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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 25671/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 100-6205-2022 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 12 luglio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Verona del 10 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VITELLI in relazione al reato di cui all' art. 474 c.p. capo A) e al reato di cui all'art. 648 c.p., capo B).

1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett.

B) c.p.p. in relazione alla richiesta di assoluzione, trattandosi di contraffazione di marchi realizzata in maniera grossolana, così da escludere in radice ogni possibilità ingannatoria.

1.1. Il motivo dedotto con il ricorso non risulta previamente sottoposto all'attenzione della Corte di merito con i motivi di gravame, centrati solo sulla censurata dimensione sanzionatoria.

Esso, pertanto, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

1.2. In ogni caso la Corte si è posta di ufficio il dubbio circa la rilevanza della grossolanità del falso, risolvendolo in ragione della natura giuridica del delitto contestato, che attiene alla tutela della fede pubblica e non è pertanto influenzato nel suo perfezionamento dalla attitudine ingannatoria del marchio (Sez. 2, n. 16807, del 11/1/2019, Assane).

2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 100-6205-2022 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 12 luglio 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Verona del 10 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VITELLI in relazione al reato di cui all' art. 474 c.p. capo A) e al reato di cui all'art. 648 c.p., capo B). 1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. B) c.p.p. in relazione alla richiesta di assoluzione, trattandosi di contraffazione di marchi realizzata in maniera grossolana, così da escludere in radice ogni possibilità ingannatoria. 1.1. Il motivo dedotto con il ricorso non risulta previamente sottoposto all'attenzione della Corte di merito con i motivi di gravame, centrati solo sulla censurata dimensione sanzionatoria. Esso, pertanto, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 1.2. In ogni caso la Corte si è posta di ufficio il dubbio circa la rilevanza della grossolanità del falso, risolvendolo in ragione della natura giuridica del delitto contestato, che attiene alla tutela della fede pubblica e non è pertanto influenzato nel suo perfezionamento dalla attitudine ingannatoria del marchio (Sez. 2, n. 16807, del 11/1/2019, Assane). 2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 25671/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris