CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le notificazioni presso laPEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1091/2020pubblicata il 25/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21236/2021Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 15374/2026Data pubblicazione 20/05/20261. La Corte d'appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] controversia con [OSCURATO:PERSONA].2. Per la materia ancora viva nel giudizio di legittimità, la controversia haper oggetto l'applicabilità della decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/1070,come novellato dall’art.38 lettera d) numero 1) del d.l. n.98/2011(convertito con modificazioni dalla legge n.111/2011) alla domanda diriliquidazione in aumento della pensione a carico del fondo di previdenzaper i dipendenti dell'Enel e delle aziende private elettriche con decorrenzadal luglio 1997.3. Il Tribunale di Varese rigettò l'eccezione di decadenza ed accolse ladomanda di riliquidazione proposta dal pensionato.4. La Corte territoriale ha richiamato i suoi precedenti specifici ed haconfermato la sentenza appellata.5. Per la Cassazione della sentenza ricorre l'istituto previdenziale, conricorso affidato ad un unico motivo, al quale il pensionato resiste concontroricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) Inpslamenta la violazione dell’art.47 d.P.R. n.639/1070, come novellatodall’art.38 lettera d) numero 1) del d.l. n.98/2011 e dell’art.252 delledisposizioni di attuazione del codice civile.2. L'istituto previdenziale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte,deduce che la decadenza de qua sarebbe applicabile anche nell'ipotesi dipensione riconosciuta anteriormente all'entrata in vigore del d.l.n.98/2011 (6 luglio 2011); e ciò con riferimento non solo ai ratei maturatinel triennio antecedente alla domanda giudiziale (c.d. decadenza mobile),Numero registro generale 21236/2021Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 15374/2026Data pubblicazione 20/05/2026ma con riferimento al diritto di riliquidazione vantato dal pensionato, edunque anche con riferimento ai ratei successivi e futuri (c.d. decadenzatombale).3. Sulla questione il Collegio intende dare continuità all’orientamentosecondo il quale la decadenza de qua, pur trovando applicazione anchecon riferimento alle prestazioni liquidate prima dell'entrata in vigore deld.l. n.98/2011, non produce l'effetto di estinguere il diritto del pensionatoalla riliquidazione della prestazione già liquidata, ma limita il suo effetto aisoli ratei maturati nel triennio antecedente alla domanda giudiziale.4. Vengono in particolare in rilievo i principi di diritto espressi, tra le piùrecenti, da Cass. n.27116/2025 che, all’esito di una puntuale analisi degliorientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo, e di unprudente bilanciamento degli interessi alla luce dei principi di rangocostituzionale, giunge ad affermare che: «L’applicazione della decadenzadella domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e nonall’intera pretesa del privato attua un giusto equilibrio tra il diritto allapensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenzamobile che, comunque, sanziona il pensionato in modo significativo con laperdita dell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domandagiudiziale.Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbeassicurato dall’accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe unapensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effettocompletamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di unasituazione di ignoranza del pensionato quanto all’esatto importo dellaprestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza […] rilevantesu una situazione soggettiva costituzionalmente protetta.Può, dunque, affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamentoo ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, ladecadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, soloNumero registro generale 21236/2021Numero sezionale 2404/2026Numero di raccolta generale 15374/2026Data pubblicazione 20/05/2026le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domandagiudiziale».5. La Corte territoriale, nel richiamare i suoi precedenti, ha rigettatol'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto previdenziale sulla scortadella sua ritenuta irretroattività, della sua inapplicabilità alle domande diriliquidazione di pensioni erogate con decorrenza anteriore all'entrata invigore del d.l. n.98/2011.6. Deve dunque concludersi che la Corte territoriale è effettivamenteincorsa nel vizio di violazione di legge lamentato dall'Istituto previdenziale,perché secondo i principi di diritto sopra richiamati la decadenza de qua èapplicabile anche alla domanda di riliquidazione di pensioni erogate primadell'entrata in vigore del d.l. n.98/2011.7. Deve però escludersi che la decadenza de qua produca l'effetto diestinguere il diritto di riliquidazione del trattamento pensionistico,limitando i propri effetti ai soli ratei di pensione maturati nel triennioantecedente la domanda giudiziale.8. I rilievi sopra svolti conducono all'accoglimento del ricorso per quanto diragione; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corted'appello di Milano che dovrà uniformarsi ai principi di diritto soprastabiliti.9. La Corte territoriale provvederà inoltre a liquidare anche le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteGabriella Marchese