CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05813/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 15131-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; in proprio e nella qualità di legale rappresentante di EURONET 2016 LTD, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al ricorso - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]; in persona dell’amministratrice p.t., rappresentato e difeso dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso - c ontroricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 2016 LTD, in persona della curatrice p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso controricorrente - avverso la sentenza n. 617/2022 della Corte di Appello di Brescia, emessa il 06.04.2022, pubblicata il 17.05.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/9/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO: - che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Euronet 2016 LTD, impugna, per tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Bresciadel 17.05.22 che ha respinto il reclamo ex art.18 l. fall. proposto dalla società contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Brescia su istanza del [OSCURATO:PERSONA]; - che il creditore istante e il Fallimento resistono con distinti controricorsi; - che col primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 9 l. fall., il ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia a dichiarare il fallimento, sostenendo che la sede effettiva di Euronet 2016 coincide con la sede operativa di Catania e che la corte d’appello non ha individuato alcun valido criterio di collegamento atto a radicare la competenza del tribunale bresciano; -che sulla questione di competenza questa Corte è giudice del fatto; -che, al fine di procedere alla dovuta valutazione, appare necessario acquisire dalla Corte di appello di Brescia ( in copia cartacea , ove non ne sia possibile la trasmissione in copia digitale) tutti i documenti contenuti nei fascicolidi parte e d’ufficio di primo e secondo grado P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione dei predetti documenti, anche in copia cartacea, alla Cancelleria dellaCorte d’ appello di Br