CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26543/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove la cui valutazione è stata posta a fondamento del diniego dell'attenuante; invero sul punto, la Corte territoriale ha reso una motivazione congrua e non illogica, come risulta in particolare dalla pagina 9 della sentenza impugnata, dando adeguatamente conto delle ragioni del diniego fondato sulla ritenuta non speciale tenuità del danno inferto ritenuta sulla base di una valutazione non manifestamente illogica, che non può essere oggetto di rivalutazione in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno