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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27977/2026

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ola il 21/06/1980avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 22 dicembre 2025, la Corte di appello di Napoli, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta dagli odierniricorrenti avverso l’ordinanza del 13 maggio 2025 con la quale era stata dispostala confisca ex art. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen.

Osservava che: ilricorrente era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli del26.9.2017, irrevocabile il 28.3.2019, per reati c.d. spia (partecipazione adassociazione di stampo camorristico, tentata estorsione, detenzione di materialeesplosivo, atti di illecita concorrenza aggravati dalla finalità di agevolare il clan diappartenenza) nonché con sentenza del 29.1.2018, irrevocabile il 27.11.2018,per reati di estorsione aggravata; egli, unitamente alla propria moglie, RomanoCarmela, era risultato intestatario di plurimi beni immobili, il cui valore èsproporzionato rispetto ai redditi percepiti e dei quali non aveva giustificato laprovenienza; che il Giudice dell’esecuzione aveva limitato la misura ablativa agliimmobili edificati nell’anno 2006 e a quelli acquistati nel 2008, in relazione aiquali aveva ritenuto sussistente il presupposto della “ragionevolezza temporale”rispetto ai reati, commessi nel 2014 e 2015, oggetto delle menzionate sentenze;che il medesimo giudice aveva, altresì, osservato che i costi di gestione delpatrimonio immobiliare erano incompatibili con i redditi irrisori percepiti, appenasufficienti al mantenimento del nucleo familiare.

Rilevava, quindi, che la parteinteressata non aveva allegato e provato elementi dai quali desumere adeguatacapacità reddituale o, comunque, l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria,limitandosi a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa deiricorrenti articolando due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. b) cod. proc. pen., lamenta che il giudicedell’esecuzione abbia interpretato il criterio della ragionevolezzatemporale come mera compatibilità cronologica astratta tral’acquisizione di ricchezza ritenuta sproporzionata e l’attivitàcriminosa presupposta, in violazione dell’interpretazione fornita daquesta Corte, la quale richiede che non vi sia una estraneità alreato immediatamente percepibile per effetto della eccessivadistanza temporale esistente tra le acquisizioni immobiliari e ireati.

Evidenzia che il Giudice dell’esecuzione non ha valutato leseguenti circostanze: che la condanna relativa alla partecipazionead associazione camorristica è circoscritta al periodo dal gennaio2014 al 25.6.2015, con contestazione chiusa; che le estorsioniaggravate si collocano nel maggio-luglio 2014; che l’acquisto deiterreni risale al 1997; che le opere edilizie sono state ultimate nel2006; che l’acquisto degli immobili intestati a Romano è del 2008.Ne deduce che è impossibile desumere dai reati menzionatiincrementi patrimoniali costituenti la provvista per l’acquisto degliimmobili in questione e che l’ordinanza impugnata non forniscemotivazione che supporti la tesi della riferibilità della provvista alle2.2 Con il secondo motivo, denuncia violazione di leggeper avere il giudice dell’esecuzione creato una indebitacommistione tra il presupposto della ragionevolezza temporale equello della sproporzione, avendo addotto, quale argomento adadiuvandum della compatibilità temporale, la circostanza che icosti di gestione degli immobili sono incompatibili con i redditidichiarati.

Osserva che, al contrario, i costi di gestione sonosostenibili in quanto gli immobili sono nella disponibilità di piùnuclei familiari, ciascuno dei quali provvede agli oneri necessari eche, comunque, si tratta di una mera illazione e di una valutazioneastratta, non essendo stati neanche indicati quali e quantisarebbero questi oneri di gestione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Deve premettersi, come ribadito dalla sentenza delleSezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, che l'istituto della confisca incasi particolari si basa sull'assenza del nesso di pertinenzialità tra ilreato presupposto ed i beni da confiscare.

Ciò comporta che, in via diprincipio, è irrilevante la relazione di collegamento temporale tra ilmomento della acquisizione dei beni e la data di commissione delreato.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Rv. 226490 – 01, e le decisioni successive, hanno affermato lapossibilità di confiscare indifferentemente i cespiti pervenuti alcondannato in epoca anteriore o successiva alla commissione del"reato spia", poiché non è pretesa la loro acquisizione in periodocoincidente con la specifica condotta di reato giudicata.

Tuttavia, si èanche precisato che l'assenza di un collegamento di natura cronologicatra l'ingresso nel patrimonio del soggetto di ricchezza, sproporzionataed ingiustificata nella sua origine, e l'attività criminosa presupposta,potrebbe comportare applicazioni illimitate della misura ablativa coneffetti fortemente pregiudicanti i diritti di proprietà e di iniziativaeconomica del destinatario, oltre a rendergli molto difficoltosa, se nonimpossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degliincrementi patrimoniali distanziati dal reato, specie se ad esso di moltianni antecedenti.

Per questo motivo, si è ritenuto necessario rinvenireun punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalitàlucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietà individuali,rinvenuto nel criterio della "ragionevolezza temporale", con ciòintendendo significare che il momento di acquisto del bene non deveessere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato-spia" dadeterminare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da unagiudicata (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529;Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n.2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del16/01/2014, Valentino; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv.226051).

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza interpretativadi rigetto n. 33 del 2018, nel dichiarare non fondata la questione dilegittimità costituzionale, sollevata nell'ambito di una procedura diesecuzione, dell'art. 12-sexies nella parte in cui include la ricettazionetra i delitti presupposto, ha riconosciuto che la coerenza col sistemadei valori costituzionali della presunzione relativa di illecitaaccumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa«sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale»,affermando che «il momento di acquisizione del bene da confiscarenon dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del"reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione diderivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differenteda quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di unpositivo accertamento».

Ha, quindi, precisato che il giudizio sullaragionevole distanza tra reato ed acquisto del bene confiscabile, vaeffettuato in riferimento «alle caratteristiche della singola vicendaconcreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela»e che compete al giudice verificare se, in relazione a tali circostanze ealla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica edoccasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da noncorrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione chericostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita.Ulteriore sollecitazione all'individuazione di limiti di naturatemporale all'operatività della presunzione di illecito arricchimento dichi sia stato condannato per determinate fattispecie di reato sirinviene nella [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio2014/42/CE del 3 aprile 2014, che ha ricevuto attuazionenell'ordinamento italiano con il d.

Igs. 29 ottobre 2016, n. 202,contenente modifiche all'art. 240 cod. pen. ed all'art. 12-sexies del dl.n. 306 del 1992. [OSCURATO:PERSONA], al punto 21 del considerando, haespressamente previsto: «In tale contesto, l'autorità giudiziaria deveconsiderare le circostanze specifiche del caso, compresi i fatti e glielementi di prova disponibili, in base ai quali può essere adottata unadecisione di confisca estesa.

Una sproporzione tra i benidell'interessato e il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idoneiad indurre l'autorità giudiziaria a concludere che i beni derivano dacondotte criminose. [OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre fissare unperiodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivatida condotte criminose».

Dal citato testo legislativo comunitario si trae,dunque, conferma del possibile ricorso alla delimitazione temporaledella presunzione, che autorizza la confisca, quale strumento perassicurare il rispetto del principio di necessità e proporzionalità delsacrificio imposto al destinatario della misura, riconosciuto dagli artt.42 della Convenzione EDU e 1 del Protocollo addizionale, e percontenere il potere statuale di espropriare ricchezza di origine illecita,cui si ispira anche il criterio di ragionevolezza temporale, elaboratodalla giurisprudenza italiana.Si deve, infine, aggiungere che le menzionate SU hanno espressoil seguente principio di diritto «Il giudice dell'esecuzione, investitodella richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando glistessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sonopropri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando ilcriterio di "ragionevolezza temporale", in ordine ai beni che sonoentrati nella disponibilità del condannato fino al momento dellapronuncia della sentenza per il c.d.

"reato-spia", salva comunque lapossibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore allasentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima».

In tal modo,ha individuato la data della sentenza di primo gradi come tendenzialetermine finale dell’arco temporale entro il quale devono collocarsi gli3.

Alla luce di quanto esposto, il Giudice dell’esecuzione deve,quindi, guardare alla data della pronuncia delle sentenze di primogrado relative ai c.d. reati spia e valutare, rispetto a questa data, sel’epoca di acquisizione dei cespiti rientri nell’ambito della c.d.ragionevolezza temporale; tale verifica deve essere condotta sullabase delle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque,del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela, onde valutare se lavicenda criminosa possa considerarsi del tutto episodica edoccasionale e, quindi, esuli in modo manifesto dal "modello" che valea fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza daparte del condannato" o, al contrario, se in ragione della peculiaritàdella situazione accertata con le sentenze, possa ritenersi che già lerisorse destinate ad acquistare i beni in questione fossero diprovenienza illecita.4.

Nel caso in esame, la distanza temporale esistente tra ladata di acquisizione dei cespiti (indicata nell’ordinanza impugnata nel2006 e 2008) e la data della sentenza di primo grado (non indicata,ma sicuramente successiva al biennio 2014-2015, data dicommissione dei reati contestati) (circa 6-7 anni) richiede, quindi, dieffettuare la verif ica sopra i l lustrata.

La motivazione delprovvedimento impugnato non consente di affermare che tale verificasia stata compiuta.

Insufficiente è l’affermazione, invero genericaperché disancorata dal riferimento a dati fattuali concreti daparametrare ai redditi leciti accertati, della inadeguatezza dei redditialla gestione e manutenzione dei beni; mancante è la valutazionedella vicenda nel suo complesso dal quale desumere, appunto, se lacondanna è relativa a condotta criminosa che, benché grave, siesaurisce nel lasso di tempo oggetto della contestazione o se, sullabase di altri elementi desumibili dagli atti, possa ritenersi che lacondanna sia rappresentativa di uno stile di vita e di una pericolositàsociale dalla quale desumere che, nonostante il lasso di tempointercorso tra l’acquisto dei cespiti e la data delle condanne, sia statorispettato il criterio della ragionevolezza temporale.5.

Alla luce di quanto esposto, deve disporsi un annullamentodell’ordinanza impugnata affinché, nel giudizio di rinvio, si rinnovil'esame dell'opposizione in base ai principi sopra esposti e si dia contodelle verifiche condotte con idonea motivazione.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Napoli.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola il 21/06/1980avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 22 dicembre 2025, la Corte di appello di Napoli, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta dagli odierniricorrenti avverso l’ordinanza del 13 maggio 2025 con la quale era stata dispostala confisca ex art. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Osservava che: ilricorrente era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli del26.9.2017, irrevocabile il 28.3.2019, per reati c.d. spia (partecipazione adassociazione di stampo camorristico, tentata estorsione, detenzione di materialeesplosivo, atti di illecita concorrenza aggravati dalla finalità di agevolare il clan diappartenenza) nonché con sentenza del 29.1.2018, irrevocabile il 27.11.2018,per reati di estorsione aggravata; egli, unitamente alla propria moglie, RomanoCarmela, era risultato intestatario di plurimi beni immobili, il cui valore èsproporzionato rispetto ai redditi percepiti e dei quali non aveva giustificato laprovenienza; che il Giudice dell’esecuzione aveva limitato la misura ablativa agliimmobili edificati nell’anno 2006 e a quelli acquistati nel 2008, in relazione aiquali aveva ritenuto sussistente il presupposto della “ragionevolezza temporale”rispetto ai reati, commessi nel 2014 e 2015, oggetto delle menzionate sentenze;che il medesimo giudice aveva, altresì, osservato che i costi di gestione delpatrimonio immobiliare erano incompatibili con i redditi irrisori percepiti, appenasufficienti al mantenimento del nucleo familiare. Rilevava, quindi, che la parteinteressata non aveva allegato e provato elementi dai quali desumere adeguatacapacità reddituale o, comunque, l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria,limitandosi a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa deiricorrenti articolando due motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. b) cod. proc. pen., lamenta che il giudicedell’esecuzione abbia interpretato il criterio della ragionevolezzatemporale come mera compatibilità cronologica astratta tral’acquisizione di ricchezza ritenuta sproporzionata e l’attivitàcriminosa presupposta, in violazione dell’interpretazione fornita daquesta Corte, la quale richiede che non vi sia una estraneità alreato immediatamente percepibile per effetto della eccessivadistanza temporale esistente tra le acquisizioni immobiliari e ireati. Evidenzia che il Giudice dell’esecuzione non ha valutato leseguenti circostanze: che la condanna relativa alla partecipazionead associazione camorristica è circoscritta al periodo dal gennaio2014 al 25.6.2015, con contestazione chiusa; che le estorsioniaggravate si collocano nel maggio-luglio 2014; che l’acquisto deiterreni risale al 1997; che le opere edilizie sono state ultimate nel2006; che l’acquisto degli immobili intestati a Romano è del 2008.Ne deduce che è impossibile desumere dai reati menzionatiincrementi patrimoniali costituenti la provvista per l’acquisto degliimmobili in questione e che l’ordinanza impugnata non forniscemotivazione che supporti la tesi della riferibilità della provvista alle2.2 Con il secondo motivo, denuncia violazione di leggeper avere il giudice dell’esecuzione creato una indebitacommistione tra il presupposto della ragionevolezza temporale equello della sproporzione, avendo addotto, quale argomento adadiuvandum della compatibilità temporale, la circostanza che icosti di gestione degli immobili sono incompatibili con i redditidichiarati. Osserva che, al contrario, i costi di gestione sonosostenibili in quanto gli immobili sono nella disponibilità di piùnuclei familiari, ciascuno dei quali provvede agli oneri necessari eche, comunque, si tratta di una mera illazione e di una valutazioneastratta, non essendo stati neanche indicati quali e quantisarebbero questi oneri di gestione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Deve premettersi, come ribadito dalla sentenza delleSezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, che l'istituto della confisca incasi particolari si basa sull'assenza del nesso di pertinenzialità tra ilreato presupposto ed i beni da confiscare. Ciò comporta che, in via diprincipio, è irrilevante la relazione di collegamento temporale tra ilmomento della acquisizione dei beni e la data di commissione delreato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Rv. 226490 – 01, e le decisioni successive, hanno affermato lapossibilità di confiscare indifferentemente i cespiti pervenuti alcondannato in epoca anteriore o successiva alla commissione del"reato spia", poiché non è pretesa la loro acquisizione in periodocoincidente con la specifica condotta di reato giudicata. Tuttavia, si èanche precisato che l'assenza di un collegamento di natura cronologicatra l'ingresso nel patrimonio del soggetto di ricchezza, sproporzionataed ingiustificata nella sua origine, e l'attività criminosa presupposta,potrebbe comportare applicazioni illimitate della misura ablativa coneffetti fortemente pregiudicanti i diritti di proprietà e di iniziativaeconomica del destinatario, oltre a rendergli molto difficoltosa, se nonimpossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degliincrementi patrimoniali distanziati dal reato, specie se ad esso di moltianni antecedenti. Per questo motivo, si è ritenuto necessario rinvenireun punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalitàlucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietà individuali,rinvenuto nel criterio della "ragionevolezza temporale", con ciòintendendo significare che il momento di acquisto del bene non deveessere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato-spia" dadeterminare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da unagiudicata (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529;Sez. 4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882; Sez. 1, n.2634 del 11/12/2012, Capano, Rv. 254250, Sez. 4, n. 12734 del16/01/2014, Valentino; Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv.226051). Anche la Corte costituzionale, con la sentenza interpretativadi rigetto n. 33 del 2018, nel dichiarare non fondata la questione dilegittimità costituzionale, sollevata nell'ambito di una procedura diesecuzione, dell'art. 12-sexies nella parte in cui include la ricettazionetra i delitti presupposto, ha riconosciuto che la coerenza col sistemadei valori costituzionali della presunzione relativa di illecitaaccumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa«sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale»,affermando che «il momento di acquisizione del bene da confiscarenon dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del"reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione diderivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differenteda quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di unpositivo accertamento». Ha, quindi, precisato che il giudizio sullaragionevole distanza tra reato ed acquisto del bene confiscabile, vaeffettuato in riferimento «alle caratteristiche della singola vicendaconcreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela»e che compete al giudice verificare se, in relazione a tali circostanze ealla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica edoccasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da noncorrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione chericostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita.Ulteriore sollecitazione all'individuazione di limiti di naturatemporale all'operatività della presunzione di illecito arricchimento dichi sia stato condannato per determinate fattispecie di reato sirinviene nella [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio2014/42/CE del 3 aprile 2014, che ha ricevuto attuazionenell'ordinamento italiano con il d. Igs. 29 ottobre 2016, n. 202,contenente modifiche all'art. 240 cod. pen. ed all'art. 12-sexies del dl.n. 306 del 1992. [OSCURATO:PERSONA], al punto 21 del considerando, haespressamente previsto: «In tale contesto, l'autorità giudiziaria deveconsiderare le circostanze specifiche del caso, compresi i fatti e glielementi di prova disponibili, in base ai quali può essere adottata unadecisione di confisca estesa. Una sproporzione tra i benidell'interessato e il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idoneiad indurre l'autorità giudiziaria a concludere che i beni derivano dacondotte criminose. [OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre fissare unperiodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivatida condotte criminose». Dal citato testo legislativo comunitario si trae,dunque, conferma del possibile ricorso alla delimitazione temporaledella presunzione, che autorizza la confisca, quale strumento perassicurare il rispetto del principio di necessità e proporzionalità delsacrificio imposto al destinatario della misura, riconosciuto dagli artt.42 della Convenzione EDU e 1 del Protocollo addizionale, e percontenere il potere statuale di espropriare ricchezza di origine illecita,cui si ispira anche il criterio di ragionevolezza temporale, elaboratodalla giurisprudenza italiana.Si deve, infine, aggiungere che le menzionate SU hanno espressoil seguente principio di diritto «Il giudice dell'esecuzione, investitodella richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando glistessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sonopropri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando ilcriterio di "ragionevolezza temporale", in ordine ai beni che sonoentrati nella disponibilità del condannato fino al momento dellapronuncia della sentenza per il c.d. "reato-spia", salva comunque lapossibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore allasentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima». In tal modo,ha individuato la data della sentenza di primo gradi come tendenzialetermine finale dell’arco temporale entro il quale devono collocarsi gli3. Alla luce di quanto esposto, il Giudice dell’esecuzione deve,quindi, guardare alla data della pronuncia delle sentenze di primogrado relative ai c.d. reati spia e valutare, rispetto a questa data, sel’epoca di acquisizione dei cespiti rientri nell’ambito della c.d.ragionevolezza temporale; tale verifica deve essere condotta sullabase delle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque,del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela, onde valutare se lavicenda criminosa possa considerarsi del tutto episodica edoccasionale e, quindi, esuli in modo manifesto dal "modello" che valea fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza daparte del condannato" o, al contrario, se in ragione della peculiaritàdella situazione accertata con le sentenze, possa ritenersi che già lerisorse destinate ad acquistare i beni in questione fossero diprovenienza illecita.4. Nel caso in esame, la distanza temporale esistente tra ladata di acquisizione dei cespiti (indicata nell’ordinanza impugnata nel2006 e 2008) e la data della sentenza di primo grado (non indicata,ma sicuramente successiva al biennio 2014-2015, data dicommissione dei reati contestati) (circa 6-7 anni) richiede, quindi, dieffettuare la verif ica sopra i l lustrata. La motivazione delprovvedimento impugnato non consente di affermare che tale verificasia stata compiuta. Insufficiente è l’affermazione, invero genericaperché disancorata dal riferimento a dati fattuali concreti daparametrare ai redditi leciti accertati, della inadeguatezza dei redditialla gestione e manutenzione dei beni; mancante è la valutazionedella vicenda nel suo complesso dal quale desumere, appunto, se lacondanna è relativa a condotta criminosa che, benché grave, siesaurisce nel lasso di tempo oggetto della contestazione o se, sullabase di altri elementi desumibili dagli atti, possa ritenersi che lacondanna sia rappresentativa di uno stile di vita e di una pericolositàsociale dalla quale desumere che, nonostante il lasso di tempointercorso tra l’acquisto dei cespiti e la data delle condanne, sia statorispettato il criterio della ragionevolezza temporale.5. Alla luce di quanto esposto, deve disporsi un annullamentodell’ordinanza impugnata affinché, nel giudizio di rinvio, si rinnovil'esame dell'opposizione in base ai principi sopra esposti e si dia contodelle verifiche condotte con idonea motivazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Napoli.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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