CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaPuglia, n. 1019/2024 depositata il 14/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Taranto accoglievaparzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia Regionale per la Casa eL’Abitare) JONICA Ex I.a.c.p. (di seguito più brevemente anche solo ARCA)avverso l’avviso di accertamento relativo all’IMU 2012 di cui lacontribuente aveva chiesto l’annullamento, sostenendo che esso fosseNumero registro generale 21651/2024Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 18257/2026Data pubblicazione 06/06/2026stato emesso in violazione dell’art.13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L.n.214/2011, avendo tutti gli immobili ivi riportati diritto alla riduzione dialiquota e alla detrazione di €. 200,00, in quanto alloggi di e.r.p.sovvenzionata regolarmente assegnati dal Comune.2 In particolare, la CTP accoglieva la domanda, per quanto di ragione,dichiarando spettanti le agevolazioni tributarie per riduzione di aliquota edetrazioni IMU anno 2012 limitatamente agli immobili elencatinell’impugnato avviso di accertamento per i quali vi era stato esplicitoriconoscimento da parte del comune impositore della regolareassegnazione, come da elenco allegato alle prodotte controdeduzioni;annullava tutte le sanzioni applicate e rigettava per il resto la domanda,compensando le spese di lite.3 La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Puglia rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la legittimità dell’avviso diaccertamento impugnato, senza nulla provvedere sulle spese in virtù dellamancata costituzione dell’ente territoriale.4 In particolare, la CGT affermava che la detrazione per IMU 2012poteva riconoscersi soli per gli immobili ex IACP regolarmente assegnati eutilizzati come abitazione principale; che, anche in assenza diprovvedimenti di decadenza, l’esenzione non spettava nel caso in cui taliimmobili fossero risultati non occupati dai legittimi assegnatari.5 Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione la contribuente,affidandosi a tre motivi.6 Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.7 In prossimità dell’adunanza camerale il controricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata nel controricorso per violazione dell’art. 366 primocomma n. 6 cod. proc. civ..Numero registro generale 21651/2024Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 18257/2026Data pubblicazione 06/06/20261.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primocomma, n. 6), cod. proc. civ. . quale corollario del requisito di specificitàdei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellaCorte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950).1.2. Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice dilegittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia edel suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censurecontrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parterilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati. (cfr. Cass. 14ottobre 2021 n 27961).2. Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente lamental’illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360, co.1, n.3 c.p.c. perviolazione e falsa applicazione dell’art.13 co.10 D.L. 201/2011 convertitonella L. 214/2011, dell’art. 8 co. 2 D.Lgs 504/1992, nella parte in cui igiudici di appello avevano negato la detrazione anche per gli altri immobilidi cui all’avviso, sull’erronea considerazione in diritto che le predettedisposizioni imponessero per il godimento del beneficio, oltre alla regolareassegnazione, anche il requisito dell’utilizzazione come abitazioneprincipale, anziché considerare che le norme in questione richiedesseroquale unico presupposto la regolare assegnazione mediante unprovvedimento del sindaco competete per territorio a seguito di proceduradisciplinata dalla normativa di riferimento.Numero registro generale 21651/2024Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 18257/2026Data pubblicazione 06/06/20263. Con il secondo motivo ARCA lamenta l’illegittimità della sentenza, inrelazione all’art. 360 co. 1 n.3 cpc, per violazione e falsa applicazione delleseguenti norme: artt. 13.co.10 D.L. 201/11 e 8 co. 2 del D.lgs 504/92;art. 19 L. Regione Puglia 54/84; art. 2697 c.c.; art. 7 co.5 D.Lgs 546/92,sostenendo che la CGT di 2° grado fosse incorsa in violazione delle normesul riparto dell’onere della prova in relazione alla spettanza delladetrazione di Euro 200,00 laddove aveva negato che gravasse sull’entecomunale l’onere di provare che fosse venuto meno il requisito dellaregolare assegnazione mediante la prova dell’emanazione da parte delsindaco competente del provvedimento di decadenza dall’assegnazione.3.1. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono fondati.3.2. Le questioni di diritto poste dai motivi in esame riguardanol’individuazione della corretta interpretazione dell’art.13, comma 10, delD.L. n. 201/2011 (nel terso applicabile ratione temporis) che ha previsto,tramite il rinvio all’art.8 comma 4 del d.lgs. n.504/1992, un'agevolazioneconsistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmenteassegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti diedilizia residenziale pubblica, comunque denominati.3.3. Orbene, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata exIACP di cui all’art.13 comma 10 DL 201/2011 (nel testo applicabile rationetemporis) vengono assegnati dal Comune nei quali sono ubicati (recte:competente per territorio) secondo apposite procedure disciplinate dallanormativa regionale; per quel che rileva ai fini del presente giudizio, laLegge regione Puglia n. 54/1984 prevede che gli immobili venganoassegnati dal Comune a seguito del procedimento di cui agli artt. 3-10, L.cit.. Nel dettaglio, l’art. 13, co. 1 e 8, prevede che il Sindaco del comuneterritorialmente competente emetta il provvedimento di assegnazionedell’alloggio; dopodiché, l’ente gestore – come la ricorrente – provvedeagli adempimenti relativi alla consegna dell’alloggio. Gli art. 18 e 19Numero registro generale 21651/2024Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 18257/2026Data pubblicazione 06/06/2026prevedono poi le ipotesi di annullamento e decadenza dall’assegnazioneche devono essere disposti con provvedimento del sindaco del Comunecompetente.3.4. Sulla scorta di quanto già affermato da questa Corte (vediCass.n.21121/2022 e 21123/2022) in tema di ICI, del tutto estensibile peridentità di ratio anche all’IMU, ritiene il Collegio che la detrazione inquestione, per effetto del rinvio operato dall’art.13 comma 10 cit. all’art.8, comma 4 cit, presuppone esclusivamente che gli alloggi siano statiregolarmente assegnati; detta materia relativa alle agevolazioni fiscali èriservata in via esclusiva alla legislazione statale, con la conseguenza chela legge regionale de qua - che disciplina la materia della ediliziaresidenziale ad essa riservata - non può essere interpretata in modo taleda interferire con l'estensione o la limitazione delle agevolazioni tributarie.3.5. Difatti, l'agevolazione dall'imposta presuppone la regolareassegnazione dell'alloggio e non anche la persistenza dei requisiti di leggeai fini della regolarità dell'assegnazione, mentre la decadenzadall'assegnazione dell'alloggio esige il rispetto della procedura disciplinatadalla legge regionale. Nella materia delle esenzioni e delle riduzionid'imposta il legislatore gode di ampia discrezionalità, il cui esercizio non èsindacabile se non per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà che nellafattispecie non sussistono (v. Cass. n. 20135 del 2019), con laconseguenza che l'esegesi della normativa regionale propostadall'amministrazione locale non sembra poter derogare alle normeagevolative in materia fiscale che esigono quale unico presupposto lasussistenza della regolare assegnazione ai fini dell'esenzione Ici/IMU afavore dell'Istituto, restando inconferente a tali fini l'inadempimento diobblighi civilistici posti a carico dell'Arca e del tutto svincolati daipresupposti per poter usufruire dell'agevolazioni ICI/IMU.3.6. Ne consegue che non può distinguersi tra gli alloggi posseduti dalloI.A.C.P. a seconda che siano stati regolarmente assegnati ovvero la cuiNumero registro generale 21651/2024Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 18257/2026Data pubblicazione 06/06/2026"regolarità" sarebbe venuta meno successivamente, ma senza alcunaconstatazione della perdita dei requisiti secondo il procedimentoamministrativo previsto dalla normativa che regola la materia; trovandoinvece applicazione i principi affermati da questa Corte ( Cass. n. 558 del2020; Cass. n. 5285 del 2013) secondo la quale "Si deve presumere chegli alloggi di cui si discute siano gestiti dall'ente pubblico in conformità allalegge e quindi siano "regolarmente assegnati" (così come vuole la normaagevolativa), incombendo sull'ente impositore la eventuale provacontraria". Dello stesso avviso è, condivisibilmente, Sez. 5, Sentenza n.6556 del 2012.3.7. Esiste pertanto una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggidello I.A.C.P. siano gestiti in conformità alla legge e, quindi, sianoregolarmente assegnati; grava, quindi, sull'ente impositore l'onere difornire la prova contraria e, in assenza di tale prova, trova applicazione lanorma agevolativa (vale a dire, la detrazione fiscale). In quest'ottica, nonpuò sostenersi che la detrazione spetti automaticamente ex lege, ma soloin difetto di prova, gravante sull'ente impositore, sulla irregolare gestionee/o assegnazione degli alloggi.3.8. D'altra parte, è al Sindaco del Comune (divenuto competente inmateria, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , art. 95, e della L. 5agosto 1978, n. 457, art. 54) che spetta emettere il provvedimento diassegnazione ovvero di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio,verificando previamente la regolarità dell'intera procedura. Ciò non toglie,ovviamente, che, benchè l'art. 95 citato abbia attribuito ai Comuni lefunzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi residenzialipubblici, questi continuano ad appartenere al patrimonio indisponibiledegli I.A.C.P., che ne hanno conservato la gestione (Sez. U, Sentenza n.7085 del 23/06/1995; conf. Sez. 2, Sentenza n. 7269 del12/05/2003).3.9. Nel caso di specie, la CGT di 2° grado non ha fatto buon governo ditali principi, avendo erroneamente affermato che, oltre alla regolareNumero registro generale 21651/2024Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 18257/2026Data pubblicazione 06/06/2026assegnazione -da presumersi nei termini indicati in diritto- fossenecessaria anche l’effettiva destinazione degli alloggi ad abitazioneprincipale degli assegnatari e, al contempo, addossando, altrettantoerroneamente, all’istituto ex I.A.C.P. l’onere di provare tale pretesorequisito, non previsto per il godimento del beneficio. Ciò perché occorredistinguere tra il momento dell’assegnazione, da presumersi regolare juristantum e di per sé sufficiente ad individuare gli immobili ex IACP chebeneficiano della detrazione- dalle vicende successive, rispetto alle qualiviene in rilievo l’eventuale decadenza dall’assegnazione stessa, per effettodi un provvedimento del Comune, con conseguente onere in capo all’enteterritoriale di provare un tanto.4. Con il terzo motivo, ARCA si duole della illegittimità della sentenza inrelazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.,dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 325 c.p.c., assumendo che il giudicedi appello, rigettando il gravame e confermando la legittimità dell’avvisodi accertamento impugnato avesse violato il giudicato interno formatosi suparte della domanda considerato che il giudice di prime cure, accogliendola domanda per quanto di ragione, aveva riconosciuto agevolazioni infavore del ricorrente non previste nell’avviso, violando il giudicato internoformatosi su tali statuizioni, in assenza di impugnazione da parte delComune appellato.4.1. Il motivo è fondato.4.2. La CGT, confermando tout court la legittimità dell’avviso impugnato,ha palesemente violato l’art.112 c.p.c. e l’art.2909 c.c. considerato che,non essendo stato oggetto di impugnazione incidentale da parte delComune di [OSCURATO:SOCIETA] il capo della sentenza di primo grado che avevariconosciuto ad ARCA i benefici in relazione agli alloggi per i quali l’enteterritoriale aveva espressamente riconosciuto la regolare assegnazionenell’elenco allegato alle controdeduzioni, con annullamento di tutte lesanzioni, ha pronunciato oltre i limiti di quanto devoluto con l’atto diNumero registro generale 21651/2024Numero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 18257/2026Data pubblicazione 06/06/2026appello della contribuente, stante la formazione del giudicato interno sutale capo della sentenza.5. In definitiva, il ricorso va accolto e, pertanto, l’impugnata sentenzava cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese diquesto giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia che, in diversa composizione, procederà al riesamedella controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Puglia, in diversacomposizione, che provvederà anche per la regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del25/3/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO