CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 43344/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 7 maggio 2021 ha confermato la decisione con la quale, in data 11 gennaio 2021, il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 37, I. 689\81 come modificato dall'art. 116, comma 19 I. 388/2000 perché, nella qualità di legali rappresentanti pro tempore di una società a responsabilità limitata e, quindi, quali datori di lavoro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi omettevano la registrazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti da cui derivavano omissioni contributive e premi previsti dalla legge sulla previdenza ed assistenza obbligatoria per importi mensili superiori alla soglia di punibilità (fatti commessi in Milano, da [OSCURATO:PERSONA] dal 16 ottobre 2013 in continuazione fino al 16 marzo 2014 e da [OSCURATO:PERSONA] dal 16 marzo 2013 in continuazione fino al 16 luglio 2013). Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentando che nel corso del giudizio abbreviato, condizionato alla produzione documentale, il Tribunale aveva disposto che la cancelleria mandasse al direttore dell'INPS di Milano una richiesta di fornire il riepilogo dettagliato per mensilità a partire dal 2013 fino a febbraio 2014 con indicazione, ove possibile, delle diffide inviate e dell'eventuale esito delle stesse e che tale richiesta era rimasta del tutto disattesa senza che nella sentenza impugnata si sia indicata la inidoneità dell'assunzione della prova ovvero la sua non necessità. Tale prova non sarebbe inoltre rilevante alla luce della documentazione prodotta dalla difesa ed attestante l'irregolarità del verbale e delle contestazioni mosse. Lamentano, altresì, che i giudici del merito, senza alcuna motivazione, avrebbero ritenuto che gli imputati avrebbero dovuto sollecitare l'espletamento delle procedure di "rottamazione" bis e ter da loro promosse e tuttora pendenti. Aggiungono che la Corte d'Appello avrebbe rinunciato a sentire un teste richiesto ai sensi dell'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. e non avrebbe fornito risposta a quanto documentato dalla difesa. 3. Con un secondo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, avendo la Corte di Appello omesso di considerare l'esistenza di un verbale di accertamento che prevede la regolarizzazione dell'inadempienza accertata anche attraverso dilazione, con conseguente estinzione del reato ed avendo ritenuto che la domanda di pagamento dilazionato per i periodi in contestazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] doveva intendersi novata con le rottamazioni bis e ter, omettendo invece di considerare correttamente la dilazione originaria, formalmente mai decaduta o revocata, quale scriminante. 4. Con il terzo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione lamentando la contraddittorietà della sentenza laddove giudica il comportamento complessivo degli imputati come tale da indurre a ritenere che essi avessero piena consapevolezza di omettere dolosamente la presentazione dei modelli DM10 all'INPS al fine di non comunicare i dati retributivi riferiti a singoli lavoratori, nonostante stessero effettuando le registrazioni dovute sul libro unico del lavoro. Aggiungono che i giudici del gravame non avrebbero considerato che, trattandosi di società di capitali, ci si awaleva, per la tenuta della contabilità, di professionisti che svolgevano tutte le attività necessarie, senza peraltro considerare il pagamento volontario e personale effettuato nel 2020 dai due imputati in attesa della definizione della vertenza in sede penale ed amministrativa. 5. Con un quarto motivo di ricorso evidenziano come la Corte di Appello abbia individuato il momento consumativo del reato contestato nella data del mancato versamento delle ritenute alle scadenze originariamente previste e, richiamata la sentenza 140\2021 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata illegittima la disciplina la sospensione della prescrizione prevista nell'ambito delle misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, osservano come dalla sentenza di primo grado risulterebbe che il termine di prescrizione è stato prorogato, per esigenze organizzative, per complessivi 113 giorni (74 giorni dal 9 marzo 2020 alli 1 maggio 2020 ed altri 49 giorni dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020) e che, conseguentemente, il 7 maggio 2021, data di pronuncia della sentenza di appello, doveva ritenersi maturata la prescrizione relativamente alle condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] per i periodi febbraio 2013 e maggio 2013 e per [OSCURATO:PERSONA] per il periodo settembre 2013, mentre le ulteriori condotte risultavano prescritte alla data di discussione del presente procedimento. Insistono, pertanto, per l'accoglimento dei ricorsi. 6. [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che con lo stesso i ricorrenti censurano le modalità di esercizio, da parte del giudice di primo grado, dei poteri officiosi di integrazione probatoria attribuitigli dall'art. 441 cod. proc. pen. In maniera non del tutto chiara il motivo di ricorso si riferisce, dapprima, ad una richiesta alla direzione INPS di Milano, relativa ad un riepilogo - evidentemente su base documentale - delle mensilità, delle diffide e delle eventuale esito delle stesse, mentre nella parte finale si fa riferimento al fatto che il Tribunale e la Corte di appello avrebbero "rinunciato a sentire un teste richiesto ai sensi dell'art. 441, comma 5 cod. proc. pen." . Di tale censura, peraltro, non vi è traccia nel riepilogo dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata, né i ricorrenti si dolgono di una eventuale omessa valutazione di uno specifico motivo di appello sul punto. In ogni caso, è sufficiente ricordare che secondo la giurisprudenza unanime di questa Corte, in tema di giudizio abbreviato, l'esercizio del potere d'integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale (cfr. Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V D M, Rv. 265905 ed altri prec. conf.). 3. Per quanto riguarda l'ulteriore censura, relativa alla procedura di "rottamazione" che sarebbe stata attivata dai ricorrenti, la stessa può essere presa in considerazione nell'esaminare il secondo motivo di ricorso (che pure ne fa menzione) unitamente ad altre questioni attinenti altri elementi aventi rilevanza probatoria che i giudici del merito avrebbero travisato. Con riferimento al dedotto vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale deduzione presuppone che la motivazione si fondi, in modo decisivo, su una prova non esistente in atti, su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale oppure sia evidentemente smentita da una prova presente in atti ma non presa in considerazione (Sez. 2, n. 27929 del 12/6/2019, Boriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499: Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo, Rv. 251467; Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinari°, Rv. 250133; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 6, n. 18491 del 24/0/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246916; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). E' inoltre onere del ricorrente assicurare il requisito dell'autosufficienza dell'atto probatorio provvedendo all'allegazione al ricorso dell'atto integrale o della sua trascrizione, essendone precluso l'esame diretto in sede di legittimità salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 6112 del 22/1/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 6, n. 20059 del 16/1/2008, P.M. in proc. Magri, Rv. 240056 ed altre prec. conf. V. anche Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 2/7/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 24925 del 11/0/2013, Cavaliere, Rv. 256540; Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013 , Natale, Rv. 256723; Sez. 2, n. 25315 del 20/3/2012, Ndreko, Rv. 253073). Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso in esame, risolvendosi la censura in richiami ad atti del procedimento non suscettibili di valutazione in questa sede e generici riferimenti alle procedure di regolarizzazione attivate dai ricorrenti dei quali viene offerta una personale interpretazione. 4. I menzionati principi giurisprudenziali trovano applicazione anche con riferimento al terzo motivo di ricorso per essere, anche in questo caso del tutto generica la censura in punto di travisamento della prova e caratterizzata da inammissibili argomentazioni in fatto, il tutto a fronte di una motivazione che, richiamati del tutto legittimamente gli argomenti sviluppati dal primo giudice, fornisce risposta alle doglianze degli appellanti senza alcun cedimento logico o manifesta contraddizione. 5. Per quanto riguarda, infine, la questione della prescrizione prospettata con il quarto motivo di ricorso, osserva il Collegio che pur non considerando i 113 giorni di sospensione della prescrizione prevista nell'ambito delle misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, cui si riferisce la censura in esame, al momento della pronuncia della sentenza impugnata (7 maggio 2021) nessuno dei reati era prescritto. Avuto infatti riguardo alla più remota delle condotte contestate, risalente al 16 marzo 2013, deve osservarsi che alla data naturale di maturazione del termine massimo di prescrizione, di anni 7 e mesi 6 devono aggiungersi 312 giorni di sospensione, risultando dai verbali di udienza e dalla sentenza di primo grado due rinvii disposti su istanza della difesa (dal 7/2/2019 al 18/7/2019 e dal 18/7/2019 al 16/12/2019), con la conseguenza che, anche senza considerare ulteriori sospensioni dei termini, quando è stata emessa la sentenza impugnata quello massimo di prescrizione non era maturato per nessuna delle condotte contestate. 6. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv. 228349; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d