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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 47162/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1 dicembre 2021emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rideterminare la pena, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., in cinque anni e quattro mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli per rispondere del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 319, 321, 416 bis.1 cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un A22 medesimo disegno criminoso, in qualità di agente di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale dell'Aquila, per compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, consistito nel consentire in più occasioni ad [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan e detenuto al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, di aver contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, consegnando ad affiliati e, segnatamente, a [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta riconsegnava a [OSCURATO:PERSONA], biglietti con i quali il [OSCURATO:PERSONA] impartiva precise direttive al clan, nonché ricevendo dagli affiliati biglietti di risposta che consegnava al [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe fatto dare in contanti complessivamente la somma di 6.000,00 euro; fatto commesso a L'Aquila e Napoli tra giugno e settembre 2014, con il fine di agevolare, consolidandone l'operatività e il predominio, il clan [OSCURATO:PERSONA], del quale [OSCURATO:PERSONA] era reggente.

2. Con sentenza emessa in data 19 ottobre 2020 all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha ritenuto il Cossentino responsabile del reato al medesimo ascritto e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta al Cossentino in sei anni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo i difensori censurano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato avesse ammesso la commissione del fatto per cui si procede, e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

La sentenza impugnata, infatti, muoverebbe dall'errato presupposto interpretativo secondo il quale le dichiarazioni di resipiscenza per essere utili ed efficaci, al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, debbano essere emerse in uno specifico momento temporale.

Rilevano i difensori che, invece, la resipiscenza dell'imputato è regolata non già dal tempo processuale in cui la stessa interviene ma dalla valenza oggettiva del comportamento assunto post factum.Deducono, inoltre, i difensori che l'ammissione sarebbe stata solo una delle plurime ragioni invocate a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche e che sarebbero state obliterate dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, infatti, incensurato e avrebbe svolto un servizio pluridecennale alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], ottenendo annualmente valutazioni sempre superiori al "distinto", senza mai riportare sanzioni disciplinari; la condotta illecita contestata sarebbe, dunque, meramente occasionale.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe illogicamente posto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche il carattere "ripetuto" delle condotte corruttive poste in essere dall'imputato non solo in favore del [OSCURATO:PERSONA], ma anche di altro esponente della criminalità organizzata, [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non sarebbe contemplato nell'imputazione contestata all'imputato.

4.2. Con il secondo motivo i difensori censurano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena inflitta all'imputato e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

La Corte di appello avrebbe, infatti, erroneamente computato l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416-bis

1. cod. pen, pur affermando espressamente di volerlo contenere nella misura di un terzo.

A questa affermazione, infatti, non sarebbe seguito il calcolo corretto, perché sulla pena base di sei anni, sarebbe stato applicato, in realtà, l'aumento della metà (e, dunque, nella misura di tre anni), Ove, del reato, la Corte di appello avesse voluto aumentare la pena base della metà in ragione della ricorrenza della predetta aggravante, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con memoria depositata in data 1 giugno 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 31 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., di rideterminare la pena inflitta in cinque anni e quattro mesi di reclusione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato, nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo i difensori censurano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato avesse ammesso la commissione del fatto per cui si procede, e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

3. Il motivo è infondato.

La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.

Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244).

Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto.

La Corte di appello di Napoli ha congruamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, ancorché lo stesso avesse ammesso gli addebiti, in quanto l'ammissione è stata effettuata dall'imputato solo dopo la sentenza di primo di grado, e quindi, in sostanza, è avvenuta ad accertamento dei fatti compiuto.

Non è, del resto, manifestamente illogico negare le attenuanti generiche per il fatto che il momento temporale in cui è avvenuta l'ammissione è tale da fare ritenere che la stessa non sia frutto di una reale presa di coscienza dell'illecito e che la stessa sia sostanzialmente irrilevante ai fini dell'accertamento dei reati.

La Corte di appello ha, peraltro, non certo illogicamente negato l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione del carattere "ripetuto" delle condotte illecite poste in essere dall'imputato, per quanto emerso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lollo e della estrema gravità delle stesse (consistite nel consentire a membri della criminalità organizzata di mantenere contatti con l'esterno in violazione dei propri doveri di agente di Polizia penitenziaria presso la [OSCURATO:PERSONA] dell'Aquila). 4 [OSCURATO:PERSONA] il costante orientamento di questa Corte, del resto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244).

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena inflitta all'imputato e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

5. Il motivo è fondato.

L'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis

1. cod. pen. può essere da un terzo alla metà e nella specie la sentenza impugnata, a pag. 6, ha affermato espressamente di volerlo contenere nella misura di un terzo.

La Corte di appello ha, tuttavia, errato nel determinato l'aumento di pena in ragione di tale aggravante, in quanto, non ha aumentato la pena di un terzo, come ha affermato, bensì della metà.

Posto, dunque, che nella specie non è in dubbio la volontà del giudice di merito sulla misura dell'aumento, perché la stessa sentenza afferma di voler operare un aumento di un terzo (stante anche il divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero), la pena finale è frutto di un mero errore di computo.

L'aumento di un terzo della pena di sei anni è, infatti, di otto e non già di nove anni di reclusione, come affermato nella sentenza impugnata.

In applicazione dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., si deve, dunque, procedere alla rideterminazione della pena finale in cinque anni e quattro mesi di reclusione, trattandosi di operare un mero calcolo aritmetico (pena base: sei anni di reclusione, aumentata di un terzo alla pena di otto anni di reclusione, ridotta di un terzo per la diminuente per il rito alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione).

6. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al computo della pena, che si ridetermina ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., in cinque anni e quattro mesi di reclusione, rigettando nel resto il ricorso.

P.Q.M.

“ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al computo della pena, che ridetermina e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 1 dicembre 2021emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rideterminare la pena, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., in cinque anni e quattro mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli per rispondere del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 319, 321, 416 bis.1 cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un A22 medesimo disegno criminoso, in qualità di agente di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale dell'Aquila, per compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, consistito nel consentire in più occasioni ad [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan e detenuto al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, di aver contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, consegnando ad affiliati e, segnatamente, a [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta riconsegnava a [OSCURATO:PERSONA], biglietti con i quali il [OSCURATO:PERSONA] impartiva precise direttive al clan, nonché ricevendo dagli affiliati biglietti di risposta che consegnava al [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe fatto dare in contanti complessivamente la somma di 6.000,00 euro; fatto commesso a L'Aquila e Napoli tra giugno e settembre 2014, con il fine di agevolare, consolidandone l'operatività e il predominio, il clan [OSCURATO:PERSONA], del quale [OSCURATO:PERSONA] era reggente. 2. Con sentenza emessa in data 19 ottobre 2020 all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha ritenuto il Cossentino responsabile del reato al medesimo ascritto e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di sette anni e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta al Cossentino in sei anni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo i difensori censurano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato avesse ammesso la commissione del fatto per cui si procede, e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. La sentenza impugnata, infatti, muoverebbe dall'errato presupposto interpretativo secondo il quale le dichiarazioni di resipiscenza per essere utili ed efficaci, al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche, debbano essere emerse in uno specifico momento temporale. Rilevano i difensori che, invece, la resipiscenza dell'imputato è regolata non già dal tempo processuale in cui la stessa interviene ma dalla valenza oggettiva del comportamento assunto post factum.Deducono, inoltre, i difensori che l'ammissione sarebbe stata solo una delle plurime ragioni invocate a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche e che sarebbero state obliterate dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, infatti, incensurato e avrebbe svolto un servizio pluridecennale alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], ottenendo annualmente valutazioni sempre superiori al "distinto", senza mai riportare sanzioni disciplinari; la condotta illecita contestata sarebbe, dunque, meramente occasionale. La Corte di appello, inoltre, avrebbe illogicamente posto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche il carattere "ripetuto" delle condotte corruttive poste in essere dall'imputato non solo in favore del [OSCURATO:PERSONA], ma anche di altro esponente della criminalità organizzata, [OSCURATO:PERSONA], che peraltro non sarebbe contemplato nell'imputazione contestata all'imputato. 4.2. Con il secondo motivo i difensori censurano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena inflitta all'imputato e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. La Corte di appello avrebbe, infatti, erroneamente computato l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen, pur affermando espressamente di volerlo contenere nella misura di un terzo. A questa affermazione, infatti, non sarebbe seguito il calcolo corretto, perché sulla pena base di sei anni, sarebbe stato applicato, in realtà, l'aumento della metà (e, dunque, nella misura di tre anni), Ove, del reato, la Corte di appello avesse voluto aumentare la pena base della metà in ragione della ricorrenza della predetta aggravante, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con memoria depositata in data 1 giugno 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 31 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., di rideterminare la pena inflitta in cinque anni e quattro mesi di reclusione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato, nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo i difensori censurano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato avesse ammesso la commissione del fatto per cui si procede, e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. 3. Il motivo è infondato. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. La Corte di appello di Napoli ha congruamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, ancorché lo stesso avesse ammesso gli addebiti, in quanto l'ammissione è stata effettuata dall'imputato solo dopo la sentenza di primo di grado, e quindi, in sostanza, è avvenuta ad accertamento dei fatti compiuto. Non è, del resto, manifestamente illogico negare le attenuanti generiche per il fatto che il momento temporale in cui è avvenuta l'ammissione è tale da fare ritenere che la stessa non sia frutto di una reale presa di coscienza dell'illecito e che la stessa sia sostanzialmente irrilevante ai fini dell'accertamento dei reati. La Corte di appello ha, peraltro, non certo illogicamente negato l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione del carattere "ripetuto" delle condotte illecite poste in essere dall'imputato, per quanto emerso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lollo e della estrema gravità delle stesse (consistite nel consentire a membri della criminalità organizzata di mantenere contatti con l'esterno in violazione dei propri doveri di agente di Polizia penitenziaria presso la [OSCURATO:PERSONA] dell'Aquila). 4 [OSCURATO:PERSONA] il costante orientamento di questa Corte, del resto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena inflitta all'imputato e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. 5. Il motivo è fondato. L'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen. può essere da un terzo alla metà e nella specie la sentenza impugnata, a pag. 6, ha affermato espressamente di volerlo contenere nella misura di un terzo. La Corte di appello ha, tuttavia, errato nel determinato l'aumento di pena in ragione di tale aggravante, in quanto, non ha aumentato la pena di un terzo, come ha affermato, bensì della metà. Posto, dunque, che nella specie non è in dubbio la volontà del giudice di merito sulla misura dell'aumento, perché la stessa sentenza afferma di voler operare un aumento di un terzo (stante anche il divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero), la pena finale è frutto di un mero errore di computo. L'aumento di un terzo della pena di sei anni è, infatti, di otto e non già di nove anni di reclusione, come affermato nella sentenza impugnata. In applicazione dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., si deve, dunque, procedere alla rideterminazione della pena finale in cinque anni e quattro mesi di reclusione, trattandosi di operare un mero calcolo aritmetico (pena base: sei anni di reclusione, aumentata di un terzo alla pena di otto anni di reclusione, ridotta di un terzo per la diminuente per il rito alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione). 6. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al computo della pena, che si ridetermina ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., in cinque anni e quattro mesi di reclusione, rigettando nel resto il ricorso. P.Q.M. “ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al computo della pena, che ridetermina e
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