CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, a seguito di gravame interposto - tra gli altri - dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 27 novembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, in parziale riforma della decisione, escluse le aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 416-bis.1 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta al predetto in relazione al reato di cui al capo A (artt. 110 cod. pen., 73, comma 6, 80, comma 2, d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione all'acquisto ed importo di una partita di cocaina per kg. 53,98 con accertato principio attivo di oltre 37 chili). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 e vizio della motivazione in relazione al contributo causale fornito dal ricorrente all'azione delittuosa commessa da altri nonché alla sua adesione consapevole a quest'ultima. Invero, risulta insufficiente ai fini della affermazione di responsabilità il solo episodio della consegna da parte del ricorrente della borsa contenente 150mila euro a tale Roger, interposta persona, in Sanremo in data 1/4/2019, non essendovi riscontro delle espressioni attribuite al ricorrente, così trattandosi di condotta neutrale e priva di valore indiziante, in assenza di qualsiasi altro contatto tra tale data e quella del suo arresto in data 24/7/2019 ed avendo lo stesso Romeo escluso, in sede di interrogatorio di garanzia, che lo Ierinò fosse consapevole del reale utilizzo del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generica reiterazione della prospettazione in fatto dell'appello al quale la Corte di merito ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici (v. pg. 22 e ss.) affermando il consapevole contributo causale del ricorrente alla importazione dello stupefacente acquistato dalla Colombia. 2. La vicenda accertata nel doppio conforme giudizio di merito riguarda l'acquisto e l'importazione dalla Colombia da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di una partita di stupefacente contenuta in 340 panetti del complessivo peso di 369 kg. di cui solo alcuni di essi contenevano kg. 53,90 di cocaina. Tale partita, dopo essere stata portata sotto controllo a Genova, era rinvenuta - all'esito della consegna da parte dell'agente sotto copertura [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], Alvaro e Romeo dietro pagamenti di un complessivo importo di 800.000 euro - al momento dell'arresto in flagranza in data 16/7/2019 di [OSCURATO:PERSONA] che la trasportava su un furgone noleggiato dall'Alvaro. 3. Il contributo concorsuale del ricorrente è stato correttamente desunto dalla consegna da lui effettuata, su incarico fiduciario di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di 150.000 euro in contanti all'agente interposto Roger (incontro direttamente monitorato dalla polizia giudiziaria) nella consapevolezza della destinazione della somma finalizzata alla conclusione della delicata trattativa illecita in corso. Il consapevole inserimento del ricorrente nella illecita operazione è incensurabilmente affermata per quanto detto dallo stesso Ierinò all'interposto Roger al momento della consegna del denaro circa la sua destinazione ("per le spese di viaggio"), in base alle indicazioni fornite da Alvaro in sede di esame circa l'incarico da lui dato, dalla Colombia ove si trovava, al Romeo - al quale aveva lasciato ampia disponibilità di denaro - pochi giorni prima della predetta consegna di effettuarla o farla effettuare nella mani del Roger, che aveva fatto richiesta di avere parte del compenso perché con la sua imbarcazione trasportasse la cocaina che era intenzionato a comprare dal [OSCURATO:PERSONA] all'Italia. Generica ed in fatto è la censura circa la mancanza di riscontri in ordine all'attribuzione della indicata espressione del ricorrente riferita dal Roger al responsabile delle operazioni in ragione della inattaccabile giustificazione fornita dalla sentenza, sul piano storico, per il contesto operativo in cui è stato percepito il colloquio tra il ricorrente ed il Roger, oltre le stesse dichiarazioni del ricorrente che ha comunque affermato l'esistenza di un colloquio, e sul piano logico incentrato sulla funzione che la consegna del denaro aveva e la necessità del ricorrente di accreditarsi come affidabile esecutore nei confronti del Roger in relazione agli accordi intervenuti con l'Alvaro. Inoltre, non illogicamente è considerato, a sostegno del rapporto fiduciario con il ricorrente, il risalente rapporto di amicizia di questi con il Romeo (avendo partecipato alle sue nozze nell'aprile del 2017) nonché l'attenta conseguente condotta dello stesso ricorrente nel non lasciare alcuna traccia dei suoi contatti con il Romeo, né prima né dopo l'esecuzione dell'incarico, per impedire qualsiasi collegamento tra la consegna del denaro al Roger e gli emissari (Alvaro e Romeo); mentre, a sostegno del concreto contributo dato, è evidenziata la specifica fase in cui il denaro era consegnato in funzione della conclusione dell'accordo. Incensurabile è, poi, la valutazione indiziante della volontà del ricorrente di nascondere la sua consapevolezza dello scopo della consegna del denaro e proteggere il Romeo, all'epoca latitante, in base alla divergenza tra le dichiarazioni del Romeo - che nel suo interrogatorio del 28/5/2020 aveva dichiarato di aver dato al suo amico Ierinò l'incarico di consegnare il denaro al Roger tacendo sulla sua destinazione - e quelle del ricorrente che ha negato di conoscere il Romeo affermando - senza alcuna ragione - che si trattava di denaro da esportare. 4. Il giudizio così articolato dal Giudice di appello sul concorso del ricorrente nel reato di acquisto ed importazione dello stupefacente non solo si sottrae a censure logiche ma risulta conforme al condivisibile orientamento di legittimità secondo il quale ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti.(Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Rv. 253347 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della