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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28614/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1.985

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], nata Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del P.G. per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, e avv. [OSCURATO:PERSONA]aVi0 [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso sia per l'accoglimento del proprio ricorso sia per la declaratoria di rigetto o inammissibilità del ricorso de P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 27 luglio 2017, che •aveva condannato, tra gli altri, all'esito di giudizio abbreviato, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati agli stessi ascritti.

In particolare, in primo grado risultavano le seguenti statuizioni di condanna: - Chiapparino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Salerno erano stati dichiarati responsabili del reato di cui al capo A) (in esso ricompreso il tentativo di falso di cui al capo B), e condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno; - [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui al capo A) (in esso ricompresi il tentativo di falso di cui al capo B e il falso ideologico di cui al capo C), e condannata alla pena di sei mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui al capo A) (in esso ricompresi il tentativo di falso di cui al capo B e il falso ideologico di cui al capo C), e condannata alla pena di sei mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A) (in esso ricompreso il tentativo di falso di cui al capo B e il falso ideologico di cui al capo C e E), e condannato alla pena di tre anni di reclusione; All'esito del giudizio di appello tali statuizioni erano riformate, in particolare con l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste e conseguente rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo A) in mesi quattro di reclusione e euro 600 di multa.

La sentenza confermava invece per il resto le statuizioni di primo grado.

1.1. Per quel che interessa il presente il procedimento, al capo A) era stato contestato ai suddetti imputati il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., art. 1 e 2

I. n. 475 del 1925, perché in concorso tra loro, presentavano o procuravano ad altri elaborati per le prove scritte per l'esame per l'abilitazione di avvocato nella sessione 2014/15.

In particolare, anche con la collaborazione di soggetti qualificati come esperti in materia giuridicaiavevano creato un gruppo di lavoro (formato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che riusciva ad introdurre illecitamente nei padiglioni dove si svolcievano gli esami gli elaborati che erano consegnati ai candidati coinvolti nella vicenda delittuosa (tra i quali per quel che interessa in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Salerno), a sua- volta sponsorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], che li utilizzavano per la redazione dei propri elaborati (16-18 dicembre 2014).

Al capo E) era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 318, 321 cod. pen. perché concordava con [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'Unità di controllo dell'Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia (A.SDI.SU Puglia), che quest'ultima avrebbe suggerito a studenti universitari, sanzionati in via amministrativa per la mendacità della dichiarazione ISEE, di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA], avvocato che poteva far ottenere loro con •una eccezione procedurale l'archiviazione del procedimento o la riduzione della sanzione, con l'intesa di corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] parte della parcella per ogni incarico procuratogli (nel dicembre 2014).

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e gli imputati indicati in epigrafe, a mezzo dei rispettivi difensori, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Ricorso del P.G. nei confronti [OSCURATO:PERSONA] limital:amente al capo E).

2.1.1. Vizio di motivazione.

La Corte di appello, dopo aver enucleato la sussistenza di tutti gli elementi tipici del reato contestato, è pervenuta illogicamente alla assoluzione dei suddetti imputati per tale capo.

Secondo la Corte di appello, la promessa non avrebbe superato la fase della mera ideazione, a fronte tuttavia di elementi che dimostravano che l'accordo corruttivo fosse effettivamente esistente: la [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza di ogni elemento del piano criminoso tanto da descriverne minuziosamente i dettagli al suo compagno (pag. 20, nota n. 22), quali l'entità del suo contributo causale, il prezzo del baratto individuato in modo preciso; vi era la convergenza di intenti (pag. 17, nota n. 19), avendo [OSCURATO:PERSONA] una compiuta conoscenza circa la scansione del piano criminoso.

2.1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 318 cod. peri.

La Corte di appello erroneamente ha escluso la consumazione della corruzione - che è fattispecie sganciata da una logica di formale sinallagma tra atto e retribuzione - sol perché gli imputati avrebbero deciso di sospendere l'esecuzione del suddetto accordo per dedicarsi ad altro progetto criminoso concomitante, nonché di riprenderlo terminato il ciclo delle prove di esame.

2.2. Ricorsi di Chiapparino, [OSCURATO:PERSONA] e Salerno, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. bis cod. pen.La Corte di appello ha omesso di analizzare in concreto le modalità di estrinsecazione della condotta e di porre l'accento sul grado di offensività delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dalla condotta criminosa posta in essere, in tal modo confondendo l'offensività astratta da quella in concreto e valutando soltanto le conseguenze derivanti dalla concessione del beneficio (non prevista dal legislatore).

La sentenza impugnata ha ritenuto così dirimente in senso ostativo la tutela della genuinità degli elaborati, ma in tal modo non fa altro che richiamare la finalità generale posta a presidio della norma incrinninatrice.

Parimenti la valorizzazione della circostanza di essersi i ricorrenti avvalsi della organizzazione per superare gli esami, nulla aggiunge alla tipicità del reato contestato.

Inoltre, non sono state contestate ai ricorrenti eventuali forme associative e la stigmatizzazione in termini di gravità della tipologia di esame introduce un elemento inedito della norma, né può sostenersi che l'offesa alla genuinità dell'esame di avvocato sia più grave di quella di altre professioni.

In definitiva la Corte di appello si è limitata ad un'analisi astratta e testuale.

2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 125, 530, 546 cod. proc. pen. e agli artt. 110 cod. pen. e 1 e 2

I. n. n. 475 del 1925.

La Corte di appello, a fronte dei motivi di appello sulla ritenuta responsabilità dell'imputata - che si trascrivono integralmente nell'atto di ricorso -, ha pedissequamente replicato la sentenza di primo grado senza tener conto delle censure difensive.

In particolare, va segnalato come la ricorrente si sia limitata ad una segnalazione dei candidati alla Laquale, ma non è stato dimostrato che con quest'ultima vi fosse un preventivo accordo che ne avrebbe addirittura rafforzato l'intento criminale.

Tale prova doveva essere ancor più dirimente posto che non risulta alcuna finalità di lucro né sono stati rinvenuti o sequestrati elaborati destinati ai candidati raccomandati.

La Corte di appello ha superato queste carenze probatorie ricorrendo a mere supposizioni congetturali.

2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

La motivazione sul punto è erronea ed illogica, in quanto non si è esaminata la singola posizione della ricorrente, ma il fatto complessivamente, sulla base delle condotte realizzate da altri, alle quali la stessa imputata risulta del tutto estranea.In tal modo nei reati plurisoggettivi non verrebbe mai in applicazione a favore del concorrente la causa di non punibilità, venendo la posizione del singolo sommata e parificata a quella degli altri.

2.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 125 e 546 cod. proc. pen.

La Corte di appello in punto di dosimetria della pena non ha affrontato il motivo di appello - che si trascrive in calce al ricorso - che aveva un evidente pregio per la riduzione della pena.

2.4. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]('o [OSCURATO:PERSONA].

2.4.1. Vizio di motivazione con riferimento al capo A).

La Corte di appello si è limitata, come il giudice di primo grado, ad una semplice riproduzione testuale delle risultanze istruttorie con succinti commenti, carenti quanto al tema del dolo, devoluto dalla difesa, finendo per rendere una motivazione apodittica e tautologica su tale punto.

Le carenze del panorama istruttorio giustifica un annullamento senza rinvio.

Con riferimento in particolare alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia come la sussistenza del dolo risulti provato dalla Corte di appello in modo carente e illogico (per saltum), tenuto conto della parziale erosione da parte del giudice di appello del materiale probatorio utilizzato dal primo giudice in quanto ritenuto non pertinente ai fatti, ma che costituiva l'asse portante del ragionamento colpevolizzante a carico della ricorrente.

Residua soltanto come prova un'unica conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre Laquale, che non è stata tuttavia esaminata dai giudici di merito alla luce dei criteri di cui all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. e non è stato chiarito perché essa avesse ad oggetto l'operato illecito della ricorrente.

La motivazione si presenta pertanto apodittica quanto al risultato finale che intende trarre in punto di dolo.

La Corte di appello ha ravvisato in chiave di rilevanza dolosa nelle circostanze che la ricorrente avesse messo a disposizione la casa coniugale per la redazione dei pareri e avesse partecipato alla redazione degli stessi, che peraltro attengono all'elemento materiale.

Resta pertanto non accertato come dedotto in appello se la ricorrente fosse cosciente e consapevole della destinazione degli elaborati.

La Corte di appello non ha fornito risposta al rilievo difensivo - definito apoditticamente inconferente - sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], che ha fornito ampia collaborazione alle indagini ed era stretto referente della Laquale, non avesse fatto cenno ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Neppure poteva rispondere al tema difensivo la circostanza valorizzata dalla Corte di appello della collaborazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Collella alla redazione degli elaborati con le coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rilevava in chiave di elemento materiale (non dedotto dalla difesa) ma non di quello soggettivo, finendo per ritenere accertato il dolo in re ipsa.

In modo irragionevole rispetto alla eliminazione dal quadro probatorio della conversazione sulla fotocopiatrice (perché pertinente ad altra vicenda, oggetto di assoluzione) è il richiamo ad essa a pag. 18„ nota n. 20.

La Corte di appello ha poi valorizzato a pag. 19 illogicamente un passaggio dell'appello, inserito soltanto ad colorandum in chiave ipotetica, non risultando dagli atti che i coniugi conoscessero i motivi dell'incontro della Laquale con il Santannaria, una volta lasciata la loro abitazione (visto il minimo cenno fatto nell'interrogatorio di Santamaria ai ricorrenti).

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], alle medesime illogicità della motivazione e al malgoverno dei criteri di cui all'ad. 192 cod. proc. pen. di cui si è già detto, si aggiunge il fatto che gran parte della motivazione è dedicata alla [OSCURATO:PERSONA] e il resto ad entrambi i ricorrenti, senza alcunché di personalizzante relativo al predetto.

Quanto agli elementi valorizzati si pongono due conversazioni, illustrate come autoevidenti e che tuttavia nulla dimostrano in tema di dolo.

Anche in tal caso la Corte di appello ha apoditticamente definito inconferenti i rilievi difensivi.

2.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4, 266, 267, 270, 271, 191 cod. proc. pen., 1

I. n. 475 del 1925.

La Corte di appello ha erroneamente ritenuto utilizzabili le captazioni (unica fonte di prova), autorizzate per altri imputati e per il reato di corruzione, anche per il reato di cui all'ad. 1

I. n. 475 del 1925„ la cui pena edittale massima è di un anno.

Così disattendendo quanto stabilito dalle Sezioni Unite Cavallo del 2019.

Quanto alla prova di resistenza, non vi è riscontro che sia stata alterata la prova scritta e la ricorrente ha superato quella orale.

2.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 (rectius cod. proc. pen.), 62 -bis, 133 e 175 cod. pen.

La Corte di appello non ha affrontato i rilievi difensivi.

Il trattamento sanzionatorio e il diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen. sono del tutto slegati a precisi riferimenti al compendio probatorio (la perdurante intenzione di manipolare il risultato, vista nella specie che la ricorrente ha superato la prova orale) e ad elementi di positiva valutazione dell'ad. 133 cod. pen. e all'incensuratezza.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il 9 marzo 2022 una memoria per contrastare l'ammissibilità del ricorso del P.G. per difetto di specificità e perché vedente su censure di merito, quanto al primo motivo, perché manifestamente infondato e basato su questioni di merito, quanto al secondo motivo, e per sostenere comunque l'infondatezza in relazione al perfezionamento dell'accordo.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato 1'8 aprile 2022 una memoria, con la quale ha dedotto di aver richiesto con il ricorso principale l'estensione dei motivi proposti dagli altri ricorrenti e ha nuovamente illustrato i motivi già presentati, nonché ha presentato motivi nuovi di ricorso.

Secondo la ricorrente, tali ultimi motivi richiamano quelli anche già proposti dalle difese degli altri coimputati e hanno ad oggetto la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni in violazione degli artt. 4, 266, 267, 270, 271, 191 cod. proc. pen., 1

I. n. 475 del 1925, sulla base di sovrapponibili censure già declinate da altri ricorrenti e facendo valere la assenza di altre prove a carico. 5.

Il nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.

A. F. M. Triggiani, ha presentato il 19 aprile 2022 una memoria, con quale ha ulteriormente illustrato la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata con il primo motivo di ricorso, ribadendo la rilevanza del vizio; ha evidenziato come la sentenza impugnata sia priva di motivazione rispetto ai rilievi sollevati con l'appello; ha indicato i vizi sulla scelta del trattamento sanzionatorio e sul diniego della non menzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile il ric:orso proposto dal Procuratore generale.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente mira in definitiva a contestare soltanto la ricostruzione "in fatto" della vicenda delittuosa, non riuscendo ad evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento che ha portato la Corte di appello all'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il capo E).

La Corte di appello ha infatti ritenuto che il quadro probatorio non consentisse di ricostruire in termini di certezza il perfezionamento dell'accordo corruttivo tra costui e la [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine la sentenza impugnata ha ritenuto significativa a disarticolare il ragionamento probatorio della sentenza di primo grado la circostanza dell'incontro "chiarificatore" in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto lumi ad un finanziere circa le modalità del sistema sanzionatorio (così appurando che non era soltanto il suo ufficio a gestire la sanzione inflitta agli studenti): tale incontro, posto dal primo Giudice a valle del patto, dimostrava invece che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse all'epoca ancora in grado di offrire al [OSCURATO:PERSONA] quel supporto tecnico necessario per dar corpo all'accordo corruttivo nel quale articolare le sue richieste (tanto da ritenere necessario un successivo incontro con il finanziere per meglio comprendere il meccanismo sanzionatorio).

Riscontro a tali considerazioni era dato dal fatto che al di là di quel primo colloquio non era seguito alcun ulteriore incontro.

Ebbene a fronte di tali argomentazioni, il ricorso mira soltanto a valorizzare circostanze fattuali, tratte dal compendio probatorio, per sovvertire la valutazione offerta dalla Corte di appello, senza un reale confronto critico con le ragioni dell'assoluzione per dimostrarne la infondatezza.

1.2. Il secondo motivo finisce per essere aspecifico, avendo la Corte di appello escluso la conclusione del patto corruttivo.

2. Sono da ritenersi complessivamente infondati i ricorsi proposti dalle parti private.

3. Non è ravvisabile la violazione di legge denunciata dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Salerno.

3.1. La ratio e gli elementi strutturali dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono stati ricostruiti dalla Suprema Corte con i vari arresti delle Sezioni Unite n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595, e n. 13631 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659.

Il suo scopo primario è «quello di espundere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo»: «ilì fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per affermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione» (Sez.

U, n. 13681 del 2016, cit.) La ragione della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. sta dunque non nell'inoffensività del fatto, ma nella inopportunità della sua punizione, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa, a fronte di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.

Il legislatore ha «da un lato compiuto una graduazione qualitativa astratta, basata sulla natura e sull'entità della pena, e vi ha aggiunto un elemento di impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo all'abitualità o meno del comportamento.

Dall'altro ha demandato al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza.

Ha limitato, infine, la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità: motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima, ecc.

Da tale connotazione emerge [che] l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno,, alla colpevolezza» alla luce dell'art. 133, primo comma, cod. pen. (Sez.

U, n. 13682 del 2016, cit.).

Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta — che ben può presentare elementi di giudizio di segno opposto da soppesare o bilanciare prudentemente - e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto.

Non esiste infatti un'offesa . tenue o grave in chiave archetipica.

E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez.

U, n. 13681 del 2016, cit.).

Così la condotta viene in considerazione nelle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno d pena.

Anche nella ponderazione dell'entità del danno o del pericolo, va compiuta una valutazione "mirata" mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze.

La valutazione inerente all'entità del danno o del pericolo non è quindi da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto (Sez.

U, n. 13681 del 2016, cit.).

Anche per i reati di pericolo, va apprezzato in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato (Sez.

U, n. 13681 del 2016, cit.).

3.2. Declinati questi principi al caso in esame, va osservato che la Corte di appello ha fatto riferimento per escludere l'applicazione ai ricorrenti della suddetta causa di non punibilità a vari argomenti giustificativi alcuni dei quali effettivamente ultronei e poco significativi.

Peraltro, la valutazione sulla non tenuità del fatto viene comunque a riposare su considerazioni non censurabili là dove ha valorizzato in senso ostativo le concrete manifestazioni della condotta e il contesto in cui la stessa si è estrinsecata e il concreto impatto pregiudizievole da essa derivante.

La Corte di appello ha infatti evidenziato come la condotta tipica del reato (segnatamente la presentazione in un pubblico esame di elaborati redatti da altri) fosse stata realizzata con modalità particolarmente gravi, posto che i ricorrenti si era avvalsi di una organizzazione ("il gruppo di lavoro") per conseguire il superamento dell'esame (tale gruppo si occupava non solo di preparare gli elaborati in tempo reale rispetto alla dettatura delle tracce, ricevute via whatsapp dai candidati, ma anche di far pervenire gli elaborati ai candidati, attraverso il concorso illecito del segretario aggiunto della commissione di esame); come tale condotta avesse determinato per il contesto in cui si era realizzata non solo la caduta di credibilità dell'intero esame forense tenuto nel distretto di Bari, ma anche il rischio, scongiurato per l'intervento tempestivo della Guardia di Finanza, dell'annullamento dell'intero concorso.

Si tratta di valutazioni che risultano in linea sia con la ricostruzione dei fatti accertata in sede di merito sia con le enunciazioni di principio sopra riportate.

4. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue.

4.1. Preliminarmente, sono da ritenere inammissibili i motivi nuovi proposti dalla ricorrente.

In primo luogo, va rammentato che la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (tra le tante, Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294).

La nozione di "punto" è stata precisata da tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte (per tutte, Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239): esso attiene a tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: di talché, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio.

Muovendo da tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non connessa ai punti già oggetto del ricorso principale la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni allorché la relativa questione non sia stata proposta con l'atto di ricorso principale (Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Rv. 232406; in senso conf.tra tante, da ultimo, Sez. 6, n. 31221 del 25/05/2021; SeZ. 6, n. 30130 del 20/05/2021).

Quindi l'eccezione proposta dalla ricorrente solo con i motivi nuovi non è ammissibile, considerato che la invocata sentenza "Cavallo" (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395) era preesistente alla sentenza impugnata.

In secondo luogo, quanto all'effetto estensivo invocato dalla ricorrente, va rammentato che l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, ma non attribuisce all'imputato non impugnante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione (tra le altre, Sez. 2, n. 2349 del 10/01/2006, Rv. 233152; Sez. 5, n. 191 del 2000, Rv. 218068).

Nella specie, come si dirà di seguito, non è stata accolta l'eccezione proposta da altri ricorrenti in ordine alla questione della inutilizzabilità delle captazioni.

Risulta pertanto precluso l'esame del punto sottoposto dalla difesa con i motivi aggiunti.

E' appena il caso di aggiungere, al di là della preclusione, che la formulazione stessa della eccezione, consistente nella sola enunciazione dei principi delle Sezioni Unite "Cavallo", non può consentire a questa Corte di rilevare d'ufficio la inutilizzabilità delle intercettazioni (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328).

Non essendo dirimenti le motivazioni della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), sollevata in sede di appello dalla sola imputata [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad affrontare il solo profilo della nozione di procedimento "diverso", era necessaria l'indicazione e l'allegazione dei dati fattuali per la rilevazione effettiva del vizio (in particolare quanto all'identificazione del "reato emerso nel corso dell'intercettazione" che ha dato origine all'originaria iscrizione della notizia di reato del diverso procedimento, ben potendo lo stesso essere poi diversamente qualificato).

4.2. Quanto al primo motivo, va evidenziata la genericità della modalità espositiva di gran parte del medesimo motivo, in quanto limitata alla pedissequa esposizione del gravame di appello.

In tal modo la ricorrente ha incaricato la Corte di legittimità di stabilire in quale modo la sentenza impugnata non abbia risposto ai motivi di appello e quindi senza esporre in modo preciso la decisività del negletto gravame rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.Con riferimento ai temi di censura che risultano invece esposti, il motivo è complessivamente infondato.

La Corte di appello ha infatti adeguatamente risposto ad essi.

Ha preliminarmente richiamato la motivazione del primo giudice che aveva accertato come la ricorrente non si fosse limitata alla sola segnalazione dei candidati, ma che fosse consapevole della organizzazione illecita ideata dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] (la sera prima della prova, la ricorrente si era informata sulla difficoltà della traccia, ricevendo rassicurazioni sulla riuscita dell'operazione e complimentandosi con quest'ultima; inoltre la ricorrente, a fronte delle lamentele della figlia della Laquale (:lell'esiguo compenso che le avrebbe elargito quest'ultima per i "tre giorni", aveva preso le difese della madre) per poi passare in rassegna le censure avanzate con l'appello, volte a dimostrare l'estraneità della ricorrente alla vicenda criminale sottesa (valorizzando in particolare il mero silenzio nella conversazione con la figlia della Laquale e la mancanza di prove di contatti e di documentazione a suo carico).

La risposta a tali censure non appare manifestamente illogica, in quanto la Corte di appello da un lato ha evidenziato come l'analisi proposta dalla difesa fosse volta a parcellizzare ed isolare alcuni degli elementi utilizzati dal primo giudice, che evidentemente andavano letti congiuntamente, e dall'altro ha ripercorso le evidenze probatorie, che convergevano nel far ritenere la ricorrente coinvolta consapevolmente nel meccanismo illecito portato avanti dalla Laquale.

Elementi che in questa sede la ricorrente contrasta in modo aspecifico, reiterando le critiche di appello che la Corte di appello ha affrontato o formulando generiche censure oppositive (isolando ancora una volta i singoli dati probatori).

4.3. In ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si rinvia ai principi richiamati al §

3.1. del considerato in diritto.

La Corte di appello ha effettuato una valutazione sul punto rispettosa delle enunciazioni di principio sulla causa di non punibilità in esame, in quanto la condotta in concreto realizzata dalla ricorrente, se pur non aveva visto la stessa partecipare alla materiale predisposizione e consegna degli elaborati ai candidati, si era manifestata in modalità comunque gravi (era colei che aveva segnalato i candidati da favorire e si era interessata all'andamento delle operazioni illecite, in tal modo condividendo e rafforzando gli intenti degli altri coimputati).

La Corte di appello ha valorizzato quindi la condotta tenuta in concreto dalla ricorrente e non le modalità del fatto sulla base di condotte realizzate da "altri".

4.4. Quanto alla pena, il motivo, oltre ad essere declinato in modo generico, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.La questione sottoposta dalla difesa con l'appello mirava ad isolare il comportamento della ricorrente da quella degli altri imputati e contestare la mancanza di motivazione sul minimo edittale.

A tali questioni la Corte di appello ha risposto adeguatamente e senza incorrere in vizi rilevanti in questa sede, posto che ha utilizzato, per stabilire la proporzionalità della pena, la motivazione in ordine alla gravità della condotta tenuta dalla ricorrente, di cui si è detto al paragrafo che precede.

5. Non può essere accolto neppure il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1. Quanto alla prova del dolo, va rammentato sul piano generale che tale prova può essere desunta anche dalle modalità di realizzazione della condotta che possono rivelare l'elemento psicologico.

Si è affermato che la prova dell'elemento soggettivo, laddove costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, c:on processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto (in tema di truffa, Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; in terna di calunnia, Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Rv. 259336).

Quindi il ragionamento, per quanto sintetico, esposto dalla Corte di appello - che sulle modalità della partecipazione della ricorrente alla condotta delittuosa ha tratto la prova del dolo - è in linea con il suddetto principio di diritto e non appare manifestamente non illogico.

Va premesso che la difesa con l'appello non aveva contestato - come ha sottolineato la Corte di appello - la partecipazione di entrambi i coniugi al "gruppo di lavoro" (si legge nell'appello: "non è dubbio che essi costituissero il c.d. gruppo di lavoro").

La Corte di appello per la prova del dolo ha in particolare valorizzato le seguenti evidenze: la ricorrente aveva partecipato alla redazione degli elaborati con coloro che erano pienamente coinvolti nel meccanismo illecito, fornendo loro la base logistica e la disponibilità (di cui si era fatta portatrice la [OSCURATO:PERSONA]) a modificare i pareri prima della consegna ai candidati; era inverosimile la tesi difensiva che tale collaborazione fosse destinata ad un controllo "postumo" dei temi (era stata offerta infatti dalla ricorrente in un momento concomitante allo svolgimento delle prove di esame e prima che la Laquale, uscita dalla abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], si recasse presso i padiglioni della Fiera per incontrare il segretario Santannaria, incaricato di smistare i pareri).

In questa prospettiva, appare corretto il riferimento fatto dalla Corte di appello _- alla tesi difensiva, che per contrastare l'univoca direzione della collaborazione / apprestata dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva ipotizzato una lettura alternativa.

Tesi che la Corte di appello ha puntualmente escluso, in punto di fatto.

Quanto alle altre critiche versate nel ricorso, le stesse si devono ritenere precluse in questa sede.

Una volta dimostrata la partecipazione consapevole della ricorrente al "gruppo di lavoro" non appare dirimente che Santarnaria non abbia menzionato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In ordine alla lettura della captazione tra le due donne„ va rilevato che la stessa non era stata contrastata dalla difesa con l'appello ed è inammissibile in questa sede il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 1.92 cod. proc. pen., per censurare la erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

6. Infondato è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla partecipazione del ricorrente al "gruppo di lavoro" valgono le medesime osservazioni fatte per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], posto che la Corte di appello ha affrontato i loro comuni rilievi congiuntamente.

E' appena il caso di rilevare che i dati fattuali della partecipazione del ricorrente al "gruppo di lavoro" non erano stati contestati dalla difesa con l'appello e risultavano in primo grado arricchiti da ulteriori dati significativi del suo consapevole coinvolgimento nell'attività illecita (sentenza primo grado, pag. 18, in cui si dà atto che la Laquale comunicava a Collella via whatt:App la traccia n. 2; pag. 28 in cui Laquale comunicava a [OSCURATO:PERSONA] "là stanno dettando").

7. Va parimenti rigettato anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lambisce la inammissibilità.

7.1. Quanto alla questione della inutilizzabilità delle intercettazioni, l'eccezione è formulata in modo generico.

Per la posizione della ricorrente la prova della sua responsabilità si fonda su consistenti dati tratti da fonti diverse dalle captazioni, come illustra la Corte di appello e come si evince dalla sentenza di primo grado primo grado.

La ricorrente era tenuta pertanto a illustrare la decisività del vizio dedotto (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

E' sufficiente rilevare dalla sentenza di primo grado richiamata dalla Corte di appello che il nome della [OSCURATO:PERSONA] era emerso dall'operazione di polizia giudiziaria di pedinamento del Santamaria alla Fiera del Levante, dove gli erano state sequestrate due buste (con quattro esemplari di elaborati per le prove scritte), una delle quali recava il nome "[OSCURATO:PERSONA]"; che Santannaria aveva spontaneamente riferito che tali elaborati erano stati a lui consegnati da [OSCURATO:PERSONA]; che presspy la Laquale erano stati rinvenuti documenti relativi alla prova di esame di avvocato di quella sessione; che Santamaria aveva confessato l'addebito, quanto al suo ruolo di supporto alla Laquale per "aiutare" taluni candidati a superare l'esame in questione e che le buste sequestrate erano destinate appunto a tale meccanismo, da lui svolto anche nei giorni precedenti; che gli elaborati dei candidati agevolati dal gruppo si presentavano pressoché identici, a dimostrazione della loro utilizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Una volta provato quindi che la [OSCURATO:PERSONA] era stata destinataria degli -elaborati nelle sessioni di esame e che li ha utilizzati, era irrilevante, come rileva la Corte territoriale, che abbia superato la prova orale.

7.2. Non può essere accolto il secondo motivo.

Va premesso che la ricorrente aveva motivato tutte le richieste sul trattamento sanzionatorio (attenuanti nella massima estensione; minimo della pena, applicazione di sanzione sostitutiva e non menzione) sull'unica complessiva ragione della modestia del fatto e della incensuratezza della ricorrente, che "certamente per le sue qualità morali e personali si è già reinserita".

A fronte di queste censure, la risposta fornita dalla Corte di appello sulla dosimetria della pena è ampiamente adeguata, in quanto sostenuta da valutazioni non manifestamente illogiche (in particolare ha valorizzato la intensità del dolo, manifestata dalla ricorrente nella consegna degli elaborati).

Quanto alla non menzione, il motivo è implicitamente affrontato dalla Corte di appello nell'esaminare sia il profilo della gravità della condotta ai fini della pena sia quello della assenza di qualsivoglia di resipiscenza ai fini del giudizio prognostico per la sostituzione della pena (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244).

8. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso del Procuratore generale va dichiarato inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1.985 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], nata Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del P.G. per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, e avv. [OSCURATO:PERSONA]aVi0 [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso sia per l'accoglimento del proprio ricorso sia per la declaratoria di rigetto o inammissibilità del ricorso de P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 27 luglio 2017, che •aveva condannato, tra gli altri, all'esito di giudizio abbreviato, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati agli stessi ascritti. In particolare, in primo grado risultavano le seguenti statuizioni di condanna: - Chiapparino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Salerno erano stati dichiarati responsabili del reato di cui al capo A) (in esso ricompreso il tentativo di falso di cui al capo B), e condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno; - [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui al capo A) (in esso ricompresi il tentativo di falso di cui al capo B e il falso ideologico di cui al capo C), e condannata alla pena di sei mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui al capo A) (in esso ricompresi il tentativo di falso di cui al capo B e il falso ideologico di cui al capo C), e condannata alla pena di sei mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A) (in esso ricompreso il tentativo di falso di cui al capo B e il falso ideologico di cui al capo C e E), e condannato alla pena di tre anni di reclusione; All'esito del giudizio di appello tali statuizioni erano riformate, in particolare con l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste e conseguente rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo A) in mesi quattro di reclusione e euro 600 di multa. La sentenza confermava invece per il resto le statuizioni di primo grado. 1.1. Per quel che interessa il presente il procedimento, al capo A) era stato contestato ai suddetti imputati il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., art. 1 e 2 I. n. 475 del 1925, perché in concorso tra loro, presentavano o procuravano ad altri elaborati per le prove scritte per l'esame per l'abilitazione di avvocato nella sessione 2014/15. In particolare, anche con la collaborazione di soggetti qualificati come esperti in materia giuridicaiavevano creato un gruppo di lavoro (formato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che riusciva ad introdurre illecitamente nei padiglioni dove si svolcievano gli esami gli elaborati che erano consegnati ai candidati coinvolti nella vicenda delittuosa (tra i quali per quel che interessa in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Salerno), a sua- volta sponsorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], che li utilizzavano per la redazione dei propri elaborati (16-18 dicembre 2014). Al capo E) era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui agli artt. 318, 321 cod. pen. perché concordava con [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'Unità di controllo dell'Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] della Regione Puglia (A.SDI.SU Puglia), che quest'ultima avrebbe suggerito a studenti universitari, sanzionati in via amministrativa per la mendacità della dichiarazione ISEE, di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA], avvocato che poteva far ottenere loro con •una eccezione procedurale l'archiviazione del procedimento o la riduzione della sanzione, con l'intesa di corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] parte della parcella per ogni incarico procuratogli (nel dicembre 2014). 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari e gli imputati indicati in epigrafe, a mezzo dei rispettivi difensori, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso del P.G. nei confronti [OSCURATO:PERSONA] limital:amente al capo E). 2.1.1. Vizio di motivazione. La Corte di appello, dopo aver enucleato la sussistenza di tutti gli elementi tipici del reato contestato, è pervenuta illogicamente alla assoluzione dei suddetti imputati per tale capo. Secondo la Corte di appello, la promessa non avrebbe superato la fase della mera ideazione, a fronte tuttavia di elementi che dimostravano che l'accordo corruttivo fosse effettivamente esistente: la [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza di ogni elemento del piano criminoso tanto da descriverne minuziosamente i dettagli al suo compagno (pag. 20, nota n. 22), quali l'entità del suo contributo causale, il prezzo del baratto individuato in modo preciso; vi era la convergenza di intenti (pag. 17, nota n. 19), avendo [OSCURATO:PERSONA] una compiuta conoscenza circa la scansione del piano criminoso. 2.1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 318 cod. peri. La Corte di appello erroneamente ha escluso la consumazione della corruzione - che è fattispecie sganciata da una logica di formale sinallagma tra atto e retribuzione - sol perché gli imputati avrebbero deciso di sospendere l'esecuzione del suddetto accordo per dedicarsi ad altro progetto criminoso concomitante, nonché di riprenderlo terminato il ciclo delle prove di esame. 2.2. Ricorsi di Chiapparino, [OSCURATO:PERSONA] e Salerno, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. bis cod. pen.La Corte di appello ha omesso di analizzare in concreto le modalità di estrinsecazione della condotta e di porre l'accento sul grado di offensività delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dalla condotta criminosa posta in essere, in tal modo confondendo l'offensività astratta da quella in concreto e valutando soltanto le conseguenze derivanti dalla concessione del beneficio (non prevista dal legislatore). La sentenza impugnata ha ritenuto così dirimente in senso ostativo la tutela della genuinità degli elaborati, ma in tal modo non fa altro che richiamare la finalità generale posta a presidio della norma incrinninatrice. Parimenti la valorizzazione della circostanza di essersi i ricorrenti avvalsi della organizzazione per superare gli esami, nulla aggiunge alla tipicità del reato contestato. Inoltre, non sono state contestate ai ricorrenti eventuali forme associative e la stigmatizzazione in termini di gravità della tipologia di esame introduce un elemento inedito della norma, né può sostenersi che l'offesa alla genuinità dell'esame di avvocato sia più grave di quella di altre professioni. In definitiva la Corte di appello si è limitata ad un'analisi astratta e testuale. 2.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 125, 530, 546 cod. proc. pen. e agli artt. 110 cod. pen. e 1 e 2 I. n. n. 475 del 1925. La Corte di appello, a fronte dei motivi di appello sulla ritenuta responsabilità dell'imputata - che si trascrivono integralmente nell'atto di ricorso -, ha pedissequamente replicato la sentenza di primo grado senza tener conto delle censure difensive. In particolare, va segnalato come la ricorrente si sia limitata ad una segnalazione dei candidati alla Laquale, ma non è stato dimostrato che con quest'ultima vi fosse un preventivo accordo che ne avrebbe addirittura rafforzato l'intento criminale. Tale prova doveva essere ancor più dirimente posto che non risulta alcuna finalità di lucro né sono stati rinvenuti o sequestrati elaborati destinati ai candidati raccomandati. La Corte di appello ha superato queste carenze probatorie ricorrendo a mere supposizioni congetturali. 2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La motivazione sul punto è erronea ed illogica, in quanto non si è esaminata la singola posizione della ricorrente, ma il fatto complessivamente, sulla base delle condotte realizzate da altri, alle quali la stessa imputata risulta del tutto estranea.In tal modo nei reati plurisoggettivi non verrebbe mai in applicazione a favore del concorrente la causa di non punibilità, venendo la posizione del singolo sommata e parificata a quella degli altri. 2.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 125 e 546 cod. proc. pen. La Corte di appello in punto di dosimetria della pena non ha affrontato il motivo di appello - che si trascrive in calce al ricorso - che aveva un evidente pregio per la riduzione della pena. 2.4. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]('o [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.1. Vizio di motivazione con riferimento al capo A). La Corte di appello si è limitata, come il giudice di primo grado, ad una semplice riproduzione testuale delle risultanze istruttorie con succinti commenti, carenti quanto al tema del dolo, devoluto dalla difesa, finendo per rendere una motivazione apodittica e tautologica su tale punto. Le carenze del panorama istruttorio giustifica un annullamento senza rinvio. Con riferimento in particolare alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia come la sussistenza del dolo risulti provato dalla Corte di appello in modo carente e illogico (per saltum), tenuto conto della parziale erosione da parte del giudice di appello del materiale probatorio utilizzato dal primo giudice in quanto ritenuto non pertinente ai fatti, ma che costituiva l'asse portante del ragionamento colpevolizzante a carico della ricorrente. Residua soltanto come prova un'unica conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la madre Laquale, che non è stata tuttavia esaminata dai giudici di merito alla luce dei criteri di cui all'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. e non è stato chiarito perché essa avesse ad oggetto l'operato illecito della ricorrente. La motivazione si presenta pertanto apodittica quanto al risultato finale che intende trarre in punto di dolo. La Corte di appello ha ravvisato in chiave di rilevanza dolosa nelle circostanze che la ricorrente avesse messo a disposizione la casa coniugale per la redazione dei pareri e avesse partecipato alla redazione degli stessi, che peraltro attengono all'elemento materiale. Resta pertanto non accertato come dedotto in appello se la ricorrente fosse cosciente e consapevole della destinazione degli elaborati. La Corte di appello non ha fornito risposta al rilievo difensivo - definito apoditticamente inconferente - sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], che ha fornito ampia collaborazione alle indagini ed era stretto referente della Laquale, non avesse fatto cenno ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Neppure poteva rispondere al tema difensivo la circostanza valorizzata dalla Corte di appello della collaborazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Collella alla redazione degli elaborati con le coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rilevava in chiave di elemento materiale (non dedotto dalla difesa) ma non di quello soggettivo, finendo per ritenere accertato il dolo in re ipsa. In modo irragionevole rispetto alla eliminazione dal quadro probatorio della conversazione sulla fotocopiatrice (perché pertinente ad altra vicenda, oggetto di assoluzione) è il richiamo ad essa a pag. 18„ nota n. 20. La Corte di appello ha poi valorizzato a pag. 19 illogicamente un passaggio dell'appello, inserito soltanto ad colorandum in chiave ipotetica, non risultando dagli atti che i coniugi conoscessero i motivi dell'incontro della Laquale con il Santannaria, una volta lasciata la loro abitazione (visto il minimo cenno fatto nell'interrogatorio di Santamaria ai ricorrenti). Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], alle medesime illogicità della motivazione e al malgoverno dei criteri di cui all'ad. 192 cod. proc. pen. di cui si è già detto, si aggiunge il fatto che gran parte della motivazione è dedicata alla [OSCURATO:PERSONA] e il resto ad entrambi i ricorrenti, senza alcunché di personalizzante relativo al predetto. Quanto agli elementi valorizzati si pongono due conversazioni, illustrate come autoevidenti e che tuttavia nulla dimostrano in tema di dolo. Anche in tal caso la Corte di appello ha apoditticamente definito inconferenti i rilievi difensivi. 2.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4, 266, 267, 270, 271, 191 cod. proc. pen., 1 I. n. 475 del 1925. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto utilizzabili le captazioni (unica fonte di prova), autorizzate per altri imputati e per il reato di corruzione, anche per il reato di cui all'ad. 1 I. n. 475 del 1925„ la cui pena edittale massima è di un anno. Così disattendendo quanto stabilito dalle Sezioni Unite Cavallo del 2019. Quanto alla prova di resistenza, non vi è riscontro che sia stata alterata la prova scritta e la ricorrente ha superato quella orale. 2.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 (rectius cod. proc. pen.), 62 -bis, 133 e 175 cod. pen. La Corte di appello non ha affrontato i rilievi difensivi. Il trattamento sanzionatorio e il diniego del beneficio ex art. 175 cod. pen. sono del tutto slegati a precisi riferimenti al compendio probatorio (la perdurante intenzione di manipolare il risultato, vista nella specie che la ricorrente ha superato la prova orale) e ad elementi di positiva valutazione dell'ad. 133 cod. pen. e all'incensuratezza. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il 9 marzo 2022 una memoria per contrastare l'ammissibilità del ricorso del P.G. per difetto di specificità e perché vedente su censure di merito, quanto al primo motivo, perché manifestamente infondato e basato su questioni di merito, quanto al secondo motivo, e per sostenere comunque l'infondatezza in relazione al perfezionamento dell'accordo. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato 1'8 aprile 2022 una memoria, con la quale ha dedotto di aver richiesto con il ricorso principale l'estensione dei motivi proposti dagli altri ricorrenti e ha nuovamente illustrato i motivi già presentati, nonché ha presentato motivi nuovi di ricorso. Secondo la ricorrente, tali ultimi motivi richiamano quelli anche già proposti dalle difese degli altri coimputati e hanno ad oggetto la inutilizzabilità degli esiti delle captazioni in violazione degli artt. 4, 266, 267, 270, 271, 191 cod. proc. pen., 1 I. n. 475 del 1925, sulla base di sovrapponibili censure già declinate da altri ricorrenti e facendo valere la assenza di altre prove a carico. 5. Il nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. A. F. M. Triggiani, ha presentato il 19 aprile 2022 una memoria, con quale ha ulteriormente illustrato la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata con il primo motivo di ricorso, ribadendo la rilevanza del vizio; ha evidenziato come la sentenza impugnata sia priva di motivazione rispetto ai rilievi sollevati con l'appello; ha indicato i vizi sulla scelta del trattamento sanzionatorio e sul diniego della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile il ric:orso proposto dal Procuratore generale. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente mira in definitiva a contestare soltanto la ricostruzione "in fatto" della vicenda delittuosa, non riuscendo ad evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento che ha portato la Corte di appello all'assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il capo E). La Corte di appello ha infatti ritenuto che il quadro probatorio non consentisse di ricostruire in termini di certezza il perfezionamento dell'accordo corruttivo tra costui e la [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine la sentenza impugnata ha ritenuto significativa a disarticolare il ragionamento probatorio della sentenza di primo grado la circostanza dell'incontro "chiarificatore" in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto lumi ad un finanziere circa le modalità del sistema sanzionatorio (così appurando che non era soltanto il suo ufficio a gestire la sanzione inflitta agli studenti): tale incontro, posto dal primo Giudice a valle del patto, dimostrava invece che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse all'epoca ancora in grado di offrire al [OSCURATO:PERSONA] quel supporto tecnico necessario per dar corpo all'accordo corruttivo nel quale articolare le sue richieste (tanto da ritenere necessario un successivo incontro con il finanziere per meglio comprendere il meccanismo sanzionatorio). Riscontro a tali considerazioni era dato dal fatto che al di là di quel primo colloquio non era seguito alcun ulteriore incontro. Ebbene a fronte di tali argomentazioni, il ricorso mira soltanto a valorizzare circostanze fattuali, tratte dal compendio probatorio, per sovvertire la valutazione offerta dalla Corte di appello, senza un reale confronto critico con le ragioni dell'assoluzione per dimostrarne la infondatezza. 1.2. Il secondo motivo finisce per essere aspecifico, avendo la Corte di appello escluso la conclusione del patto corruttivo. 2. Sono da ritenersi complessivamente infondati i ricorsi proposti dalle parti private. 3. Non è ravvisabile la violazione di legge denunciata dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Salerno. 3.1. La ratio e gli elementi strutturali dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono stati ricostruiti dalla Suprema Corte con i vari arresti delle Sezioni Unite n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595, e n. 13631 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659. Il suo scopo primario è «quello di espundere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo»: «ilì fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per affermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione» (Sez. U, n. 13681 del 2016, cit.) La ragione della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. sta dunque non nell'inoffensività del fatto, ma nella inopportunità della sua punizione, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa, a fronte di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole. Il legislatore ha «da un lato compiuto una graduazione qualitativa astratta, basata sulla natura e sull'entità della pena, e vi ha aggiunto un elemento di impronta personale, pure esso tipizzato, tassativo, relativo all'abitualità o meno del comportamento. Dall'altro ha demandato al giudice una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado della colpevolezza. Ha limitato, infine, la discrezionalità del giudizio escludendo alcune contingenze ritenute incompatibili con l'idea di speciale tenuità: motivi abietti o futili, crudeltà, minorata difesa della vittima, ecc. Da tale connotazione emerge [che] l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno,, alla colpevolezza» alla luce dell'art. 133, primo comma, cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 2016, cit.). Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta — che ben può presentare elementi di giudizio di segno opposto da soppesare o bilanciare prudentemente - e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Non esiste infatti un'offesa . tenue o grave in chiave archetipica. E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681 del 2016, cit.). Così la condotta viene in considerazione nelle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno d pena. Anche nella ponderazione dell'entità del danno o del pericolo, va compiuta una valutazione "mirata" mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze. La valutazione inerente all'entità del danno o del pericolo non è quindi da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto (Sez. U, n. 13681 del 2016, cit.). Anche per i reati di pericolo, va apprezzato in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato (Sez. U, n. 13681 del 2016, cit.). 3.2. Declinati questi principi al caso in esame, va osservato che la Corte di appello ha fatto riferimento per escludere l'applicazione ai ricorrenti della suddetta causa di non punibilità a vari argomenti giustificativi alcuni dei quali effettivamente ultronei e poco significativi. Peraltro, la valutazione sulla non tenuità del fatto viene comunque a riposare su considerazioni non censurabili là dove ha valorizzato in senso ostativo le concrete manifestazioni della condotta e il contesto in cui la stessa si è estrinsecata e il concreto impatto pregiudizievole da essa derivante. La Corte di appello ha infatti evidenziato come la condotta tipica del reato (segnatamente la presentazione in un pubblico esame di elaborati redatti da altri) fosse stata realizzata con modalità particolarmente gravi, posto che i ricorrenti si era avvalsi di una organizzazione ("il gruppo di lavoro") per conseguire il superamento dell'esame (tale gruppo si occupava non solo di preparare gli elaborati in tempo reale rispetto alla dettatura delle tracce, ricevute via whatsapp dai candidati, ma anche di far pervenire gli elaborati ai candidati, attraverso il concorso illecito del segretario aggiunto della commissione di esame); come tale condotta avesse determinato per il contesto in cui si era realizzata non solo la caduta di credibilità dell'intero esame forense tenuto nel distretto di Bari, ma anche il rischio, scongiurato per l'intervento tempestivo della Guardia di Finanza, dell'annullamento dell'intero concorso. Si tratta di valutazioni che risultano in linea sia con la ricostruzione dei fatti accertata in sede di merito sia con le enunciazioni di principio sopra riportate. 4. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue. 4.1. Preliminarmente, sono da ritenere inammissibili i motivi nuovi proposti dalla ricorrente. In primo luogo, va rammentato che la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (tra le tante, Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294). La nozione di "punto" è stata precisata da tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte (per tutte, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239): esso attiene a tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: di talché, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Muovendo da tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non connessa ai punti già oggetto del ricorso principale la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni allorché la relativa questione non sia stata proposta con l'atto di ricorso principale (Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Rv. 232406; in senso conf.tra tante, da ultimo, Sez. 6, n. 31221 del 25/05/2021; SeZ. 6, n. 30130 del 20/05/2021). Quindi l'eccezione proposta dalla ricorrente solo con i motivi nuovi non è ammissibile, considerato che la invocata sentenza "Cavallo" (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395) era preesistente alla sentenza impugnata. In secondo luogo, quanto all'effetto estensivo invocato dalla ricorrente, va rammentato che l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, ma non attribuisce all'imputato non impugnante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione (tra le altre, Sez. 2, n. 2349 del 10/01/2006, Rv. 233152; Sez. 5, n. 191 del 2000, Rv. 218068). Nella specie, come si dirà di seguito, non è stata accolta l'eccezione proposta da altri ricorrenti in ordine alla questione della inutilizzabilità delle captazioni. Risulta pertanto precluso l'esame del punto sottoposto dalla difesa con i motivi aggiunti. E' appena il caso di aggiungere, al di là della preclusione, che la formulazione stessa della eccezione, consistente nella sola enunciazione dei principi delle Sezioni Unite "Cavallo", non può consentire a questa Corte di rilevare d'ufficio la inutilizzabilità delle intercettazioni (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328). Non essendo dirimenti le motivazioni della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), sollevata in sede di appello dalla sola imputata [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad affrontare il solo profilo della nozione di procedimento "diverso", era necessaria l'indicazione e l'allegazione dei dati fattuali per la rilevazione effettiva del vizio (in particolare quanto all'identificazione del "reato emerso nel corso dell'intercettazione" che ha dato origine all'originaria iscrizione della notizia di reato del diverso procedimento, ben potendo lo stesso essere poi diversamente qualificato). 4.2. Quanto al primo motivo, va evidenziata la genericità della modalità espositiva di gran parte del medesimo motivo, in quanto limitata alla pedissequa esposizione del gravame di appello. In tal modo la ricorrente ha incaricato la Corte di legittimità di stabilire in quale modo la sentenza impugnata non abbia risposto ai motivi di appello e quindi senza esporre in modo preciso la decisività del negletto gravame rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.Con riferimento ai temi di censura che risultano invece esposti, il motivo è complessivamente infondato. La Corte di appello ha infatti adeguatamente risposto ad essi. Ha preliminarmente richiamato la motivazione del primo giudice che aveva accertato come la ricorrente non si fosse limitata alla sola segnalazione dei candidati, ma che fosse consapevole della organizzazione illecita ideata dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA] (la sera prima della prova, la ricorrente si era informata sulla difficoltà della traccia, ricevendo rassicurazioni sulla riuscita dell'operazione e complimentandosi con quest'ultima; inoltre la ricorrente, a fronte delle lamentele della figlia della Laquale (:lell'esiguo compenso che le avrebbe elargito quest'ultima per i "tre giorni", aveva preso le difese della madre) per poi passare in rassegna le censure avanzate con l'appello, volte a dimostrare l'estraneità della ricorrente alla vicenda criminale sottesa (valorizzando in particolare il mero silenzio nella conversazione con la figlia della Laquale e la mancanza di prove di contatti e di documentazione a suo carico). La risposta a tali censure non appare manifestamente illogica, in quanto la Corte di appello da un lato ha evidenziato come l'analisi proposta dalla difesa fosse volta a parcellizzare ed isolare alcuni degli elementi utilizzati dal primo giudice, che evidentemente andavano letti congiuntamente, e dall'altro ha ripercorso le evidenze probatorie, che convergevano nel far ritenere la ricorrente coinvolta consapevolmente nel meccanismo illecito portato avanti dalla Laquale. Elementi che in questa sede la ricorrente contrasta in modo aspecifico, reiterando le critiche di appello che la Corte di appello ha affrontato o formulando generiche censure oppositive (isolando ancora una volta i singoli dati probatori). 4.3. In ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si rinvia ai principi richiamati al § 3.1. del considerato in diritto. La Corte di appello ha effettuato una valutazione sul punto rispettosa delle enunciazioni di principio sulla causa di non punibilità in esame, in quanto la condotta in concreto realizzata dalla ricorrente, se pur non aveva visto la stessa partecipare alla materiale predisposizione e consegna degli elaborati ai candidati, si era manifestata in modalità comunque gravi (era colei che aveva segnalato i candidati da favorire e si era interessata all'andamento delle operazioni illecite, in tal modo condividendo e rafforzando gli intenti degli altri coimputati). La Corte di appello ha valorizzato quindi la condotta tenuta in concreto dalla ricorrente e non le modalità del fatto sulla base di condotte realizzate da "altri". 4.4. Quanto alla pena, il motivo, oltre ad essere declinato in modo generico, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.La questione sottoposta dalla difesa con l'appello mirava ad isolare il comportamento della ricorrente da quella degli altri imputati e contestare la mancanza di motivazione sul minimo edittale. A tali questioni la Corte di appello ha risposto adeguatamente e senza incorrere in vizi rilevanti in questa sede, posto che ha utilizzato, per stabilire la proporzionalità della pena, la motivazione in ordine alla gravità della condotta tenuta dalla ricorrente, di cui si è detto al paragrafo che precede. 5. Non può essere accolto neppure il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Quanto alla prova del dolo, va rammentato sul piano generale che tale prova può essere desunta anche dalle modalità di realizzazione della condotta che possono rivelare l'elemento psicologico. Si è affermato che la prova dell'elemento soggettivo, laddove costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, c:on processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto (in tema di truffa, Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; in terna di calunnia, Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Rv. 259336). Quindi il ragionamento, per quanto sintetico, esposto dalla Corte di appello - che sulle modalità della partecipazione della ricorrente alla condotta delittuosa ha tratto la prova del dolo - è in linea con il suddetto principio di diritto e non appare manifestamente non illogico. Va premesso che la difesa con l'appello non aveva contestato - come ha sottolineato la Corte di appello - la partecipazione di entrambi i coniugi al "gruppo di lavoro" (si legge nell'appello: "non è dubbio che essi costituissero il c.d. gruppo di lavoro"). La Corte di appello per la prova del dolo ha in particolare valorizzato le seguenti evidenze: la ricorrente aveva partecipato alla redazione degli elaborati con coloro che erano pienamente coinvolti nel meccanismo illecito, fornendo loro la base logistica e la disponibilità (di cui si era fatta portatrice la [OSCURATO:PERSONA]) a modificare i pareri prima della consegna ai candidati; era inverosimile la tesi difensiva che tale collaborazione fosse destinata ad un controllo "postumo" dei temi (era stata offerta infatti dalla ricorrente in un momento concomitante allo svolgimento delle prove di esame e prima che la Laquale, uscita dalla abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], si recasse presso i padiglioni della Fiera per incontrare il segretario Santannaria, incaricato di smistare i pareri). In questa prospettiva, appare corretto il riferimento fatto dalla Corte di appello _- alla tesi difensiva, che per contrastare l'univoca direzione della collaborazione / apprestata dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva ipotizzato una lettura alternativa. Tesi che la Corte di appello ha puntualmente escluso, in punto di fatto. Quanto alle altre critiche versate nel ricorso, le stesse si devono ritenere precluse in questa sede. Una volta dimostrata la partecipazione consapevole della ricorrente al "gruppo di lavoro" non appare dirimente che Santarnaria non abbia menzionato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In ordine alla lettura della captazione tra le due donne„ va rilevato che la stessa non era stata contrastata dalla difesa con l'appello ed è inammissibile in questa sede il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 1.92 cod. proc. pen., per censurare la erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 6. Infondato è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla partecipazione del ricorrente al "gruppo di lavoro" valgono le medesime osservazioni fatte per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], posto che la Corte di appello ha affrontato i loro comuni rilievi congiuntamente. E' appena il caso di rilevare che i dati fattuali della partecipazione del ricorrente al "gruppo di lavoro" non erano stati contestati dalla difesa con l'appello e risultavano in primo grado arricchiti da ulteriori dati significativi del suo consapevole coinvolgimento nell'attività illecita (sentenza primo grado, pag. 18, in cui si dà atto che la Laquale comunicava a Collella via whatt:App la traccia n. 2; pag. 28 in cui Laquale comunicava a [OSCURATO:PERSONA] "là stanno dettando"). 7. Va parimenti rigettato anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lambisce la inammissibilità. 7.1. Quanto alla questione della inutilizzabilità delle intercettazioni, l'eccezione è formulata in modo generico. Per la posizione della ricorrente la prova della sua responsabilità si fonda su consistenti dati tratti da fonti diverse dalle captazioni, come illustra la Corte di appello e come si evince dalla sentenza di primo grado primo grado. La ricorrente era tenuta pertanto a illustrare la decisività del vizio dedotto (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). E' sufficiente rilevare dalla sentenza di primo grado richiamata dalla Corte di appello che il nome della [OSCURATO:PERSONA] era emerso dall'operazione di polizia giudiziaria di pedinamento del Santamaria alla Fiera del Levante, dove gli erano state sequestrate due buste (con quattro esemplari di elaborati per le prove scritte), una delle quali recava il nome "[OSCURATO:PERSONA]"; che Santannaria aveva spontaneamente riferito che tali elaborati erano stati a lui consegnati da [OSCURATO:PERSONA]; che presspy la Laquale erano stati rinvenuti documenti relativi alla prova di esame di avvocato di quella sessione; che Santamaria aveva confessato l'addebito, quanto al suo ruolo di supporto alla Laquale per "aiutare" taluni candidati a superare l'esame in questione e che le buste sequestrate erano destinate appunto a tale meccanismo, da lui svolto anche nei giorni precedenti; che gli elaborati dei candidati agevolati dal gruppo si presentavano pressoché identici, a dimostrazione della loro utilizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Una volta provato quindi che la [OSCURATO:PERSONA] era stata destinataria degli -elaborati nelle sessioni di esame e che li ha utilizzati, era irrilevante, come rileva la Corte territoriale, che abbia superato la prova orale. 7.2. Non può essere accolto il secondo motivo. Va premesso che la ricorrente aveva motivato tutte le richieste sul trattamento sanzionatorio (attenuanti nella massima estensione; minimo della pena, applicazione di sanzione sostitutiva e non menzione) sull'unica complessiva ragione della modestia del fatto e della incensuratezza della ricorrente, che "certamente per le sue qualità morali e personali si è già reinserita". A fronte di queste censure, la risposta fornita dalla Corte di appello sulla dosimetria della pena è ampiamente adeguata, in quanto sostenuta da valutazioni non manifestamente illogiche (in particolare ha valorizzato la intensità del dolo, manifestata dalla ricorrente nella consegna degli elaborati). Quanto alla non menzione, il motivo è implicitamente affrontato dalla Corte di appello nell'esaminare sia il profilo della gravità della condotta ai fini della pena sia quello della assenza di qualsivoglia di resipiscenza ai fini del giudizio prognostico per la sostituzione della pena (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244). 8. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso del Procuratore generale va dichiarato inammissi
Sentenza Cassazione n. 28614/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris