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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 18378/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20373/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1576/2017 depositata il06/07/2017, R.G. n. 345/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1576 del 2017, la Corte d'appello di Bari, confermando la sentenza del Tribunale di Foggia, ha accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di differenze retributive relative a due differenti periodi di rapporto di lavoro subordinato (ottobre 2000-ottobre 2003 e maggio 2004-aprile 2006) e con riguardo alla qualifica di addetto alla stampa (di cui al IV livello del CCNL per i Fotolaboratori per conto di terzi), rigettando le altre domande concernenti la continuità di un unico rapporto di lavoro, l’espletamento di mansioni superiori, lo svolgimento di lavoro straordinario.

2. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha ritenuto che l’attività di lavoro svolta era stata correttamente inquadrata nel IV livello del CCNL di settore dal datore di lavoro il quale, peraltro, non aveva dimostrato di aver corrisposto le somme riportate sulle buste paga, posto che – secondo giurisprudenza consolidata –l’apposizione della sottoscrizione in calce alle buste paga della formula “per ricevuta” non dimostrava l’effettiva erogazione a fronte dell’allegazione del lavoratore di aver ricevuto somme inferiori, né poteva utilizzarsi - in quanto tardivamente invocata – la certificazione unica CUD sottoscritta dal dipendente.

3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Il lavoratore ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. La causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata a nuovo Relatore a seguito di pensionamento dell’originario Relatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art.

“360 n. 3 e n. 5”, cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato che la società aveva contestato, fin dal primo grado, il conferimento di somme inferiori agli importi indicati nelle buste paga, come dimostrato dalle buste paga e relativi CUD, sottoscritti dal lavoratore e depositati regolarmente agli atti di causa.

La Corte territoriale ha disatteso l’orientamento giurisprudenziale che riconosce efficacia di quietanza alla sottoscrizione della certificazione unica CUD e ha trascurato la proposta transattiva proposta dal lavoratore e accettata dal legale rappresentante della società, segnalata alla prima udienza del giudizio di appello.

2. Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi.

3. L’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito comel'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 5133, 7983, 21152 del 2014; Cass. Sez.

U., n. 5745 del 2015, Cass. n. 17761 del 2016; Cass.n. 29883 del 2017).

Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U., n. 8053 del 2014).

Non costituiscono "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439 del 2015).

4. Il motivo è, inoltre, inammissibile in quanto trascura di considerare che il n. 5 dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., che viene invocato a sostegno della doglianza, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134(di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83), non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., oggi art. 360, quarto comma, cod.proc.civ., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014).

4.1. In questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf.

Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura.

5. La censura invoca, inoltre, in rubrica l’archetipo impugnatorio della violazione di legge (“360 n.3”) senza indicare, nemmeno nel contenuto del motivo, la disposizione di legge che si intende violata, con conseguente inammissibile genericità di detta censura.

6. Infine, con riguardo al dedotto accordo transattivo intervenuto tra le parti successivamente all’introduzione del giudizio di appello, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del verbale di udienza avanti alla Corte di appello (ove compariva la richiesta delle parti di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuta transazione) e dell’accordo transattivo, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.

7. In ordine alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute dall’odierno controricorrente innanzi alla Corte d'appello per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione, ex art. 373 cod. proc. civ., dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede impugnata, avendo, la parte, prodotto i relativi documenti con le forme e i termini dell'art. 372 cod.proc.civ., si liquidano euro 2.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

9. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge; liquida, con riguardo al subprocedimento ex art. 373 cod.proc.civ., euro 2.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20373/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1576/2017 depositata il06/07/2017, R.G. n. 345/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1576 del 2017, la Corte d'appello di Bari, confermando la sentenza del Tribunale di Foggia, ha accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento di differenze retributive relative a due differenti periodi di rapporto di lavoro subordinato (ottobre 2000-ottobre 2003 e maggio 2004-aprile 2006) e con riguardo alla qualifica di addetto alla stampa (di cui al IV livello del CCNL per i Fotolaboratori per conto di terzi), rigettando le altre domande concernenti la continuità di un unico rapporto di lavoro, l’espletamento di mansioni superiori, lo svolgimento di lavoro straordinario. 2. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha ritenuto che l’attività di lavoro svolta era stata correttamente inquadrata nel IV livello del CCNL di settore dal datore di lavoro il quale, peraltro, non aveva dimostrato di aver corrisposto le somme riportate sulle buste paga, posto che – secondo giurisprudenza consolidata –l’apposizione della sottoscrizione in calce alle buste paga della formula “per ricevuta” non dimostrava l’effettiva erogazione a fronte dell’allegazione del lavoratore di aver ricevuto somme inferiori, né poteva utilizzarsi - in quanto tardivamente invocata – la certificazione unica CUD sottoscritta dal dipendente. 3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. La causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata a nuovo Relatore a seguito di pensionamento dell’originario Relatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. “360 n. 3 e n. 5”, cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo, avendo, la Corte territoriale, trascurato che la società aveva contestato, fin dal primo grado, il conferimento di somme inferiori agli importi indicati nelle buste paga, come dimostrato dalle buste paga e relativi CUD, sottoscritti dal lavoratore e depositati regolarmente agli atti di causa. La Corte territoriale ha disatteso l’orientamento giurisprudenziale che riconosce efficacia di quietanza alla sottoscrizione della certificazione unica CUD e ha trascurato la proposta transattiva proposta dal lavoratore e accettata dal legale rappresentante della società, segnalata alla prima udienza del giudizio di appello. 2. Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi. 3. L’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito comel'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 5133, 7983, 21152 del 2014; Cass. Sez. U., n. 5745 del 2015, Cass. n. 17761 del 2016; Cass.n. 29883 del 2017). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014). Non costituiscono "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n.21439 del 2015). 4. Il motivo è, inoltre, inammissibile in quanto trascura di considerare che il n. 5 dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., che viene invocato a sostegno della doglianza, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134(di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83), non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., oggi art. 360, quarto comma, cod.proc.civ., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014). 4.1. In questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura. 5. La censura invoca, inoltre, in rubrica l’archetipo impugnatorio della violazione di legge (“360 n.3”) senza indicare, nemmeno nel contenuto del motivo, la disposizione di legge che si intende violata, con conseguente inammissibile genericità di detta censura. 6. Infine, con riguardo al dedotto accordo transattivo intervenuto tra le parti successivamente all’introduzione del giudizio di appello, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del verbale di udienza avanti alla Corte di appello (ove compariva la richiesta delle parti di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuta transazione) e dell’accordo transattivo, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. 7. In ordine alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute dall’odierno controricorrente innanzi alla Corte d'appello per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione, ex art. 373 cod. proc. civ., dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede impugnata, avendo, la parte, prodotto i relativi documenti con le forme e i termini dell'art. 372 cod.proc.civ., si liquidano euro 2.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. 8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 9. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge; liquida, con riguardo al subprocedimento ex art. 373 cod.proc.civ., euro 2.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari