CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23276/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec: , giusta procura in calce al ricorso per cassazione, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- e sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec: , giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la CAMPANIA,n. 2883/16, depositata il 2 3 marzo 2016 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C . , nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di appello depositato in data 9 gennaio 2015, hanno impugnato la sentenza n. 1881/08/2014, con cui la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva rigettato il ricorso di primo grado proposto avverso gli avvisi di accertamento, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione reddito di impresa dell'anno 2003, deducendo indebita detrazione a fini Irap di costi pari ad euro 124.433,33 ritenuti riferiti ad operazioni oggettivamente inesistenti, e IVA per euro 409.487,00 ed aveva accertato un maggiore reddito da imputare ai soci nella misura del 50% ciascuno. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l'appello, rilevando che, a fronte dell'irrilevanza delle deduzioni relative alle operazioni soggettivamente inesistenti, laddove, nel caso in esame, erano state contestate operazioni oggettivamente inesistenti, era legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa ex art. 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente; -) nel caso in esame, sussistevano presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dalla descrizione generica e non analitica dei lavori eseguiti; dalla d ichiarazione resa da uno dei soggetti delle fatture, tale [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che l'unico lavoro eseguito nei confronti delle società di [OSCURATO:PERSONA], risaliva all'anno 2001/2002 presso la stazione di servizio Agip per il rifacimento dei tratti fognari e della pavimentazione delle aiuole;dalle dichiarazioni rese da dipendenti della ditta di [OSCURATO:PERSONA], che avevano affermato che nessun lavoro era stato eseguito nei confronti della società di distribuzione carburanti di [OSCURATO:PERSONA];dagli accertamenti bancari dai quali era emerso che a fronte della emissione delle fatture venivano tratti corrispondenti assegni dalla società [OSCURATO:PERSONA] s . a . s . di [OSCURATO:PERSONA] che, dopo preliminare girata da parte di [OSCURATO:PERSONA], venivano portati all'incasso da [OSCURATO:PERSONA], ovvero, se incassati dal Cacciatore, venivano compensati con corrispondenti assegni di ritorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; dalla circostanza che i lavori di cui al contratto di appalto del 20maggio 2003 non eranomai stati realizzati; -) afronte di tali indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente non avevafornito la prova dell'esistenza delle prestazioni erogate di cui alle fatture prodotte, avendo prodotto contratti di appalto e un contratto di fornitura impianti, ma nessun elemento atto a superare gli indizi che inducevanoa fare ritenere oggettivamente inesistenti le operazioni de quibus; -) nemmeno potevainvocarsi il principio di neutralità dell'IVA a fronte di operazioni per le quali eraemersa l'oggettiva inesistenza. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a duemotivi. 4. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha pure presentato ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo, con il quale ha chiesto anche la liquidazione dei compensi professionali ex d.P.R. n. 115/2002, allegando le tabelle professionali di cui al D.M. n. 55/2014. 6.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 7.La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preventivamente rilevato che, per il principio dell'unicità del processo d'impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, nell'atto contenente il controricorso; ma, non essendo quest'ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorché proposto con atto autonomo, ed è ammissibile purché sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall'art. 371 cod. proc. civ. ( cfr. Cass., 23 novembre 2021, n. 36057 ; Cass., 20 marzo 2015, n. 5695). 1.1Poiché il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato all'Agenzia delle Entrate con atto spedito in data 5 gennaio 2016, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato all'Agenzia controricorrente con atto spedito in data 12 gennaio 2016, il ricorso principale è quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], tempestivo rispetto alla data indicata, va considerato come incidentale. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo mezzodeduce la violazione di legge, in riferimento all'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.,comportante la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Nel caso di specie, a fronte di contratti di appalto regolarmente depositati e di fatture inerenti i costi, la Commissione tributaria regionale aveva solamente enunciato gli elementi indiziari posti a fondamento dell'accertamento delle operazioni oggettivamente inesistenti, senza dare conto degli elementi contrari offerti dal ricorrente basati su prove documentali, quali i contratti di appalto, non enunciati nemmeno in sentenza , ed omettendo la valutazione della loro (intrinseca) attendibilità, come pure l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli, con conseguente motivazione apparente e stereotipata, basata su motivazioni tra loro di insanabile contrasto, risolvendosi in altre parole nel denunciato vizio di legge della nullità dellasentenza. 3.Il secondo mezzo deduc e la violazione di legge, i n riferimento all'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.,comportante la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sul denunciato vizio di violazione del cd. «principio di neutralità dell'iva » . S ul punto la Commissione tributaria regionale si era limitata ad affermare che essendo state accertate le operazioni inesistenti, non era applicabile il cd. principio della neutralità dell'Iva, senza però motivare sia l'inesistenza oggettiva delle operazioni (come sopra specificato) sia la dedotta violazione della direttiva comunitaria (cfr. al riguardo la sentenza della Corte di Giustizia Europea CE 19 settembre 2000 causa C.454/1998) che raccomandavaagli Stati membri di regolare secondo il principio fondamentale comunitario del sistema comune dell'Iva la regolarizzazione dell'Iva indebitamente fatturata, senza perme ttere che vi fosse un ingiusto arricchimento dello S tato mediante il pagamento dell'Iva, ovveroda parte del cedente che la versava sulla fattura, e da parte del cessionario il quale la pagava e non p oteva detrarla. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo ed unico mezzo deduce la nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.); la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto: nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per come sancito dall'art. 7, comma 6, della legge n. 890/1982 e ss. mm. e ii. per omessa CAD, in combinato disposto con gli artt. 112 e 116 cod. proc. civ..; omessa pronuncia. A fronte della eccepita nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s., l'Agenzia delle Entrate, sin dal primo grado del giudizio, aveva omesso di documentare l'avvenuta ritualità della notifica, che avrebbe comportato la decadenza e/o la prescrizione del diritto nei confronti della Società e, pertanto, nei confronti dei coobbligati. Gli atti di appello, previa declaratoria di nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto presupposto alla Società, andavano accolti, perché nelle more l'Agenzia delle Entrate era decaduta dal diritto ex lege. L'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento doveva essere rilevata di Ufficio, pertanto, il procedimento era viziato da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa (art.24 Cost.), nonché degli artt. 5 e 6 della legge n. 212/2000. 5.In via preliminare va rilevato che i ricorsi proposti sono improcedibili, ciòdispensando il Collegio dalla esplicitazione dei motivi sui quali gli stessi si fondano. 5.1Sovviene, in particolare, il principio per cui il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma secondo, cod. proc. civ. qualora sia depositata una copia della sentenza impugnata «uso studio», priva del visto di conformità, in luogo della copia autentica (Cass., 5 agosto 2016, n. 16498;Cass., 24 gennaio 2022, n. 1949). 5.2. Nella specie, difatti, il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, ai fini della procedibilità delricorso, hanno depositato solo una copia della sent enza impugnata «uso studio», rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria regionale (come emerge dal relativo timbro ad inchiostrocon sottoscrizione), depositata presso la segreteria della Commissione tributaria regionale in formato non telematico (come emerge daltimbro ad inchiostro apposto in data 18 aprile 2016, con relativasottoscrizione). 6. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere dichiaratiimprocedibili, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati, al pagamento, in solido,delle spese processuali, sostenute dall'Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. 6.1 Mette conto rilevare che, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l'attore ed uno o più interventori, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto, ma tanto non si verifica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo (cfr. Cass., 19 gennaio 2022, n. 1650). 6.2Inoltre, il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (cfr. Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315). 6.3 Va rigettata , in ultimo, l’istanza di liquidazione presentata dal ricorrente, poiché in tema dipatrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sullaliquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio dicassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della legge 24 febbraio 2005 n. 25 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio dicassazione ( cfr. Cass., 12 novembre2010, n. 23007). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibili il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via