CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2024
Cassazione n. 14834/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8159/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della C orte d’appello di Roma n. 5009/2019 depositata il 19/07/2019. Sanzioni amministrative Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. C on delibera n. 367 /201 7 , prot. 683186 del 25 / 05 /201 7 , il Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia applicò a [OSCURATO:PERSONA] , ex componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, sanzioni amministrativ e pecuniari e per complessivi € 163.000, per carenza nell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni, e carenze di governo societario, con particolare riferimento all’assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione , e x art. 145, t.u.b., innanzi alla Corte d’appello di Roma, e ha chiesto l’annullamento delle sanzioni. 3. La Corte d’Appello di Roma, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ha rigettato l’opposizione. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso. 6. In pendenza del giudizio, il ricorrente è deceduto, come attestato dal suo difensore, con memoria depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la morte dell’autore della violazione, comportando l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’amministrazione che, ex art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere(Cass. n. 1938/2024). 8. Nulla occorre statuire sulle spese del giudiziodi cassazione n on potendo, infatti , trovare applicazione i princ ì pi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l’erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l’oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. Sez. 2, n. 16747 del 24/05/2022). 9. Non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, perché il procedimento per cassazione non si è concluso con integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con la “ordinaria”dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma con cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata (Sez. 3, n. 20697 del 20/07/2021). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di con