Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20622/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 LAZZARA;2646 - controricorrente –avverso la sentenza n. 295/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 27/01/2023 R.G.N. 966/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14988/2023Numero di raccolta generale 20622/20261.

La Corte d’appello di Roma, riuniti i ricorsi iscritti ai nnDa.t a pubblicazione 18/06/2026r.g. 966/2021 e 1825/2021, proposti rispettivamente da Leggos.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 295/2023 haaccolto l’appello della società e, per l’effetto, in riforma delladecisione del Tribunale di Roma n. 8992/2020, ha rigettato ladomanda proposta in primo grado dalla lavoratrice.Quest’ultima aveva agito per l’accertamento della sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dinatura giornalistica con la società convenuta, deducendo di aversvolto, senza soluzione di continuità, attività riconducibili allafigura del redattore, con conseguente diritto all’inquadramentonel relativo livello professionale e al trattamento retributivoprevisto dal contratto collettivo di settore, nonché alrisarcimento dei danni asseritamente subiti.Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando l’esistenza diun rapporto di lavoro subordinato e condannando la società alpagamento di differenze retributive.2.

La Corte territoriale ha, invece, escluso la naturasubordinata del rapporto, rilevando, sulla base delle risultanzeistruttorie, ed in particolare delle deposizioni testimoniali e delladocumentazione acquisita, la mancanza degli elementi tipicidell’inserimento stabile della prestazione nell’organizzazioneaziendale e dell’obbligo di disponibilità tra una prestazione el’altra, ritenendo che l’attività svolta si fosse atteggiata neitermini di una collaborazione autonoma.3.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cuiha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]4.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie.Numero registro generale 14988/2023Numero sezionale 2646/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 20622/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione degli artt.115, 116 c.p.c. 3 2697 c.c. assumendo che la Corte territorialenon avrebbe proceduto ad una corretta ed adeguata valutazionedella documentazione prodotta - costituita, segnatamente, dacomunicazioni e-mail e messaggistica - che, a suo dire,dimostrerebbe lo svolgimento di attività riconducibili allasubordinazione.Il motivo è inammissibile.1.1.

Va premesso, al riguardo, che è da ritenersi inammissibilela mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatedall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di legge edell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto unatale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al finedi decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397 del2024).3.

Nella specie, tutte le censure, veicolate promiscuamentemediante il ricorso alla violazione di legge ed all’omesso esamedi fatti decisivi mirano, nella sostanza, ad una rivalutazioNnumee roin re gistro generale 14988/2023Numero sezionale 2646/2026fatto delle conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello chNeum dereo dvi era ccolta generale 20622/2026ritenersi inammissibile in sede di legittimità.

Data pubblicazione 18/06/2026Occorre rilevare che, a seguito della riformulazione dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, il sindacato dilegittimità sulla motivazione è oggi circoscritto alla sola ipotesidi omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,decisivo e oggetto di discussione tra le parti, restando estraneaal perimetro del vizio ogni censura attinente alla sufficienza oalla maggiore o minore persuasività della motivazione (Cass.,Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 22 settembre2014, n. 19881).Secondo il costante orientamento di questa Corte, per “fatto”deve intendersi un preciso accadimento ovvero una circostanzastorica specifica, e non già una questione o un puntocontroverso, né, tanto meno, un insieme di elementi istruttori ouna diversa ricostruzione del materiale probatorio (Cass. n.21439 del 2015; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 22397 del2019).Ne consegue che l’omesso esame di elementi istruttori, inquanto tali, non è di per sé riconducibile al paradigmanormativo, ove il fatto storico cui essi si riferiscono sia statocomunque preso in considerazione dal giudice di merito (Cass.n. 9253 del 2017; Cass. n. 27415 del 2018).2.Nel caso in esame, la censura non individua un fatto storicospecifico il cui esame sarebbe stato del tutto omesso, ma sirisolve, piuttosto, nella prospettazione di una diversa letturadelle risultanze istruttorie.Con il promiscuo riferimento agli artt. 360, co.

I, n. 5, 115 e 116c.p.c. e 2697 c.c., la parte ricorrente assume, infatti, che laNumero registro generale 14988/2023documentazione prodotta - costituita da numeroseN umero sezionale 2646/2026Numero di raccolta generale 20622/2026comunicazioni e-mail e da altra messaggistica - sarebbe idoneDaat a pubblicazione 18/06/2026a dimostrare lo svolgimento di attività tipiche della cd.

“cucinaredazionale”, quali la titolazione degli articoli, l’inserimento e lagestione dei contenuti e, più in generale, una partecipazioneall’organizzazione del lavoro incompatibile con la naturaautonoma del rapporto.Tale prospettazione, tuttavia, come è evidente, non individuaun fatto storico in senso tecnico, ma si limita a valorizzare unapluralità di elementi istruttori al fine di sollecitare una diversaricostruzione del fatto rispetto a quella operata dal giudice dimerito.3.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, per contro,che la Corte territoriale ha espressamente preso in esame ladocumentazione richiamata dalla ricorrente, ponendola araffronto con le prove testimoniali e pervenendo, all’esito di unavalutazione complessiva, alla conclusione che tali elementi nonfossero idonei a dimostrare la sussistenza degli indici tipici dellasubordinazione.In particolare, il giudice di appello ha qualificato lecomunicazioni richiamate come espressione del potere dicontrollo del committente sul risultato della prestazione,ritenuto compatibile con un rapporto di collaborazione,escludendo che esse potessero dimostrare l’inserimento stabiledella lavoratrice nell’organizzazione aziendale ovvero un obbligodi disponibilità tra una prestazione e l’altra.Deve, pertanto, escludersi che la Corte territoriale abbia omessol’esame del fatto dedotto, avendolo, al contrario,espressamente considerato e valutato, sia pure in senso nonconforme alle aspettative della parte ricorrente.La censura si risolve, dunque, in una richiesta di rivalutaNzuimoenroe re gistro generale 14988/2023Numero sezionale 2646/2026del materiale probatorio, non consentita in sede di legittNimumeitroà d.i raccolta generale 20622/20264.Né la censura è idonea a configurare una autonoma violazionDeat a pubblicazione 18/06/2026degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, secondo l’insegnamentodelle Sezioni Unite, tale violazione è configurabile soltanto oveil giudice abbia posto a fondamento della decisione prove nondedotte dalle parti ovvero abbia disatteso prove legali oricorre nel caso in cui si contesti, come nella specie, il modo incui il giudice ha esercitato il proprio prudente apprezzamento(Cass., Sez.

Un., 30 settembre 2020, n. 20867).Parimenti, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.,posto che tale vizio è configurabile esclusivamente nell’ipotesiin cui il giudice abbia errato nell’individuazione della parteonerata della prova, e non già quando venga censurata lavalutazione del materiale probatorio acquisito come avviene nelcaso di specie (Cass. n. 24434 del 2016; Cass. n. 15107 del2013).Non assume, infine, rilievo la mancata produzione del contrattocollettivo di riferimento, eccepita dalla parte controricorrente,trattandosi, nel caso che qui ne occupa, di ricorso fondatoessenzialmente sul vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.(anche se in combinato disposto con gli artt. 115, 116 e 2697c.c.) che non implica alcuna questione di interpretazione oapplicazione di disposizioni collettive, ma attieneesclusivamente alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamentodelle prove.5.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’appaNruemnertoe re gistro generale 14988/2023Numero sezionale 2646/2026deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di leNgumgeero, d di rai ccolta generale 20622/2026mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa uDnat a pubblicazione 18/06/2026fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476del 2021).Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente allarifusione in favore della parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 4500,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 14988/2023Numero sezionale 2646/2026Numero di raccolta generale 20622/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 LAZZARA;2646 - controricorrente –avverso la sentenza n. 295/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 27/01/2023 R.G.N. 966/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14988/2023Numero di raccolta generale 20622/20261. La Corte d’appello di Roma, riuniti i ricorsi iscritti ai nnDa.t a pubblicazione 18/06/2026r.g. 966/2021 e 1825/2021, proposti rispettivamente da Leggos.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 295/2023 haaccolto l’appello della società e, per l’effetto, in riforma delladecisione del Tribunale di Roma n. 8992/2020, ha rigettato ladomanda proposta in primo grado dalla lavoratrice.Quest’ultima aveva agito per l’accertamento della sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dinatura giornalistica con la società convenuta, deducendo di aversvolto, senza soluzione di continuità, attività riconducibili allafigura del redattore, con conseguente diritto all’inquadramentonel relativo livello professionale e al trattamento retributivoprevisto dal contratto collettivo di settore, nonché alrisarcimento dei danni asseritamente subiti.Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando l’esistenza diun rapporto di lavoro subordinato e condannando la società alpagamento di differenze retributive.2. La Corte territoriale ha, invece, escluso la naturasubordinata del rapporto, rilevando, sulla base delle risultanzeistruttorie, ed in particolare delle deposizioni testimoniali e delladocumentazione acquisita, la mancanza degli elementi tipicidell’inserimento stabile della prestazione nell’organizzazioneaziendale e dell’obbligo di disponibilità tra una prestazione el’altra, ritenendo che l’attività svolta si fosse atteggiata neitermini di una collaborazione autonoma.3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cuiha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]4. Entrambe le parti hanno comunicato memorie.Numero registro generale 14988/2023Numero sezionale 2646/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 20622/2026Data pubblicazione 18/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione degli artt.115, 116 c.p.c. 3 2697 c.c. assumendo che la Corte territorialenon avrebbe proceduto ad una corretta ed adeguata valutazionedella documentazione prodotta - costituita, segnatamente, dacomunicazioni e-mail e messaggistica - che, a suo dire,dimostrerebbe lo svolgimento di attività riconducibili allasubordinazione.Il motivo è inammissibile.1.1. Va premesso, al riguardo, che è da ritenersi inammissibilela mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatedall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di legge edell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto unatale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità ilcompito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciatidall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al finedi decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397 del2024).3. Nella specie, tutte le censure, veicolate promiscuamentemediante il ricorso alla violazione di legge ed all’omesso esamedi fatti decisivi mirano, nella sostanza, ad una rivalutazioNnumee roin re gistro generale 14988/2023Numero sezionale 2646/2026fatto delle conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello chNeum dereo dvi era ccolta generale 20622/2026ritenersi inammissibile in sede di legittimità. Data pubblicazione 18/06/2026Occorre rilevare che, a seguito della riformulazione dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, il sindacato dilegittimità sulla motivazione è oggi circoscritto alla sola ipotesidi omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,decisivo e oggetto di discussione tra le parti, restando estraneaal perimetro del vizio ogni censura attinente alla sufficienza oalla maggiore o minore persuasività della motivazione (Cass.,Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 22 settembre2014, n. 19881).Secondo il costante orientamento di questa Corte, per “fatto”deve intendersi un preciso accadimento ovvero una circostanzastorica specifica, e non già una questione o un puntocontroverso, né, tanto meno, un insieme di elementi istruttori ouna diversa ricostruzione del materiale probatorio (Cass. n.21439 del 2015; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 22397 del2019).Ne consegue che l’omesso esame di elementi istruttori, inquanto tali, non è di per sé riconducibile al paradigmanormativo, ove il fatto storico cui essi si riferiscono sia statocomunque preso in considerazione dal giudice di merito (Cass.n. 9253 del 2017; Cass. n. 27415 del 2018).2.Nel caso in esame, la censura non individua un fatto storicospecifico il cui esame sarebbe stato del tutto omesso, ma sirisolve, piuttosto, nella prospettazione di una diversa letturadelle risultanze istruttorie.Con il promiscuo riferimento agli artt. 360, co. I, n. 5, 115 e 116c.p.c. e 2697 c.c., la parte ricorrente assume, infatti, che laNumero registro generale 14988/2023documentazione prodotta - costituita da numeroseN umero sezionale 2646/2026Numero di raccolta generale 20622/2026comunicazioni e-mail e da altra messaggistica - sarebbe idoneDaat a pubblicazione 18/06/2026a dimostrare lo svolgimento di attività tipiche della cd. “cucinaredazionale”, quali la titolazione degli articoli, l’inserimento e lagestione dei contenuti e, più in generale, una partecipazioneall’organizzazione del lavoro incompatibile con la naturaautonoma del rapporto.Tale prospettazione, tuttavia, come è evidente, non individuaun fatto storico in senso tecnico, ma si limita a valorizzare unapluralità di elementi istruttori al fine di sollecitare una diversaricostruzione del fatto rispetto a quella operata dal giudice dimerito.3.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, per contro,che la Corte territoriale ha espressamente preso in esame ladocumentazione richiamata dalla ricorrente, ponendola araffronto con le prove testimoniali e pervenendo, all’esito di unavalutazione complessiva, alla conclusione che tali elementi nonfossero idonei a dimostrare la sussistenza degli indici tipici dellasubordinazione.In particolare, il giudice di appello ha qualificato lecomunicazioni richiamate come espressione del potere dicontrollo del committente sul risultato della prestazione,ritenuto compatibile con un rapporto di collaborazione,escludendo che esse potessero dimostrare l’inserimento stabiledella lavoratrice nell’organizzazione aziendale ovvero un obbligodi disponibilità tra una prestazione e l’altra.Deve, pertanto, escludersi che la Corte territoriale abbia omessol’esame del fatto dedotto, avendolo, al contrario,espressamente considerato e valutato, sia pure in senso nonconforme alle aspettative della parte ricorrente.La censura si risolve, dunque, in una richiesta di rivalutaNzuimoenroe re gistro generale 14988/2023Numero sezionale 2646/2026del materiale probatorio, non consentita in sede di legittNimumeitroà d.i raccolta generale 20622/20264.Né la censura è idonea a configurare una autonoma violazionDeat a pubblicazione 18/06/2026degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che, secondo l’insegnamentodelle Sezioni Unite, tale violazione è configurabile soltanto oveil giudice abbia posto a fondamento della decisione prove nondedotte dalle parti ovvero abbia disatteso prove legali oricorre nel caso in cui si contesti, come nella specie, il modo incui il giudice ha esercitato il proprio prudente apprezzamento(Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).Parimenti, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.,posto che tale vizio è configurabile esclusivamente nell’ipotesiin cui il giudice abbia errato nell’individuazione della parteonerata della prova, e non già quando venga censurata lavalutazione del materiale probatorio acquisito come avviene nelcaso di specie (Cass. n. 24434 del 2016; Cass. n. 15107 del2013).Non assume, infine, rilievo la mancata produzione del contrattocollettivo di riferimento, eccepita dalla parte controricorrente,trattandosi, nel caso che qui ne occupa, di ricorso fondatoessenzialmente sul vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.(anche se in combinato disposto con gli artt. 115, 116 e 2697c.c.) che non implica alcuna questione di interpretazione oapplicazione di disposizioni collettive, ma attieneesclusivamente alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamentodelle prove.5.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’appaNruemnertoe re gistro generale 14988/2023Numero sezionale 2646/2026deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di leNgumgeero, d di rai ccolta generale 20622/2026mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa uDnat a pubblicazione 18/06/2026fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476del 2021).Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione in favore della parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 4500,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 14988/2023Numero sezionale 2646/2026Numero di raccolta generale 20622/2026Data pubblicazione 18/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20622/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris