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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19980/2026

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i Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell’11 novembre 2025, depositata in data 12 novembre2025, il Tribunale di Catanzaro, in materia di misure cautelari personali, harigettato l’istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Castrovillariaveva disposto nei confronti del medesimo l’applicazione della misura coercitivadell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e della misurainterdittiva dall’esercizio dell’attività di impresa per dieci mesi.Le misure sono state stato disposte per il reato di associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di reati tributari e di autoriciclaggio operante dal 2017al 2024, in qualità di capo e promotore, nonché per i relativi reati fine di cui agliartt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen.

Secondo ilprovvedimento impugnato, le condotte illecite sarebbero costituite dallapredisposizione e dall’impiego di una pluralità di società, integranti meri schermigiuridici, in luogo dell’unica società di fatto, effettivamente operante, a fini dievasione fiscale, con conseguente emissione e utilizzo di false fatture, ed omessapresentazione della dichiarazione da parte della società di fatto, nonchédall’autoriciclaggio dei proventi, effettuato mediante l’acquisto di un capannoneall’interno del quale sono insediate tutte le precisate società.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diCosenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art.178, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., avendo riguardo alla nullità dell’udienza davanti al Tribunale del riesame e ditutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’ordinanza impugnata.Si deduce che l’udienza di trattazione del giudizio di riesame è affetta danullità, tempestivamente eccepita in quella sede, perché l’avviso di fissazione èstato notificato solo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non anche all’Avv.[OSCURATO:PERSONA].

Si osserva che all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato l’avviso dideposito dell’ordinanza genetica, sicché la nomina del medesimo quale difensoredi fiducia dell’attuale ricorrente deve ritenersi sicuramente anteriore alla data difissazione dell’udienza di riesame, né occorre indicare il giorno preciso dellanomina o della sua perdurante efficacia, essendo dovere del Tribunale procedenteaccertare se sia sopravvenuta una revoca o sostituzione.

Si aggiunge che non puòritenersi onere del codifensore o dell’imputato comunicare al difensore nonavvisato l’avvenuta fissazione dell’udienza di riesame, stante l’assenza diqualunque disposizione normativa in tal senso.2.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 282 e 309 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumuscommissi delicti.Si deduce che l’affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza conriguardo all’associazione per delinquere è sostenuta da una motivazioneapodittica, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.Quanto al profilo oggettivo, si osserva, anzitutto, che le singole società hannooperato regolarmente, presentando le dichiarazioni fiscali di loro competenza, edeffettuando i versamenti dovuti all’Erario, e che, comunque, il ricorso al sistemacostituito da una pluralità di società non ha comportato una riduzione del caricofiscale o percezioni di indebiti rimborsi.

Si rappresenta, poi, che gli elementivalorizzati per affermare l’esistenza di un’unica società di fatto – l’utilizzo di unsito internet comune, di un logo condiviso e di un unico magazzino, il ricorso adun unico commercialista, la composizione societaria, riferita in ogni caso acomponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], l’assenza del dato organizzativo per le singolesocietà – non sono risolutivi, perché hanno una giustificazione economica, diriduzione dei costi, e perché difetta l’aspetto più importante: l’esteriorizzazione diun’unica società nei rapporti esterni.

Si segnala, inoltre, che, a norma dell’art. 70-ter d.P.R. n. 633 del 1972, e della Direttiva 2006/112/CE, più imprese legate davincoli finanziari, economici ed organizzativi possono costituire un unico soggettopassivo, denominato “gruppo IVA”, e che, quindi, le relazioni economiche tra talisoggetti non possono ritenersi inesistenti, ma sono esplicitamente ammesse anchedalla disciplina giuridica e fiscale.

Si sottolinea, ancora, che: a) le operazioni e lemerci indicate nelle fatture sono reali, e gli stessi inquirenti non le hannocontestate nella loro materialità; b) la ripartizione dei debiti tra più società, inmodo da evitare a tutte il superamento della soglia di punibilità di 250.000,00euro, non incide sul carico fiscale, il quale resta immutato.Quanto al profilo soggettivo, si evidenzia che non è ravvisabile il fine dievasione, perché tutte le poste attive e passive delle singole operazioni sono stateregolarmente portate a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate.

Si rimarca che lapresentazione delle dichiarazioni annuali all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazionedella reale situazione economica degli scambi posti in essere da tutte le societàappartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], esclude in radice la volontà di evasione.2.3.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione allaritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati.Si deduce che l’affermazione della sussistenza del pericolo concreto ed attualedi reiterazione dei reati contestati non tiene conto che l’odierno ricorrente: a)svolge l’attività professionale di insegnante; b) ha mostrato un atteggiamentocollaborativo nel corso delle indagini; c) ha subito un completo spossessamentogestorio, a causa dell’avvenuto sequestro dei beni aziendali di tutte le società, edella successiva nomina dell’amministratore giudiziario; d) è incensurato; e) nonha assunto comportamenti sospetti neppure sotto il profilo patrimoniale, adesempio “svuotando” i conti correnti delle società o personali.

Si aggiunge che lecondotte illecite ipotizzate si fermano al gennaio 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, il ricorso è fondato conriferimento alle censure concernenti l’affermazione della sussistenza dei graviindizi di colpevolezza, esposte nel secondo motivo, mentre le doglianze formulatenel primo motivo sono inammissibili e quelle proposte con il terzo motivo sonoassorbite.2.

Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, lequali contestano la mancata dichiarazione di nullità dell’udienza di trattazione delriesame e, conseguentemente, dell’ordinanza emessa all’esito di tale procedura,deducendo l’omesso rilievo del mancato avviso di fissazione dell’udienza all’Avv.[OSCURATO:PERSONA], secondo difensore dell’attuale ricorrente.L’ordinanza impugnata fornisce dettagliata indicazione degli atti acquisiti conriguardo allo svolgimento del procedimento, per dare evidenza dell’assenza diqualunque elemento dal quale desumere che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse statonominato difensore di fiducia dell’attuale ricorrente ed avesse pertanto dirittoall’avviso di fissazione dell’udienza di riesame.

In particolare, l’ordinanzaimpugnata rappresenta che: a) in sede di interrogatorio di garanzia il difensorenominato dell’attuale ricorrente era il solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; b)l’istanza di riesame per conto dell’attuale ricorrente è stata sottoscritta epresentata esclusivamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) dagli attitrasmessi al Tribunale del riesame di Catanzaro dall’autorità giudiziariaprocedente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, unicodifensore dell’attuale ricorrente risulta essere l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; d)non è stato mai allegato alcun documento comprovante l’avvenuta nominadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

L’ordinanza impugnata a questo punto espone chel’unico elemento di contatto dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con il procedimento inesame è costituito dalla notifica effettuata allo stesso dell’ordinanza genetica, indata 23 ottobre 2025, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Deve aggiungersi che anche il ricorso per cassazione in esame non contienealcuna allegazione utile a far risultare l’avvenuta nomina, da parte dell’attualericorrente, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale suo difensore di fiducia.Ora, siccome dagli atti acquisiti o allegati non emerge alcuna iniziativadell’attuale ricorrente diretta a coinvolgere l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in attività a suadifesa, è corretto ritenere, come si osserva nell’ordinanza impugnata, che mancaqualunque certezza in ordine alla nomina del medesimo professionista qualedifensore di fiducia dell’odierno impugnante, e, più in generale, in ordine allavolontà di quest’ultimo di avvalersi del precisato legale.

E questo dato è risolutivoperché, sebbene la prova della volontà della parte di avvalersi di un determinatoprofessionista potrebbe inferirsi anche da comportamenti concludenti, tuttavia ècomunque necessario che l’autorità giudiziaria abbia certezza della riferibilità allaparte di tale volontà (cfr., specificamente in questo senso, Sez. 2, n. 9914 del02/02/2024, Matacena, Rv. 285910 – 01).3.

Le censure esposte nel secondo motivo, che contestano l’affermazione disussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono fondate per tutti i reati posti afondamento dell’applicazione della misura cautelare (associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di reati tributari, dichiarazione fraudolenta medianteuso di fatture inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioniinesistenti, autoriciclaggio).Le doglianze enunciate nel ricorso contestano, con riguardo al profilo dellaconfigurabilità dei reati sotto il profilo oggettivo, l’affermazione dell’esistenza diun’unica società di fatto in luogo della pluralità di società formalmente costituite,deducendo che manca l’esteriorizzazione di un unico ente nei rapporti con isoggetti esterni, che le relazioni economiche tra le varie ditte sono reali, e chel’impiego di un sistema costituito da una pluralità di società non ha comportatouna riduzione del carico fiscale, mentre, in relazione al profilo della configurabilitàdei reati sotto il profilo soggettivo, sottolineano l’omessa considerazione dellaavvenuta rappresentazione all’Amministrazione finanziaria di tutte le operazionieffettuate, in particolare mediante la presentazione delle dichiarazioni annuali,circostanza incompatibile con la volontà di evadere gli obblighi tributari.4.

Le censure sopra sintetizzate sottopongono a questa Corte l’esame dei temiconcernenti sia la configurabilità, il modo di atteggiarsi e la rilevanza dell’istitutodella società di fatto ai fini dell’applicazione delle fattispecie del diritto penaletributario, sia l’individuazione della differenza tra la fattispecie della società di fattocomposta anche da società formalmente istituite ovvero costituente holdingrispetto a queste ultime e la fattispecie della società di fatto la quale assorbe in sévarie società formalmente istituite, ma da ritenere meramente fittizie.4.1.

Il tema della configurabilità, del modo di atteggiarsi e della rilevanzadell’istituto della società di fatto ai fini dell’applicazione delle fattispecie del dirittopenale tributario impone una premessa relativa alla conformazione del medesimoistituto nel diritto civile e tributario.4.1.1.

Nel settore del diritto civile, non solo è fuori discussione laconfigurabilità della c.d. società di fatto, ma è anche comunemente ammessa lapartecipazione di società di capitali a una società di fatto; gli aspetti che appaionopiù controversi nella giurisprudenza di legittimità attengono alla prova di talepartecipazione e alla distinzione tra la società di fatto e la holding di fatto.Le decisioni, in genere affermano che la prova della partecipazione di unasocietà di capitali ad una società di persone, integrante perciò una c.d.“supersocietà di fatto”, deve essere fornita attraverso la dimostrazione deipresupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica,dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettivapartecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse,ancorché diversificato, dei soci (così Sez. 1 civ., n. 11604 del 03/05/2025, Rv.674805 – 01, la quale ha ritenuto configurabile l’esistenza diuna società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevoleutilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita edassistenza post-vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità dellacompagine sociale e dell'amministratore unico).In tema di distinzione tra c.d.

“supersocietà” di fatto e holding di fatto, siosserva che, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale,nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche chene hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 cod. civ., dell'abusodi attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singolesocietà sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiaratefallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati (vds,.in termini sovrapponibili, Sez. 1 civ., n. 36378 del 29/12/2023, Rv. 669898 – 02,e Sez. 1 civ., n. 4784 del 15/02/2023, Rv. 666994 – 01).Si è però anche precisato che l’abuso della società da parte di una o piùpersone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel propriointeresse, non esclude in concreto la sussistenza di un supersocietà di fatto tra talisoggetti e la società abusata, poiché anche un assetto distributivo non egualitario,o una ripartizione non paritaria di benefici e utili, sono elementi non incompatibilicon la fattispecie di cui all'art. 2247 cod. civ. e con la conseguente sussunzione diessa nel paradigma dell'art. 147, comma 5, l. fall. (cfr. Sez. 1 civ., n. 7105 del17/03/2025, Rv. 674189 – 01, ma anche, sia pure con precisazioni collegate almomento cronologico dell’accordo per una ripartizione non paritaria di debiti e diutili, Sez. 1 civ., n. 74 del 02/01/2024, Rv. 670212 – 01).4.1.2.

Nel settore del diritto tributario, è comunemente ammessa laconfigurabilità della società di fatto, e l’aspetto più approfondito dallagiurisprudenza attiene alla prova dell’esistenza di tale fattispecie.In linea generale, si afferma che l’accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenzadi una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementicostitutivi del vincolo societario – quali l'intenzionale esercizio in comune fra i socidi un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimentoa tal fine dei necessari beni e servizi – che l'Amministrazione è tenuta a provare,anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confrontidei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci(nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi delpresupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della realeesistenza di tale società (così Sez. 5 civ., n. 2123 del 29/01/2025, Rv. 673662 –01; in termini analoghi: Sez. 6-5 civ., n. 19234 del 15/09/2020, Rv. 658876 – 01;Sez. 5 civ., n. 27088 del 13/11/2008, Rv. 605802 – 01).

È anzi significativorichiamare, ad ulteriore esplicazione di questo indirizzo, una decisione la quale haevidenziato come i criteri di identificazione della società di fatto sono diversi neldiritto tributario rispetto al diritto civile, perché mentre nel secondo l’esigenza èquella di tutelare l'affidamento senza colpa dei terzi basato sul comportamento deisoci che, perciò, si assumono il rischio relativo, nei rapporti di diritto tributariol’esigenza è quella di verificare l'esistenza dei presupposti per applicare normeimpositive, sicché è necessario accertare l'effettiva esistenza degli elementicostitutivi del vincolo sociale, non essendo sufficiente la mera apparenza di talevincolo, sia pure accompagnata dal ragionevole convincimento della sua esistenza(così Sez. 5 civ., n. 27775 del 16/12/2005, Rv. 587462 – 01).Peraltro, in precedenza, numerose decisioni avevano osservato che l’esistenzadi manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividualeindiscutibilmente consociativa rileva non in quanto tale, ma siccome espressivadella esteriorizzazione del vincolo sociale nei rapporti esterni (cfr., tra le tante, Sez.6-5 civ., n. 9604 del 13/04/2017, Rv. 643798 – 01, e Sez. 5 civ., n. 1127 del20/01/2006, Rv. 586452 – 01).4.2.

In considerazione di quanto indicato, deve ritenersi che la figura dellasocietà di fatto è fenomeno rilevante anche ai fini dell’applicazione delledisposizioni di diritto penale tributario e segnatamente del d.lgs. n. 74 del 2000.In particolare, può evidenziarsi che, secondo la previsione di cui all’art. 1,comma 1, lett. c), d.lgs. n. 74 del 2000, «per “dichiarazioni” si intendono anche ledichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentantedi società, enti, o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dallalegge», e, quindi, dalla legge relativa, in via generale, alla imposizione fiscale.Ora, posto che, nella generale disciplina del diritto tributario, per comeevidenziato in precedenza nel § 4.1.2, la società di fatto costituisce soggettopassivo di norme impositive, è doveroso concludere che la stessa abbia anche, enecessariamente, l’obbligo di presentare le dichiarazioni a norma dell’art. 1,comma 1, lett. c), d.lgs. n. 74 del 2000.Ne deriva, in via conseguenziale, che la persona tenuta a presentare ladichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto per una societàdi fatto, in quanto amministratore (di fatto) di questa, può incorrere, in particolare,nella responsabilità per il reato previsto dall’art. 5 d.lgs. nel caso in cui ometta dicompiere tale adempimento.Ovviamente però, perché sia configurabile una società di fatto sulla qualeincombano obblighi impositivi e dichiarativi, occorrerà accertare, come precisa lagiurisprudenza civile (cfr. supra, § 4.1.2), che sussistono le condizioni richieste atal fine dalla disciplina generale del diritto tributario, e, perciò, la effettiva presenzadi tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario – quali l'intenzionale esercizioin comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro,ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi – oltre chel’esteriorizzazione del vincolo sociale nei confronti dei terzi.E, va precisato, l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attivitàcommerciale a scopo di lucro implica anche che siano individuabili gli utilidirettamente riferibili all’attività dell’ente di fatto e che siano previsti, sia pure intermini non estremamente dettagliati, i criteri da seguire per la distribuzione diessi e delle eventuali perdite.

Invero, l’art. 2247 cod. civ., rubricato «Contratto disocietà», prevede che «[c]on il contratto di società due o più persone conferisconobeni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo didividerne gli utili»; in altri termini, la “divisione” degli utili, e quindi prima ancoral’individuazione degli utili da perseguire per poi “dividere”, costituiscono elementiindispensabili perché possa ritenersi stipulato, anche per facta concludentia, uncontratto di società tra due o più soggetti.4.3.

Riconosciuta la rilevanza dell’istituto della società di fatto ai finidell’applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, devesottolinearsi non solo che tale figura non è sempre ravvisabile quando più personegestiscono in accordo tra loro più società, essendo necessaria a tal fine la presenzadei requisiti appena indicati nel § 4.2, ma inoltre che, pur quando è configurabilein concreto una società di fatto tra più persone fisiche perché le stesse esercitanoin comune un’attività economica al fine di dividerne gli utili mediante la gestionedi più società, ciò non implica, necessariamente, la natura meramente fittizia diqueste ultime, e la loro totale “dissoluzione” nella prima.Si è infatti segnalato in precedenza, al § 4.1.1., richiamando l’elaborazionedella giurisprudenza civile di legittimità, che la società di fatto può avere come socianche società di capitali, dando vita al fenomeno della c.d.

“supersocietà di fatto”,e che, inoltre, accanto a questa figura, è ipotizzabile anche quella della holding difatto, la quale si distingue dall’altra perché, mentre nella prima tutti i sociperseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole societàperseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo.Ancora, e più in generale, può osservarsi che, siccome la scelta di istituire unapluralità di società per poi gestirle in modo coordinato costituisce tipicaespressione dell’esercizio dell’autonomia privata, come conferma anche ilriconoscimento effettuato da diverse disposizioni di legge del fenomeno dei c.d.“gruppi societari”, la direzione di una pluralità di enti ad opera di un unitario centrodi comando, pur se costituito da una società, non può significare che i primi, perquesta specifica ragione, siano da ritenere, in linea di principio, strutture fittizie.D’altro canto, non vi è dubbio che la costituzione e l'utilizzo di società fittizie infunzione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti o del loro utilizzo indichiarazione sono condotte punibili ai sensi degli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000,n. 74, in quanto denotano un fine diretto di evasione, non potendo esserericondotte allo schema dell'elusione fiscale (così, Sez. 3, n. 16678 del 11/12/2024,dep. 2025, Cavallo, Rv. 288026 – 01).Di conseguenza, e in sintesi, ai fini dell’applicazione delle disposizioniincriminatrici di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, per poter affermare che una societàformalmente istituita sia una realtà solo apparente, anche quando sia inserita nelcontesto di una attività che pur avvalendosi di più persone giuridiche sia gestitaunitariamente, è necessario accertare in concreto che la stessa costituisca un meroschermo fittizio, la cui istituzione sia funzionale esclusivamente al perseguimentodi indebiti vantaggi fiscali, e, più in generale, non abbia alcun significato economicoo imprenditoriale lecito; inoltre, per poter affermare che una società formalmenteesistente sia assorbita e si “dissolva” in una società di fatto, occorre ancheaccertare che quest’ultima sia effettivamente esistente, perché dotata dei requisitiindicati al § 4.2, sia percepibile all’esterno, si avvalga dei mezzi della primagestendoli direttamente come propri e ne riceva i proventi formalmente conseguiti.Può essere opportuno segnalare che queste conclusioni appaiono in linea conl’elaborazione della giurisprudenza civile di legittimità,, secondo la quale, inapplicazione della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis legge 27luglio 2000, n. 212, per "società schermo" si intende una costruzione di puroartifizio, diretta, nel settore tributario, al raggiungimento di un mero beneficiofiscale indebito, attraverso la creazione di catene di società prive di effettivitàeconomica o di no genuine economic activity, la quale è desumibile dall'inesistenzadi un complesso societario organizzato, professionale ed economicamenterilevante, dall'assenza di un impegno in un'attività economica prevalenteall'interno dello Stato, dall'esistenza di pattuizioni infra-gruppo che obblighino laretrocessione del provento conseguito alla capogruppo o ad altre entità controllatadirettamente o indirettamente, dallo svolgimento della prevalente attività dellacontrollata in uno Stato diverso da quello della fonte, dalle coincidenze temporalisospette tra operazioni giuridiche poste in essere intercompany, dalla presenza diun esclusivo motivo fiscale che abbia indotto la società ad operare ladelocalizzazione al fine di erodere l'imponibile fiscale (Sez. 5 civ., n. 10305 del16/04/2024, Rv. 670841 – 01).5.

L’ordinanza impugnata ritiene che, nella specie, l’indagato, MassimoRizzuti, sia amministratore di una società di fatto, denominabile come “PneumaticiRizzuti”, e che in questa siano assorbite le numerose società di capitali partecipateed amministrate da membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], nonché da un’ulteriore persona,[OSCURATO:PERSONA], coinvolta in un momento successivo.Il Tribunale premette che i cinque componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] hannocostituito, a partire dall’anno 2017, nove società di capitali, e che queste sonotutte partecipate ed amministrate dai membri della precisata famiglia ed hannosostanzialmente lo stesso oggetto sociale.

Rappresenta, poi, che le indicate societàfanno capo ad «un’unica cabina di regia», sono gestite in materia promiscua, sonoprive di distinti elementi organizzativi, ed operano all’esterno utilizzando lacomune denominazione ed insegna “[OSCURATO:PERSONA]”.

Precisa, a tal proposito,che sulle pagine dei social network, sulle tabelle apposte sugli immobili e sugliautomezzi intestati alle singole società, è stato rilevato un logo unitario, costituitoda un cerchio di colore verde e rosso recante all’interno la dicitura “PneumaticiRizzuti”, e che, per quanto emerge dalle conversazioni telefoniche intercettate,questo nome è speso dai componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e dai loro dipendenti ecollaboratori quando si relazionano con clienti e fornitori.Il Tribunale aggiunge che questa struttura operativa ha consentito didistribuire l’attività economica ed il conseguente carico fiscale tra più società,alcune delle quali non provvedevano al versamento delle imposte, e di ripartire ildebito di imposta in modo che ciascuna delle società non superasse la soglia dirilevanza penale di 250.000,00 euro di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000.Segnala, inoltre, che, a seguito dell’ampliamento del volume di affari, il gruppo siè esteso, a partire dal 2021, in particolare coinvolgendo tale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha costituito altre cinque società con sedi ufficiali in Basilicata e Campania,tutte inserite nel sistema precedentemente descritto, per poi raggiungere ladisponibilità complessiva di quindici società.L’ordinanza impugnata, sulla base di queste premesse, osserva che le fattureemesse e ricevute dalle società di capitali istituite dalla famiglia Rizzuto e daGennaro [OSCURATO:PERSONA], sia nei rapporti c.d.

“infra-gruppo”, sia nei rapporti con i clientiesterni, sono da ritenere relative ad operazioni soggettivamente inesistenti,perché riferibili, nella realtà, alla società di fatto rimasta occulta, denominabile“Società di fatto [OSCURATO:PERSONA]”.Il Tribunale rimarca che «importanti indici esteriori da cui inferire lasussistenza di una società di fatto» e, correlativamente, il «carattere fittizio» dellesocietà formalmente istituite, e da ritenere “cartiere”, sono: a) la medesimezzadell’oggetto sociale; b) l’utilizzo degli stessi segni distintivi e di un’unicadenominazione, “[OSCURATO:PERSONA]”; c) la spendita nei confronti dei clienti delladenominazione “[OSCURATO:PERSONA]”; d) la cooperazione tra tutti i soci di fatto,legati tra loro, tranne [OSCURATO:PERSONA], anche da vincoli familiari, al fine direalizzare un obiettivo comune; e) la comunanza di gran parte dei clienti e deifornitori per tutte le società formalmente costituite; f) la gestione delle attivitàall’interno di tre immobili; g) l’intestazione di una utenza elettrica soltanto perquattro delle società formalmente costituite e la mancata intestazione di automezzida parte di dieci di tali ditte; h) lo svolgimento dell’attività dei dipendenti, degliautisti e dei rappresentanti di zona in favore di tutte le società facenti capo allafamiglia [OSCURATO:PERSONA], e non della sola società con la quale esisteva il rapportocontrattuale; i) l’effettuazione di operazioni c.d. intercompany per importi tali daredistribuire il debito IVA tra le diverse società in modo da evitare a ciascuna diesse di superare la soglia di rilevanza penale di 250.000,00 euro di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000; l) l’esistenza di un unico portale web, costituito da duedatabase, uno consultabile dai clienti all’ingrosso per conoscere quantità dipneumatici disponibili e prezzi, l’altro accessibile solo dai componenti della famigliaRizzuti, dai dipendenti e dai rappresentanti di zona; m) l’utilizzo, per la vendita online degli penumatici, di tre soli siti internet, ciascuno collegato ad una paginail nome di una delle società formalmente istituite.Il Tribunale, inoltre, segnala che tra le diverse società formalmente istituitenon può ritenersi costituito un “Gruppo IVA”, secondo quanto previsto dall’art. 70-ter d.P.R. n. 633 del 1972, sia perché manca un’apposita dichiarazione delrappresentante del Gruppo, come richiesto dagli artt. 70-quater e 70-septiesd.P.R. cit., sia perché manca tra le diverse società un rapporto di controllo direttoo indiretto, a norma dell’art. 2359 cod. civ., in quanto dagli atti non risulta esservi,«formalmente, una società controllante rispetto ad altre controllata che abbiaesercitato il controllo nelle forme previste dall’art. 2359 c.c.».6.

In considerazione dei principi giuridici applicabili e di quanto indicatonell’ordinanza impugnata, il Tribunale non risulta aver compiutamente indicato néperché deve ritenersi che esista un’unica società di fatto tra i componenti dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA], né perché deve concludersi che le società formalmente costituiteda costoro siano dei meri schermi, sì da dover essere ritenute strutture fittizie.6.1.

Per quanto concerne il primo aspetto, si è rilevato, in precedenza, al §4.1.2, che l’accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fattopresuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolosocietario, oltre che l’apparenza dello stesso nei confronti dei terzi, e che tra glielementi costitutivi del vincolo societario rientra anche quello della previsione degliutili concretamente imputabili a tale impresa e dei criteri per la distribuzione degliutili e delle perdite.Nella specie, però, l’ordinanza impugnata nulla espone con riferimento allaprevisione degli utili concretamente imputabili alla ipotizzata società di fatto e deicriteri di ripartizione degli utili e delle eventuali perdite tra i soci, in relazioneall’attività specificamente svolta da tale impresa.Di conseguenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine allaesistenza di una società di fatto tra i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] risulta deltutto carente con riguardo ad un elemento costitutivo indispensabile per poterritenere l’esistenza di tale ente, quello relativo alla previsione degli utiliconcretamente imputabili alla ipotizzata società di fatto e dei criteri di ripartizionedegli utili e delle eventuali perdite tra i soci, in relazione all’attività specificamentesvolta da tale impresa.6.2.

Con riguardo al secondo aspetto, si è evidenziato supra, al § 4.3, che laconfigurabilità di una “società schermo” la quale si “dissolva” in una società difatto, postula, in particolare, l’accertamento dell’esistenza di quest’ultima,dell’assenza di qualunque significato economico o imprenditoriale lecito in capoalla prima, e di accordi che prevedano la retrocessione del provento conseguitodalla prima alla seconda o ad altre entità controllate direttamente o indirettamentedall’ente di fatto.Nella specie, però, l’ordinanza impugnata – oltre alle carenze relativeall’accertamento dell’esistenza di una società di fatto segnalate supra nel § 6.2 –non dà conto di alcun elemento da cui desumere l’esistenza di un accordo, puresemplicemente concluso per facta concludentia, o comunque di una previsione dicriteri, per regolare la retrocessione dei proventi dalle quindici societàformalmente costituite dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] alla società difatto, nella quale, secondo la tesi accusatoria, le prime si “dissolverebbero”.Di conseguenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata, anche nella parterelativa alla attribuibilità alle quindici società formalmente costituite dalla famigliaRizzuti e da [OSCURATO:PERSONA] della qualità di “società schermo” e alla loro“dissoluzione” in una società di fatto facente capo ai medesimi soggetti, ègravemente lacunosa, perché non fornisce alcuna indicazione in ordine ad unelemento necessario per fondare tali conclusioni, quello relativo allaregolamentazione della retrocessione dei proventi dalle prime all’ente di fatto.7.

Le lacune motivazionali in ordine a profili essenziali perché sia ravvisabilel’esistenza di un’unica società di fatto tra i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA],perché sia attribuibile alle quindici società formalmente istituite la qualità di“società schermo”, e perché le stesse siano da ritenere assorbite nella società difatto di cui si è appena detto, impediscono di ritenere sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza in ordine a tutti i reati posti a fondamento dell’ordinanza coercitiva.Invero, il reato di omessa dichiarazione presuppone l’accertamentodell’esistenza della società di fatto tra i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], mentrei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti e diemissione di fatture per operazioni inesistenti postulano, secondo la ricostruzionedei fatti prospettata dalla Procura e accolta dai Giudici del merito cautelare,l’attribuzione alle quindici società formalmente istituite dai componenti dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] della qualità di “società schermo” costituentimere apparenze in luogo della società di fatto intercorrente tra i medesimi.La non configurabilità dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso difatture inesistenti, di omessa dichiarazione e di emissione di fatture per operazioniinesistenti, poi, esclude, nella specie, la configurabilità del reato di autoriciclaggio,siccome lo stesso è contestato con riguardo al denaro che si assume provenire daiprecisati delitti, i quali, però, allo stato non possono ritenersi sussistenti.La non configurabilità di tutti i reati fine, ivi compreso quello di autoriciclaggio,infine, preclude l’ipotizzabilità del delitto di associazione per delinquere, in quantodetta struttura, per definizione, deve essere finalizzata alla commissione di fatticostituenti reato, nella specie, allo stato, non correttamente ipotizzabili.8.

In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovoesame in ordine al profilo concernente la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza per tutti i reati posti a fondamento della misura coercitiva.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo giudizio verificando, in primo luogo, sesussista una società di fatto tra i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] edeventualmente altre persone, evitando in particolare di incorrere nei vizi segnalatinel § 6.1, e, in secondo luogo, se tutte o almeno alcune delle quindici società dicapitali costituite da costoro siano “meri schermi” privi di qualunque effettività eda ritenere assorbiti nella società di fatto appena indicata, evitando in particolaredi incorrere nei vizi segnalati nel §

6.2. Il medesimo [OSCURATO:PERSONA], poi, qualora ritengaaccertata la sussistenza di una società di fatto, valuterà se, a carico dell’attualericorrente, siano ravvisabili i gravi indizi di colpevolezza per il reato di omessadichiarazione, e, qualora ritenga accertata la qualità di “meri schermi” di tutte oalcune delle quindici società riferibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], valuterà se, sempre acarico del medesimo ricorrente, siano ravvisabili i gravi indizi di colpevolezza peri reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti e diemissione di fatture per operazioni inesistenti.

Ancora, per le ragioni indicate nel§ 7, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio potrà valutare se sussistano i gravi indizi di colpevolezzaper i delitti di autoriciclaggio e di associazione per delinquere solo se almeno alcunidei fatti contestati come illeciti tributari siano da ritenere configurabili come reati.Le ragioni dell’annullamento determinano la superfluità, in questa sede,dell’esame delle doglianze formulate nell’ultimo motivo di ricorso, siccomeconcernente la sussistenza delle esigenze cautelari.

Ovviamente, però, restaimpregiudicata la necessità per il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, ove lo stesso ritenga lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per almeno alcuni dei reati contestati,di esaminare il tema della sussistenza o meno delle esigenze cautelari.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 novembre 2025, depositata in data 12 novembre2025, il Tribunale di Catanzaro, in materia di misure cautelari personali, harigettato l’istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Castrovillariaveva disposto nei confronti del medesimo l’applicazione della misura coercitivadell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e della misurainterdittiva dall’esercizio dell’attività di impresa per dieci mesi.Le misure sono state stato disposte per il reato di associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di reati tributari e di autoriciclaggio operante dal 2017al 2024, in qualità di capo e promotore, nonché per i relativi reati fine di cui agliartt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. Secondo ilprovvedimento impugnato, le condotte illecite sarebbero costituite dallapredisposizione e dall’impiego di una pluralità di società, integranti meri schermigiuridici, in luogo dell’unica società di fatto, effettivamente operante, a fini dievasione fiscale, con conseguente emissione e utilizzo di false fatture, ed omessapresentazione della dichiarazione da parte della società di fatto, nonchédall’autoriciclaggio dei proventi, effettuato mediante l’acquisto di un capannoneall’interno del quale sono insediate tutte le precisate società.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diCosenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art.178, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., avendo riguardo alla nullità dell’udienza davanti al Tribunale del riesame e ditutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’ordinanza impugnata.Si deduce che l’udienza di trattazione del giudizio di riesame è affetta danullità, tempestivamente eccepita in quella sede, perché l’avviso di fissazione èstato notificato solo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non anche all’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato l’avviso dideposito dell’ordinanza genetica, sicché la nomina del medesimo quale difensoredi fiducia dell’attuale ricorrente deve ritenersi sicuramente anteriore alla data difissazione dell’udienza di riesame, né occorre indicare il giorno preciso dellanomina o della sua perdurante efficacia, essendo dovere del Tribunale procedenteaccertare se sia sopravvenuta una revoca o sostituzione. Si aggiunge che non puòritenersi onere del codifensore o dell’imputato comunicare al difensore nonavvisato l’avvenuta fissazione dell’udienza di riesame, stante l’assenza diqualunque disposizione normativa in tal senso.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 282 e 309 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumuscommissi delicti.Si deduce che l’affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza conriguardo all’associazione per delinquere è sostenuta da una motivazioneapodittica, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.Quanto al profilo oggettivo, si osserva, anzitutto, che le singole società hannooperato regolarmente, presentando le dichiarazioni fiscali di loro competenza, edeffettuando i versamenti dovuti all’Erario, e che, comunque, il ricorso al sistemacostituito da una pluralità di società non ha comportato una riduzione del caricofiscale o percezioni di indebiti rimborsi. Si rappresenta, poi, che gli elementivalorizzati per affermare l’esistenza di un’unica società di fatto – l’utilizzo di unsito internet comune, di un logo condiviso e di un unico magazzino, il ricorso adun unico commercialista, la composizione societaria, riferita in ogni caso acomponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], l’assenza del dato organizzativo per le singolesocietà – non sono risolutivi, perché hanno una giustificazione economica, diriduzione dei costi, e perché difetta l’aspetto più importante: l’esteriorizzazione diun’unica società nei rapporti esterni. Si segnala, inoltre, che, a norma dell’art. 70-ter d.P.R. n. 633 del 1972, e della Direttiva 2006/112/CE, più imprese legate davincoli finanziari, economici ed organizzativi possono costituire un unico soggettopassivo, denominato “gruppo IVA”, e che, quindi, le relazioni economiche tra talisoggetti non possono ritenersi inesistenti, ma sono esplicitamente ammesse anchedalla disciplina giuridica e fiscale. Si sottolinea, ancora, che: a) le operazioni e lemerci indicate nelle fatture sono reali, e gli stessi inquirenti non le hannocontestate nella loro materialità; b) la ripartizione dei debiti tra più società, inmodo da evitare a tutte il superamento della soglia di punibilità di 250.000,00euro, non incide sul carico fiscale, il quale resta immutato.Quanto al profilo soggettivo, si evidenzia che non è ravvisabile il fine dievasione, perché tutte le poste attive e passive delle singole operazioni sono stateregolarmente portate a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate. Si rimarca che lapresentazione delle dichiarazioni annuali all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazionedella reale situazione economica degli scambi posti in essere da tutte le societàappartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], esclude in radice la volontà di evasione.2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione allaritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati.Si deduce che l’affermazione della sussistenza del pericolo concreto ed attualedi reiterazione dei reati contestati non tiene conto che l’odierno ricorrente: a)svolge l’attività professionale di insegnante; b) ha mostrato un atteggiamentocollaborativo nel corso delle indagini; c) ha subito un completo spossessamentogestorio, a causa dell’avvenuto sequestro dei beni aziendali di tutte le società, edella successiva nomina dell’amministratore giudiziario; d) è incensurato; e) nonha assunto comportamenti sospetti neppure sotto il profilo patrimoniale, adesempio “svuotando” i conti correnti delle società o personali. Si aggiunge che lecondotte illecite ipotizzate si fermano al gennaio 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, il ricorso è fondato conriferimento alle censure concernenti l’affermazione della sussistenza dei graviindizi di colpevolezza, esposte nel secondo motivo, mentre le doglianze formulatenel primo motivo sono inammissibili e quelle proposte con il terzo motivo sonoassorbite.2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, lequali contestano la mancata dichiarazione di nullità dell’udienza di trattazione delriesame e, conseguentemente, dell’ordinanza emessa all’esito di tale procedura,deducendo l’omesso rilievo del mancato avviso di fissazione dell’udienza all’Avv.[OSCURATO:PERSONA], secondo difensore dell’attuale ricorrente.L’ordinanza impugnata fornisce dettagliata indicazione degli atti acquisiti conriguardo allo svolgimento del procedimento, per dare evidenza dell’assenza diqualunque elemento dal quale desumere che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse statonominato difensore di fiducia dell’attuale ricorrente ed avesse pertanto dirittoall’avviso di fissazione dell’udienza di riesame. In particolare, l’ordinanzaimpugnata rappresenta che: a) in sede di interrogatorio di garanzia il difensorenominato dell’attuale ricorrente era il solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; b)l’istanza di riesame per conto dell’attuale ricorrente è stata sottoscritta epresentata esclusivamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) dagli attitrasmessi al Tribunale del riesame di Catanzaro dall’autorità giudiziariaprocedente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, unicodifensore dell’attuale ricorrente risulta essere l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; d)non è stato mai allegato alcun documento comprovante l’avvenuta nominadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza impugnata a questo punto espone chel’unico elemento di contatto dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con il procedimento inesame è costituito dalla notifica effettuata allo stesso dell’ordinanza genetica, indata 23 ottobre 2025, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Deve aggiungersi che anche il ricorso per cassazione in esame non contienealcuna allegazione utile a far risultare l’avvenuta nomina, da parte dell’attualericorrente, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale suo difensore di fiducia.Ora, siccome dagli atti acquisiti o allegati non emerge alcuna iniziativadell’attuale ricorrente diretta a coinvolgere l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in attività a suadifesa, è corretto ritenere, come si osserva nell’ordinanza impugnata, che mancaqualunque certezza in ordine alla nomina del medesimo professionista qualedifensore di fiducia dell’odierno impugnante, e, più in generale, in ordine allavolontà di quest’ultimo di avvalersi del precisato legale. E questo dato è risolutivoperché, sebbene la prova della volontà della parte di avvalersi di un determinatoprofessionista potrebbe inferirsi anche da comportamenti concludenti, tuttavia ècomunque necessario che l’autorità giudiziaria abbia certezza della riferibilità allaparte di tale volontà (cfr., specificamente in questo senso, Sez. 2, n. 9914 del02/02/2024, Matacena, Rv. 285910 – 01).3. Le censure esposte nel secondo motivo, che contestano l’affermazione disussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono fondate per tutti i reati posti afondamento dell’applicazione della misura cautelare (associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di reati tributari, dichiarazione fraudolenta medianteuso di fatture inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioniinesistenti, autoriciclaggio).Le doglianze enunciate nel ricorso contestano, con riguardo al profilo dellaconfigurabilità dei reati sotto il profilo oggettivo, l’affermazione dell’esistenza diun’unica società di fatto in luogo della pluralità di società formalmente costituite,deducendo che manca l’esteriorizzazione di un unico ente nei rapporti con isoggetti esterni, che le relazioni economiche tra le varie ditte sono reali, e chel’impiego di un sistema costituito da una pluralità di società non ha comportatouna riduzione del carico fiscale, mentre, in relazione al profilo della configurabilitàdei reati sotto il profilo soggettivo, sottolineano l’omessa considerazione dellaavvenuta rappresentazione all’Amministrazione finanziaria di tutte le operazionieffettuate, in particolare mediante la presentazione delle dichiarazioni annuali,circostanza incompatibile con la volontà di evadere gli obblighi tributari.4. Le censure sopra sintetizzate sottopongono a questa Corte l’esame dei temiconcernenti sia la configurabilità, il modo di atteggiarsi e la rilevanza dell’istitutodella società di fatto ai fini dell’applicazione delle fattispecie del diritto penaletributario, sia l’individuazione della differenza tra la fattispecie della società di fattocomposta anche da società formalmente istituite ovvero costituente holdingrispetto a queste ultime e la fattispecie della società di fatto la quale assorbe in sévarie società formalmente istituite, ma da ritenere meramente fittizie.4.1. Il tema della configurabilità, del modo di atteggiarsi e della rilevanzadell’istituto della società di fatto ai fini dell’applicazione delle fattispecie del dirittopenale tributario impone una premessa relativa alla conformazione del medesimoistituto nel diritto civile e tributario.4.1.1. Nel settore del diritto civile, non solo è fuori discussione laconfigurabilità della c.d. società di fatto, ma è anche comunemente ammessa lapartecipazione di società di capitali a una società di fatto; gli aspetti che appaionopiù controversi nella giurisprudenza di legittimità attengono alla prova di talepartecipazione e alla distinzione tra la società di fatto e la holding di fatto.Le decisioni, in genere affermano che la prova della partecipazione di unasocietà di capitali ad una società di persone, integrante perciò una c.d.“supersocietà di fatto”, deve essere fornita attraverso la dimostrazione deipresupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica,dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettivapartecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse,ancorché diversificato, dei soci (così Sez. 1 civ., n. 11604 del 03/05/2025, Rv.674805 – 01, la quale ha ritenuto configurabile l’esistenza diuna società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevoleutilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita edassistenza post-vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità dellacompagine sociale e dell'amministratore unico).In tema di distinzione tra c.d. “supersocietà” di fatto e holding di fatto, siosserva che, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale,nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche chene hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 cod. civ., dell'abusodi attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singolesocietà sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiaratefallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati (vds,.in termini sovrapponibili, Sez. 1 civ., n. 36378 del 29/12/2023, Rv. 669898 – 02,e Sez. 1 civ., n. 4784 del 15/02/2023, Rv. 666994 – 01).Si è però anche precisato che l’abuso della società da parte di una o piùpersone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel propriointeresse, non esclude in concreto la sussistenza di un supersocietà di fatto tra talisoggetti e la società abusata, poiché anche un assetto distributivo non egualitario,o una ripartizione non paritaria di benefici e utili, sono elementi non incompatibilicon la fattispecie di cui all'art. 2247 cod. civ. e con la conseguente sussunzione diessa nel paradigma dell'art. 147, comma 5, l. fall. (cfr. Sez. 1 civ., n. 7105 del17/03/2025, Rv. 674189 – 01, ma anche, sia pure con precisazioni collegate almomento cronologico dell’accordo per una ripartizione non paritaria di debiti e diutili, Sez. 1 civ., n. 74 del 02/01/2024, Rv. 670212 – 01).4.1.2. Nel settore del diritto tributario, è comunemente ammessa laconfigurabilità della società di fatto, e l’aspetto più approfondito dallagiurisprudenza attiene alla prova dell’esistenza di tale fattispecie.In linea generale, si afferma che l’accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenzadi una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementicostitutivi del vincolo societario – quali l'intenzionale esercizio in comune fra i socidi un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimentoa tal fine dei necessari beni e servizi – che l'Amministrazione è tenuta a provare,anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confrontidei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci(nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi delpresupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della realeesistenza di tale società (così Sez. 5 civ., n. 2123 del 29/01/2025, Rv. 673662 –01; in termini analoghi: Sez. 6-5 civ., n. 19234 del 15/09/2020, Rv. 658876 – 01;Sez. 5 civ., n. 27088 del 13/11/2008, Rv. 605802 – 01). È anzi significativorichiamare, ad ulteriore esplicazione di questo indirizzo, una decisione la quale haevidenziato come i criteri di identificazione della società di fatto sono diversi neldiritto tributario rispetto al diritto civile, perché mentre nel secondo l’esigenza èquella di tutelare l'affidamento senza colpa dei terzi basato sul comportamento deisoci che, perciò, si assumono il rischio relativo, nei rapporti di diritto tributariol’esigenza è quella di verificare l'esistenza dei presupposti per applicare normeimpositive, sicché è necessario accertare l'effettiva esistenza degli elementicostitutivi del vincolo sociale, non essendo sufficiente la mera apparenza di talevincolo, sia pure accompagnata dal ragionevole convincimento della sua esistenza(così Sez. 5 civ., n. 27775 del 16/12/2005, Rv. 587462 – 01).Peraltro, in precedenza, numerose decisioni avevano osservato che l’esistenzadi manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividualeindiscutibilmente consociativa rileva non in quanto tale, ma siccome espressivadella esteriorizzazione del vincolo sociale nei rapporti esterni (cfr., tra le tante, Sez.6-5 civ., n. 9604 del 13/04/2017, Rv. 643798 – 01, e Sez. 5 civ., n. 1127 del20/01/2006, Rv. 586452 – 01).4.2. In considerazione di quanto indicato, deve ritenersi che la figura dellasocietà di fatto è fenomeno rilevante anche ai fini dell’applicazione delledisposizioni di diritto penale tributario e segnatamente del d.lgs. n. 74 del 2000.In particolare, può evidenziarsi che, secondo la previsione di cui all’art. 1,comma 1, lett. c), d.lgs. n. 74 del 2000, «per “dichiarazioni” si intendono anche ledichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentantedi società, enti, o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dallalegge», e, quindi, dalla legge relativa, in via generale, alla imposizione fiscale.Ora, posto che, nella generale disciplina del diritto tributario, per comeevidenziato in precedenza nel § 4.1.2, la società di fatto costituisce soggettopassivo di norme impositive, è doveroso concludere che la stessa abbia anche, enecessariamente, l’obbligo di presentare le dichiarazioni a norma dell’art. 1,comma 1, lett. c), d.lgs. n. 74 del 2000.Ne deriva, in via conseguenziale, che la persona tenuta a presentare ladichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto per una societàdi fatto, in quanto amministratore (di fatto) di questa, può incorrere, in particolare,nella responsabilità per il reato previsto dall’art. 5 d.lgs. nel caso in cui ometta dicompiere tale adempimento.Ovviamente però, perché sia configurabile una società di fatto sulla qualeincombano obblighi impositivi e dichiarativi, occorrerà accertare, come precisa lagiurisprudenza civile (cfr. supra, § 4.1.2), che sussistono le condizioni richieste atal fine dalla disciplina generale del diritto tributario, e, perciò, la effettiva presenzadi tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario – quali l'intenzionale esercizioin comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro,ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi – oltre chel’esteriorizzazione del vincolo sociale nei confronti dei terzi.E, va precisato, l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attivitàcommerciale a scopo di lucro implica anche che siano individuabili gli utilidirettamente riferibili all’attività dell’ente di fatto e che siano previsti, sia pure intermini non estremamente dettagliati, i criteri da seguire per la distribuzione diessi e delle eventuali perdite. Invero, l’art. 2247 cod. civ., rubricato «Contratto disocietà», prevede che «[c]on il contratto di società due o più persone conferisconobeni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo didividerne gli utili»; in altri termini, la “divisione” degli utili, e quindi prima ancoral’individuazione degli utili da perseguire per poi “dividere”, costituiscono elementiindispensabili perché possa ritenersi stipulato, anche per facta concludentia, uncontratto di società tra due o più soggetti.4.3. Riconosciuta la rilevanza dell’istituto della società di fatto ai finidell’applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, devesottolinearsi non solo che tale figura non è sempre ravvisabile quando più personegestiscono in accordo tra loro più società, essendo necessaria a tal fine la presenzadei requisiti appena indicati nel § 4.2, ma inoltre che, pur quando è configurabilein concreto una società di fatto tra più persone fisiche perché le stesse esercitanoin comune un’attività economica al fine di dividerne gli utili mediante la gestionedi più società, ciò non implica, necessariamente, la natura meramente fittizia diqueste ultime, e la loro totale “dissoluzione” nella prima.Si è infatti segnalato in precedenza, al § 4.1.1., richiamando l’elaborazionedella giurisprudenza civile di legittimità, che la società di fatto può avere come socianche società di capitali, dando vita al fenomeno della c.d. “supersocietà di fatto”,e che, inoltre, accanto a questa figura, è ipotizzabile anche quella della holding difatto, la quale si distingue dall’altra perché, mentre nella prima tutti i sociperseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole societàperseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo.Ancora, e più in generale, può osservarsi che, siccome la scelta di istituire unapluralità di società per poi gestirle in modo coordinato costituisce tipicaespressione dell’esercizio dell’autonomia privata, come conferma anche ilriconoscimento effettuato da diverse disposizioni di legge del fenomeno dei c.d.“gruppi societari”, la direzione di una pluralità di enti ad opera di un unitario centrodi comando, pur se costituito da una società, non può significare che i primi, perquesta specifica ragione, siano da ritenere, in linea di principio, strutture fittizie.D’altro canto, non vi è dubbio che la costituzione e l'utilizzo di società fittizie infunzione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti o del loro utilizzo indichiarazione sono condotte punibili ai sensi degli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000,n. 74, in quanto denotano un fine diretto di evasione, non potendo esserericondotte allo schema dell'elusione fiscale (così, Sez. 3, n. 16678 del 11/12/2024,dep. 2025, Cavallo, Rv. 288026 – 01).Di conseguenza, e in sintesi, ai fini dell’applicazione delle disposizioniincriminatrici di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, per poter affermare che una societàformalmente istituita sia una realtà solo apparente, anche quando sia inserita nelcontesto di una attività che pur avvalendosi di più persone giuridiche sia gestitaunitariamente, è necessario accertare in concreto che la stessa costituisca un meroschermo fittizio, la cui istituzione sia funzionale esclusivamente al perseguimentodi indebiti vantaggi fiscali, e, più in generale, non abbia alcun significato economicoo imprenditoriale lecito; inoltre, per poter affermare che una società formalmenteesistente sia assorbita e si “dissolva” in una società di fatto, occorre ancheaccertare che quest’ultima sia effettivamente esistente, perché dotata dei requisitiindicati al § 4.2, sia percepibile all’esterno, si avvalga dei mezzi della primagestendoli direttamente come propri e ne riceva i proventi formalmente conseguiti.Può essere opportuno segnalare che queste conclusioni appaiono in linea conl’elaborazione della giurisprudenza civile di legittimità,, secondo la quale, inapplicazione della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis legge 27luglio 2000, n. 212, per "società schermo" si intende una costruzione di puroartifizio, diretta, nel settore tributario, al raggiungimento di un mero beneficiofiscale indebito, attraverso la creazione di catene di società prive di effettivitàeconomica o di no genuine economic activity, la quale è desumibile dall'inesistenzadi un complesso societario organizzato, professionale ed economicamenterilevante, dall'assenza di un impegno in un'attività economica prevalenteall'interno dello Stato, dall'esistenza di pattuizioni infra-gruppo che obblighino laretrocessione del provento conseguito alla capogruppo o ad altre entità controllatadirettamente o indirettamente, dallo svolgimento della prevalente attività dellacontrollata in uno Stato diverso da quello della fonte, dalle coincidenze temporalisospette tra operazioni giuridiche poste in essere intercompany, dalla presenza diun esclusivo motivo fiscale che abbia indotto la società ad operare ladelocalizzazione al fine di erodere l'imponibile fiscale (Sez. 5 civ., n. 10305 del16/04/2024, Rv. 670841 – 01).5. L’ordinanza impugnata ritiene che, nella specie, l’indagato, MassimoRizzuti, sia amministratore di una società di fatto, denominabile come “PneumaticiRizzuti”, e che in questa siano assorbite le numerose società di capitali partecipateed amministrate da membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA], nonché da un’ulteriore persona,[OSCURATO:PERSONA], coinvolta in un momento successivo.Il Tribunale premette che i cinque componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] hannocostituito, a partire dall’anno 2017, nove società di capitali, e che queste sonotutte partecipate ed amministrate dai membri della precisata famiglia ed hannosostanzialmente lo stesso oggetto sociale. Rappresenta, poi, che le indicate societàfanno capo ad «un’unica cabina di regia», sono gestite in materia promiscua, sonoprive di distinti elementi organizzativi, ed operano all’esterno utilizzando lacomune denominazione ed insegna “[OSCURATO:PERSONA]”. Precisa, a tal proposito,che sulle pagine dei social network, sulle tabelle apposte sugli immobili e sugliautomezzi intestati alle singole società, è stato rilevato un logo unitario, costituitoda un cerchio di colore verde e rosso recante all’interno la dicitura “PneumaticiRizzuti”, e che, per quanto emerge dalle conversazioni telefoniche intercettate,questo nome è speso dai componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e dai loro dipendenti ecollaboratori quando si relazionano con clienti e fornitori.Il Tribunale aggiunge che questa struttura operativa ha consentito didistribuire l’attività economica ed il conseguente carico fiscale tra più società,alcune delle quali non provvedevano al versamento delle imposte, e di ripartire ildebito di imposta in modo che ciascuna delle società non superasse la soglia dirilevanza penale di 250.000,00 euro di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000.Segnala, inoltre, che, a seguito dell’ampliamento del volume di affari, il gruppo siè esteso, a partire dal 2021, in particolare coinvolgendo tale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha costituito altre cinque società con sedi ufficiali in Basilicata e Campania,tutte inserite nel sistema precedentemente descritto, per poi raggiungere ladisponibilità complessiva di quindici società.L’ordinanza impugnata, sulla base di queste premesse, osserva che le fattureemesse e ricevute dalle società di capitali istituite dalla famiglia Rizzuto e daGennaro [OSCURATO:PERSONA], sia nei rapporti c.d. “infra-gruppo”, sia nei rapporti con i clientiesterni, sono da ritenere relative ad operazioni soggettivamente inesistenti,perché riferibili, nella realtà, alla società di fatto rimasta occulta, denominabile“Società di fatto [OSCURATO:PERSONA]”.Il Tribunale rimarca che «importanti indici esteriori da cui inferire lasussistenza di una società di fatto» e, correlativamente, il «carattere fittizio» dellesocietà formalmente istituite, e da ritenere “cartiere”, sono: a) la medesimezzadell’oggetto sociale; b) l’utilizzo degli stessi segni distintivi e di un’unicadenominazione, “[OSCURATO:PERSONA]”; c) la spendita nei confronti dei clienti delladenominazione “[OSCURATO:PERSONA]”; d) la cooperazione tra tutti i soci di fatto,legati tra loro, tranne [OSCURATO:PERSONA], anche da vincoli familiari, al fine direalizzare un obiettivo comune; e) la comunanza di gran parte dei clienti e deifornitori per tutte le società formalmente costituite; f) la gestione delle attivitàall’interno di tre immobili; g) l’intestazione di una utenza elettrica soltanto perquattro delle società formalmente costituite e la mancata intestazione di automezzida parte di dieci di tali ditte; h) lo svolgimento dell’attività dei dipendenti, degliautisti e dei rappresentanti di zona in favore di tutte le società facenti capo allafamiglia [OSCURATO:PERSONA], e non della sola società con la quale esisteva il rapportocontrattuale; i) l’effettuazione di operazioni c.d. intercompany per importi tali daredistribuire il debito IVA tra le diverse società in modo da evitare a ciascuna diesse di superare la soglia di rilevanza penale di 250.000,00 euro di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000; l) l’esistenza di un unico portale web, costituito da duedatabase, uno consultabile dai clienti all’ingrosso per conoscere quantità dipneumatici disponibili e prezzi, l’altro accessibile solo dai componenti della famigliaRizzuti, dai dipendenti e dai rappresentanti di zona; m) l’utilizzo, per la vendita online degli penumatici, di tre soli siti internet, ciascuno collegato ad una paginail nome di una delle società formalmente istituite.Il Tribunale, inoltre, segnala che tra le diverse società formalmente istituitenon può ritenersi costituito un “Gruppo IVA”, secondo quanto previsto dall’art. 70-ter d.P.R. n. 633 del 1972, sia perché manca un’apposita dichiarazione delrappresentante del Gruppo, come richiesto dagli artt. 70-quater e 70-septiesd.P.R. cit., sia perché manca tra le diverse società un rapporto di controllo direttoo indiretto, a norma dell’art. 2359 cod. civ., in quanto dagli atti non risulta esservi,«formalmente, una società controllante rispetto ad altre controllata che abbiaesercitato il controllo nelle forme previste dall’art. 2359 c.c.».6. In considerazione dei principi giuridici applicabili e di quanto indicatonell’ordinanza impugnata, il Tribunale non risulta aver compiutamente indicato néperché deve ritenersi che esista un’unica società di fatto tra i componenti dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA], né perché deve concludersi che le società formalmente costituiteda costoro siano dei meri schermi, sì da dover essere ritenute strutture fittizie.6.1. Per quanto concerne il primo aspetto, si è rilevato, in precedenza, al §4.1.2, che l’accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fattopresuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolosocietario, oltre che l’apparenza dello stesso nei confronti dei terzi, e che tra glielementi costitutivi del vincolo societario rientra anche quello della previsione degliutili concretamente imputabili a tale impresa e dei criteri per la distribuzione degliutili e delle perdite.Nella specie, però, l’ordinanza impugnata nulla espone con riferimento allaprevisione degli utili concretamente imputabili alla ipotizzata società di fatto e deicriteri di ripartizione degli utili e delle eventuali perdite tra i soci, in relazioneall’attività specificamente svolta da tale impresa.Di conseguenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine allaesistenza di una società di fatto tra i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] risulta deltutto carente con riguardo ad un elemento costitutivo indispensabile per poterritenere l’esistenza di tale ente, quello relativo alla previsione degli utiliconcretamente imputabili alla ipotizzata società di fatto e dei criteri di ripartizionedegli utili e delle eventuali perdite tra i soci, in relazione all’attività specificamentesvolta da tale impresa.6.2. Con riguardo al secondo aspetto, si è evidenziato supra, al § 4.3, che laconfigurabilità di una “società schermo” la quale si “dissolva” in una società difatto, postula, in particolare, l’accertamento dell’esistenza di quest’ultima,dell’assenza di qualunque significato economico o imprenditoriale lecito in capoalla prima, e di accordi che prevedano la retrocessione del provento conseguitodalla prima alla seconda o ad altre entità controllate direttamente o indirettamentedall’ente di fatto.Nella specie, però, l’ordinanza impugnata – oltre alle carenze relativeall’accertamento dell’esistenza di una società di fatto segnalate supra nel § 6.2 –non dà conto di alcun elemento da cui desumere l’esistenza di un accordo, puresemplicemente concluso per facta concludentia, o comunque di una previsione dicriteri, per regolare la retrocessione dei proventi dalle quindici societàformalmente costituite dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] alla società difatto, nella quale, secondo la tesi accusatoria, le prime si “dissolverebbero”.Di conseguenza, la motivazione dell’ordinanza impugnata, anche nella parterelativa alla attribuibilità alle quindici società formalmente costituite dalla famigliaRizzuti e da [OSCURATO:PERSONA] della qualità di “società schermo” e alla loro“dissoluzione” in una società di fatto facente capo ai medesimi soggetti, ègravemente lacunosa, perché non fornisce alcuna indicazione in ordine ad unelemento necessario per fondare tali conclusioni, quello relativo allaregolamentazione della retrocessione dei proventi dalle prime all’ente di fatto.7. Le lacune motivazionali in ordine a profili essenziali perché sia ravvisabilel’esistenza di un’unica società di fatto tra i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA],perché sia attribuibile alle quindici società formalmente istituite la qualità di“società schermo”, e perché le stesse siano da ritenere assorbite nella società difatto di cui si è appena detto, impediscono di ritenere sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza in ordine a tutti i reati posti a fondamento dell’ordinanza coercitiva.Invero, il reato di omessa dichiarazione presuppone l’accertamentodell’esistenza della società di fatto tra i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], mentrei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti e diemissione di fatture per operazioni inesistenti postulano, secondo la ricostruzionedei fatti prospettata dalla Procura e accolta dai Giudici del merito cautelare,l’attribuzione alle quindici società formalmente istituite dai componenti dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] della qualità di “società schermo” costituentimere apparenze in luogo della società di fatto intercorrente tra i medesimi.La non configurabilità dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso difatture inesistenti, di omessa dichiarazione e di emissione di fatture per operazioniinesistenti, poi, esclude, nella specie, la configurabilità del reato di autoriciclaggio,siccome lo stesso è contestato con riguardo al denaro che si assume provenire daiprecisati delitti, i quali, però, allo stato non possono ritenersi sussistenti.La non configurabilità di tutti i reati fine, ivi compreso quello di autoriciclaggio,infine, preclude l’ipotizzabilità del delitto di associazione per delinquere, in quantodetta struttura, per definizione, deve essere finalizzata alla commissione di fatticostituenti reato, nella specie, allo stato, non correttamente ipotizzabili.8. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovoesame in ordine al profilo concernente la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza per tutti i reati posti a fondamento della misura coercitiva.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo giudizio verificando, in primo luogo, sesussista una società di fatto tra i componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] edeventualmente altre persone, evitando in particolare di incorrere nei vizi segnalatinel § 6.1, e, in secondo luogo, se tutte o almeno alcune delle quindici società dicapitali costituite da costoro siano “meri schermi” privi di qualunque effettività eda ritenere assorbiti nella società di fatto appena indicata, evitando in particolaredi incorrere nei vizi segnalati nel § 6.2. Il medesimo [OSCURATO:PERSONA], poi, qualora ritengaaccertata la sussistenza di una società di fatto, valuterà se, a carico dell’attualericorrente, siano ravvisabili i gravi indizi di colpevolezza per il reato di omessadichiarazione, e, qualora ritenga accertata la qualità di “meri schermi” di tutte oalcune delle quindici società riferibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], valuterà se, sempre acarico del medesimo ricorrente, siano ravvisabili i gravi indizi di colpevolezza peri reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti e diemissione di fatture per operazioni inesistenti. Ancora, per le ragioni indicate nel§ 7, il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio potrà valutare se sussistano i gravi indizi di colpevolezzaper i delitti di autoriciclaggio e di associazione per delinquere solo se almeno alcunidei fatti contestati come illeciti tributari siano da ritenere configurabili come reati.Le ragioni dell’annullamento determinano la superfluità, in questa sede,dell’esame delle doglianze formulate nell’ultimo motivo di ricorso, siccomeconcernente la sussistenza delle esigenze cautelari. Ovviamente, però, restaimpregiudicata la necessità per il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, ove lo stesso ritenga lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per almeno alcuni dei reati contestati,di esaminare il tema della sussistenza o meno delle esigenze cautelari. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19980/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris