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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10590/2026

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erale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/2026PRESTI S.r.l., in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Accordino– controricorrente –avverso la sentenza n. 5821/10/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, depositata il 26/7/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Messina una cartella di pagamento portante un credito dieuro 175.592,29, emessa a seguito di ritenuta decadenza dallarateazione di un debito tributario.

L’emissione della cartella traevaorigine dal fatto che la società contribuente, destinataria di unprecedente avviso bonario notificatole all’esito di un controlloautomatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 da cui era risultatoil mancato versamento di Ires e Iva dichiarate nel [OSCURATO:PERSONA] del2014 per l’anno d’imposta 2013, aveva aderito alla richiesta mediantedilazionamento in venti rate ex art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997 maaveva poi versato la prima rata con due giorni di ritardo rispetto allascadenza prevista ed era stata perciò considerata decaduta dalbeneficio della rateazione.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso, ritenendo che, in ossequioal principio del favor rei, andasse applicata la norma sopravvenuta dicui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2015, che esclude ladecadenza dal beneficio della rateazione in caso di tardivo versamentoNumero registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/2026della prima rata non superiore a sette giorni dalla scadenza del termine(cd. lieve inadempimento).3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,evidenziando che, pur non potendosi applicare la norma sopravvenuta,priva di efficacia retroattiva, la modesta entità del ritardo delcontribuente e il fatto che comunque alcune rate erano già stateversate, sia pure tardivamente, conduceva all’annullamento dellacartella impugnata.4.

Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Per ragioni di priorità logica, va dapprima esaminato il terzo motivo diricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la Corte di giustizia tributariadi secondo grado, a fronte del rilevato pagamento di alcune rate, haerroneamente proceduto all’annullamento integrale della cartella, cheavrebbe al più potuto essere rideterminata nel quantum da essa portato.2.

Il motivo è infondato.Va infatti esclusa la configurabilità del denunciato vizio, che ricorre soloallorquando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezionifatte valere dai contraddittori (Cass. n. 644/2025).

Nel caso in esame ilGiudice d’appello non ha deciso oltre le domande delle parti, essendosilimitato a rigettare l’appello dell’Agenzia fiscale, peraltro non già sulla solabase dell’avvenuto pagamento parziale delle rate dovute (argomento che,nel ragionamento del Giudice d’appello, sembra meramente rafforzativodell’altra ratio decidendi), ma anche, e soprattutto, in virtù della ritenutamodesta rilevanza dell’infrazione del contribuente, ritenuta non tale dadeterminare la perdita del beneficio della rateazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/20263.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, essendo lamotivazione della pronuncia omessa o, comunque, intimamentecontraddittoria e non percepibile nei suoi contenuti.

Secondo la ricorrentela motivazione resa dal Giudice d’appello è perplessa in quanto, puravendo escluso la retroattività della nuova disciplina in tema di lieveinadempimento, è poi giunta a riconoscere, sulla base di un iter logicooscuro, forse basato su considerazioni di carattere equitativo, che ilmodesto ritardo nel versamento della prima rata non potesse condurrealla decadenza dal beneficio della rateazione.4.

Il motivo è infondato.La sentenza impugnata non è affatto contraddittoria ed esprime in modochiaro le ragioni della decisione, in disparte ogni considerazione sulla lorocorrettezza.Pur premettendo che la norma di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159 del2015 non ha carattere retroattivo e non è direttamente applicabile nellacontroversia in esame, la Corte regionale ha affermato che la cartellaimpugnata doveva essere annullata «sotto diverso profilo», cioè perchénon poteva «pretendersi il pagamento di quanto già (sia pure con ritardo)corrisposto», e perché la «modestissima valenza della condotta delcontribuente» avvalorava «un’impostazione esegetica» che stemperasse«il rigore normativo e della stessa giurisprudenza di legittimità».In altri termini, la pronuncia di secondo grado si fonda su due argomenti,agevolmente comprensibili: i) l’avvenuto pagamento, anche se tardivo,delle rate, ciò che secondo il secondo Giudice può giustificarel’applicazione di sanzioni e interessi commisurati all’importo pagato inritardo, ma non il recupero della somma capitale già pagata; ii) lanecessità di tener conto della particolare tenuità della violazioneNumero registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/2026commessa dal contribuente, che porta ad evitare un’applicazionemeccanicistica delle norme di legge.5.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis d.lgs.n. 462 del 1997 poiché la sentenza impugnata, nell’annullare la cartella dipagamento pur in presenza di un pacifico omesso versamento della primarata nel termine previsto dalla legge, si è posta in contrasto con il chiarodettato dalla predetta disposizione normativa, che invece sancisce insiffatta ipotesi la decadenza del contribuente dal beneficio dellarateazione.6.

Il motivo è fondato.6.1.

Il quarto comma dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997, nella suaformulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che «il mancatopagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovveroanche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine dipagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazionee l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena,dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo».

Questa Corte ha peraltro giàavuto modo di precisare che tale previsione normativa non consentealcuna distinzione tra ritardato versamento (come pacificamenteavvenuto nel caso di specie) e mancato versamento della rata (Cass. n.26776/2017; Cass. n. 16062/2023).6.2.

La corretta applicazione della norma di cui trattasi avrebbe alloradovuto condurre il Giudice d’appello a negare qualsiasi rilevanza allamodesta entità del ritardo e, pertanto, ad escludere l’integraleannullamento della cartella, potendo semmai procedere ad unarideterminazione dell’importo dovuto a fronte dell’avvenuto pagamento(sia pure tardivo) di alcune rate.Dando, invece, rilievo alla modesta gravità dell’infrazione del contribuentee ritenendo che la stessa potesse giustificare il superamento del rigoreNumero registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/2026normativo, la Corte territoriale ha in buona sostanza assunto a criteriodella decisione un parametro di natura equitativa al di fuori dei casi che,ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.c., consentono il giudizio secondoequità.6.3.

Né può convenirsi con l’assunto del controricorrente secondo il qualeil Giudice d’appello non avrebbe fatto altro che prestare ossequio alprincipio di proporzionalità delle sanzioni mediante l’applicazione delprimo e del quarto comma dell’art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997.

Sul punto èsufficiente rilevare che la decadenza dal beneficio della rateazione nonrientra nel novero delle sanzioni amministrative in materia tributaria, lequali, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto, sono la sanzione pecuniaria,consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioniaccessorie, indicate nel successivo art. 21.

Senza peraltro obliterare che,anche volendo per ipotesi qualificare la decadenza in discorso alla streguadi una sanzione, l’annullamento della cartella di pagamento pronunciatodalla Corte regionale non potrebbe certo ricondursi alle previsioni di cui alprimo e al quarto comma dell’art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997, che prevedonosoltanto la possibilità di una modulazione della sanzione, non già una suacompleta eliminazione.7.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al secondomotivo, rigettati gli altri, con conseguente rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cheprovvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, ancheper la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/2026PRESTI S.r.l., in persona dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Accordino– controricorrente –avverso la sentenza n. 5821/10/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, depositata il 26/7/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Messina una cartella di pagamento portante un credito dieuro 175.592,29, emessa a seguito di ritenuta decadenza dallarateazione di un debito tributario. L’emissione della cartella traevaorigine dal fatto che la società contribuente, destinataria di unprecedente avviso bonario notificatole all’esito di un controlloautomatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 da cui era risultatoil mancato versamento di Ires e Iva dichiarate nel [OSCURATO:PERSONA] del2014 per l’anno d’imposta 2013, aveva aderito alla richiesta mediantedilazionamento in venti rate ex art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997 maaveva poi versato la prima rata con due giorni di ritardo rispetto allascadenza prevista ed era stata perciò considerata decaduta dalbeneficio della rateazione.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso, ritenendo che, in ossequioal principio del favor rei, andasse applicata la norma sopravvenuta dicui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2015, che esclude ladecadenza dal beneficio della rateazione in caso di tardivo versamentoNumero registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/2026della prima rata non superiore a sette giorni dalla scadenza del termine(cd. lieve inadempimento).3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame,evidenziando che, pur non potendosi applicare la norma sopravvenuta,priva di efficacia retroattiva, la modesta entità del ritardo delcontribuente e il fatto che comunque alcune rate erano già stateversate, sia pure tardivamente, conduceva all’annullamento dellacartella impugnata.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per ragioni di priorità logica, va dapprima esaminato il terzo motivo diricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la Corte di giustizia tributariadi secondo grado, a fronte del rilevato pagamento di alcune rate, haerroneamente proceduto all’annullamento integrale della cartella, cheavrebbe al più potuto essere rideterminata nel quantum da essa portato.2. Il motivo è infondato.Va infatti esclusa la configurabilità del denunciato vizio, che ricorre soloallorquando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezionifatte valere dai contraddittori (Cass. n. 644/2025). Nel caso in esame ilGiudice d’appello non ha deciso oltre le domande delle parti, essendosilimitato a rigettare l’appello dell’Agenzia fiscale, peraltro non già sulla solabase dell’avvenuto pagamento parziale delle rate dovute (argomento che,nel ragionamento del Giudice d’appello, sembra meramente rafforzativodell’altra ratio decidendi), ma anche, e soprattutto, in virtù della ritenutamodesta rilevanza dell’infrazione del contribuente, ritenuta non tale dadeterminare la perdita del beneficio della rateazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/20263. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, essendo lamotivazione della pronuncia omessa o, comunque, intimamentecontraddittoria e non percepibile nei suoi contenuti. Secondo la ricorrentela motivazione resa dal Giudice d’appello è perplessa in quanto, puravendo escluso la retroattività della nuova disciplina in tema di lieveinadempimento, è poi giunta a riconoscere, sulla base di un iter logicooscuro, forse basato su considerazioni di carattere equitativo, che ilmodesto ritardo nel versamento della prima rata non potesse condurrealla decadenza dal beneficio della rateazione.4. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata non è affatto contraddittoria ed esprime in modochiaro le ragioni della decisione, in disparte ogni considerazione sulla lorocorrettezza.Pur premettendo che la norma di cui all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159 del2015 non ha carattere retroattivo e non è direttamente applicabile nellacontroversia in esame, la Corte regionale ha affermato che la cartellaimpugnata doveva essere annullata «sotto diverso profilo», cioè perchénon poteva «pretendersi il pagamento di quanto già (sia pure con ritardo)corrisposto», e perché la «modestissima valenza della condotta delcontribuente» avvalorava «un’impostazione esegetica» che stemperasse«il rigore normativo e della stessa giurisprudenza di legittimità».In altri termini, la pronuncia di secondo grado si fonda su due argomenti,agevolmente comprensibili: i) l’avvenuto pagamento, anche se tardivo,delle rate, ciò che secondo il secondo Giudice può giustificarel’applicazione di sanzioni e interessi commisurati all’importo pagato inritardo, ma non il recupero della somma capitale già pagata; ii) lanecessità di tener conto della particolare tenuità della violazioneNumero registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/2026commessa dal contribuente, che porta ad evitare un’applicazionemeccanicistica delle norme di legge.5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis d.lgs.n. 462 del 1997 poiché la sentenza impugnata, nell’annullare la cartella dipagamento pur in presenza di un pacifico omesso versamento della primarata nel termine previsto dalla legge, si è posta in contrasto con il chiarodettato dalla predetta disposizione normativa, che invece sancisce insiffatta ipotesi la decadenza del contribuente dal beneficio dellarateazione.6. Il motivo è fondato.6.1. Il quarto comma dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462 del 1997, nella suaformulazione applicabile ratione temporis, stabilisce che «il mancatopagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovveroanche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine dipagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazionee l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena,dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo». Questa Corte ha peraltro giàavuto modo di precisare che tale previsione normativa non consentealcuna distinzione tra ritardato versamento (come pacificamenteavvenuto nel caso di specie) e mancato versamento della rata (Cass. n.26776/2017; Cass. n. 16062/2023).6.2. La corretta applicazione della norma di cui trattasi avrebbe alloradovuto condurre il Giudice d’appello a negare qualsiasi rilevanza allamodesta entità del ritardo e, pertanto, ad escludere l’integraleannullamento della cartella, potendo semmai procedere ad unarideterminazione dell’importo dovuto a fronte dell’avvenuto pagamento(sia pure tardivo) di alcune rate.Dando, invece, rilievo alla modesta gravità dell’infrazione del contribuentee ritenendo che la stessa potesse giustificare il superamento del rigoreNumero registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/2026normativo, la Corte territoriale ha in buona sostanza assunto a criteriodella decisione un parametro di natura equitativa al di fuori dei casi che,ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.c., consentono il giudizio secondoequità.6.3. Né può convenirsi con l’assunto del controricorrente secondo il qualeil Giudice d’appello non avrebbe fatto altro che prestare ossequio alprincipio di proporzionalità delle sanzioni mediante l’applicazione delprimo e del quarto comma dell’art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997. Sul punto èsufficiente rilevare che la decadenza dal beneficio della rateazione nonrientra nel novero delle sanzioni amministrative in materia tributaria, lequali, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto, sono la sanzione pecuniaria,consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioniaccessorie, indicate nel successivo art. 21. Senza peraltro obliterare che,anche volendo per ipotesi qualificare la decadenza in discorso alla streguadi una sanzione, l’annullamento della cartella di pagamento pronunciatodalla Corte regionale non potrebbe certo ricondursi alle previsioni di cui alprimo e al quarto comma dell’art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997, che prevedonosoltanto la possibilità di una modulazione della sanzione, non già una suacompleta eliminazione.7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al secondomotivo, rigettati gli altri, con conseguente rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cheprovvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, ancheper la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2344/2025Numero sezionale 804/2026Numero di raccolta generale 10590/2026Data pubblicazione 21/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente
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