplica una formazione della decisione del giudice, conseguente ad un "iter"argomentativo effetto di macroscopica violazione delle normali regole della logicagiuridica, (Sez. 1, n. 706 del 13/11/1997, dep. 1998, Rv. 209441 - 01).

In altritermini, in tema di ricorso per Cassazione, sussiste l’ipotesi di manifesta illogicitàdella motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esame deglielementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iterlogico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta,monca e parziale.

Si è anche osservato che il vizio di illogicità manifesta dellamotivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logicaformale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione dellaprova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o allascorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premessedella abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e leconclusioni (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016 Ud. (dep. 27/11/2017 )Rv. 271636 – 01).2.

Tanto precisato, si osserva che il ricorso è inammissibile.

Iltribunale ha evidenziato la sussistenza di un’ipotesi di reato, quale quellaassociativa, “chiusa”, e la mancanza, a fronte di un ampio intervallo temporaletra i fatti e la applicazione della misura cautelare poi revocata, di datidimostrativi sia della persistenza della associazione medesima sia, in manieraancor più conferente al tema qui introdotto, dell’attuale inserimento delPassalacqua nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggiunta per cui laprognosi di recidivanza non è neppure sostenuta da una analisi su unapersonalità negativa, a fronte della incensuratezza del ricorrente.

In ragione ditale congrua motivazione, il motivo si traduce alfine, in una personalevalutazione del merito, inammissibile in questa sede, peraltro articolata inopinabili considerazioni, che paiono trascurare il principio essenziale per cui ognitesi sulla persistenza di esigenze cautelari, come sugli indizi, deve esseredimostrata da elementi, ancorché eventualmente anche logici, comunquesussistenti: laddove la tesi per cui l’interruzione delle indagini, accompagnata dauna contestazione chiusa, di per sé sarebbe ostativa alla analisi, corretta, deiprofili cautelari, come effettuata dal tribunale, atteso che la presenza di unaradicata struttura associativa segnerebbe quasi di per sé il superamento deipredetti ostacoli logici e giuridici alla individuazione della attualità e concretezzadelle esigenze cautelari, appare alquanto eccentrica.

Il ricorso peraltro,richiamando, tra gli altri, atti di polizia giudiziaria e intercettazioni, appare incontrasto con il principio di autosufficienza per la mancata allegazione di ognielemento dimostrativo delle circostanze richiamate: in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza eper genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità ocontraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamenteindicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Cass. Pen.Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Ud. (dep. 02/05/2017) Rv. 270071 – 01).

Vaaggiunto che con specifico riguardo alla nota di polizia giudiziaria del 9.4.2024sulla sussistenza di una piazza di spaccio nel quartiere “Mazara due” è pertinentee non confutata in maniera puntuale ed efficace, il rilievo dei giudici della cautelasulla inadeguatezza della notizia a suffragare l’attuale operatività del sodalizio incontestazione, in assenza di ogni coinvolgimento nella predetta attività di spacciodegli attuali indagati.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile: P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo, aditonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza applicativa degliarresti domiciliari in relazione all’artt. 74 e 73 del DPR 309/90, annullava lasuindicata ordinanza.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il PubblicoMinistero del tribunale di Palermo, deducendo un unico motivo.3. Rappresenta il vizio di motivazione. Si contesta la rilevata insussistenzadelle esigenze cautelari, osservando come con riferimento alla rilevata distanzatemporale tra i fatti e l’applicazione della misura sarebbero significative percolmare tale iato temporale, due notazioni di polizia giudiziaria, del 9.4.2024 edel 18.6.2025, attestative della piena operatività criminale, nel corso del tempo,di molti degli indagati del procedimento. Si evidenzia in particolare, quanto aPassalacqua, la irrilevanza della assenza nelle predette note di ogni riferimentoal [OSCURATO:PERSONA] stesso, essendo rilevante, piuttosto, la circostanza per cui i reatiipotizzati riguarderebbero l’associazione criminale quale cellula dinamicaall’interno della quale rileverebbe la “funzionalità e la capacità a ripercorrerecondotte criminali del gruppo considerato nella sua oggettività”.Si osserva poi, che la rilevata contestazione chiusa inerente il reato associativoipotizzato non poteva comunque andare a detrimento delle esigenze cautelari,solo potendosi accertare con indagini ulteriori rispetto alla data “chiusa” delaprile del 2022, la dilatazione ulteriore o meno del periodo temporale interessatodalla fattispecie ipoteticamente disegnata. Inoltre, il ricorrente si sarebbe resoprotagonista di due reati fine, a conferma del suo ruolo nella compaginecriminale.Sarebbe inconferente anche il richiamo alla distinzione giurisprudenziale tramafie cd storiche e altre associazioni criminali. Piuttosto, pur a fronte di un breveperiodo di indagine inerente un periodo non risalente, sarebbe emerso uncompendio indiziario descrittivo di una struttura criminale radicata e di “enormeportata”. E piuttosto, nel considerare i tempi trascorsi occorrerebbe modulare gliintervalli temporali in parola sulla base delle effettive indagini.Solo ulteriori indagini prive di risultati avrebbero potuto suffragare lecontestate conclusioni in tema di esigenze cautelari. Esigenze la cui attualitàsarebbe stata corroborata dalla circostanza per cui uno degli indagati, a pocheore dalla sostituzione della misura cautelare posta a carico, in relazione allaassociazione criminale ipotizzata, si sarebbe reso responsabile di detenzione disostanze stupefacenti. Da qui l’illogicità e contraddittorietà della ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente si osserva che il vizio di contraddittorietà dellamotivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, diproposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimentospecificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamenteinconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente eunivocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del24/11/2016 (dep. 27/11/2017) Rv. 271635 – 01). Si è altresì precisato, che alfine di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, non è sufficiente ilmero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo altresìnecessario che la inconciliabilità degli enunciati contrastanti, nel complessivoimpianto del costrutto argomentativo posto a fondamento della decisione, risultitale da comprometterne l'assetto e la tenuta della sequela logico giuridica (Sez.1, Sentenza n. 5718 del 19/12/2013 (dep. 05/02/2014) Rv. 259409 – 01).Pertanto, come osservato anche in dottrina, può essere contraddittoria lamotivazione in sé, in quanto proposizioni della stessa confliggono con altreproposizioni della stessa, integrandosi così la cd. contraddittorietà logica; ovverola contraddizione — come vizio deducibile — riguarda il rapporto fra lamotivazione e le risultanze extra-testuali, determinanti il travisamento, cd.contradditorietà processuale, qualora segni la distanza fra la motivazione e ilrisultato di prova utilizzato anche se inesistente, ovvero incontestabilmentediverso da quello reale, o anche nel caso di prova ignorata pur se esistente (cfr.anche in motivazione Sez. 5 - , Sentenza n. 2355 del 25/10/2024 Ud. (dep.20/01/2025 ) Rv. 287479 – 02). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, ilvizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce inun'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessao con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente almedesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità conuna diversa decisione, assunta in altra sede processuale. (Sez. 3, n. 4803 del18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287429 - 01). Quanto alla motivazionemanifestamente illogica, è ancora significativo l’indirizzo per cui detto vizioimplica una formazione della decisione del giudice, conseguente ad un "iter"argomentativo effetto di macroscopica violazione delle normali regole della logicagiuridica, (Sez. 1, n. 706 del 13/11/1997, dep. 1998, Rv. 209441 - 01). In altritermini, in tema di ricorso per Cassazione, sussiste l’ipotesi di manifesta illogicitàdella motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esame deglielementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza, l'iterlogico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente, incompiuta,monca e parziale. Si è anche osservato che il vizio di illogicità manifesta dellamotivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logicaformale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione dellaprova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o allascorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premessedella abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e leconclusioni (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016 Ud. (dep. 27/11/2017 )Rv. 271636 – 01).2. Tanto precisato, si osserva che il ricorso è inammissibile. Iltribunale ha evidenziato la sussistenza di un’ipotesi di reato, quale quellaassociativa, “chiusa”, e la mancanza, a fronte di un ampio intervallo temporaletra i fatti e la applicazione della misura cautelare poi revocata, di datidimostrativi sia della persistenza della associazione medesima sia, in manieraancor più conferente al tema qui introdotto, dell’attuale inserimento delPassalacqua nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggiunta per cui laprognosi di recidivanza non è neppure sostenuta da una analisi su unapersonalità negativa, a fronte della incensuratezza del ricorrente. In ragione ditale congrua motivazione, il motivo si traduce alfine, in una personalevalutazione del merito, inammissibile in questa sede, peraltro articolata inopinabili considerazioni, che paiono trascurare il principio essenziale per cui ognitesi sulla persistenza di esigenze cautelari, come sugli indizi, deve esseredimostrata da elementi, ancorché eventualmente anche logici, comunquesussistenti: laddove la tesi per cui l’interruzione delle indagini, accompagnata dauna contestazione chiusa, di per sé sarebbe ostativa alla analisi, corretta, deiprofili cautelari, come effettuata dal tribunale, atteso che la presenza di unaradicata struttura associativa segnerebbe quasi di per sé il superamento deipredetti ostacoli logici e giuridici alla individuazione della attualità e concretezzadelle esigenze cautelari, appare alquanto eccentrica. Il ricorso peraltro,richiamando, tra gli altri, atti di polizia giudiziaria e intercettazioni, appare incontrasto con il principio di autosufficienza per la mancata allegazione di ognielemento dimostrativo delle circostanze richiamate: in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza eper genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità ocontraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamenteindicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Cass. Pen.Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Ud. (dep. 02/05/2017) Rv. 270071 – 01). Vaaggiunto che con specifico riguardo alla nota di polizia giudiziaria del 9.4.2024sulla sussistenza di una piazza di spaccio nel quartiere “Mazara due” è pertinentee non confutata in maniera puntuale ed efficace, il rilievo dei giudici della cautelasulla inadeguatezza della notizia a suffragare l’attuale operatività del sodalizio incontestazione, in assenza di ogni coinvolgimento nella predetta attività di spacciodegli attuali indagati.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile: P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13325/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris