CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 10 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti, in data 27 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata deducendo il seguente motivo: - Violazione dell'art. 646 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere, il secondo giudice,erroneamente ritenuto l'imputata responsabile del delitto in questione, nonostante la mancanza del requisito dell'altruità del denaro oggetto di appropriazione. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. Invero, questo risulta interamente fondato su censure che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame: queste, pertanto, devono considerarsi non specifiche. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Rv. 281521; Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019,[OSCURATO:PERSONA]. 277710). E il giudice di appello, con gli argomenti evidenziati in motivazione (pagina 3 dell'impugnata sentenza), ha già esposto come nel caso in esam a condotta posta in essere dall'imputata integrasse il delitto in contestazione, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo. Nello specifico, l'assenza di alcun riscontro comprovante le giustificazioni della Tancredi sul possesso del denaro, è stata logicamente posta a fondamento della condanna: il secondo giudice ha quindi ben chiarito il perché la somma oggetto di appropriazione dovesse considerarsi altrui, e non spettante all'imputata. Sul punto, peraltro, il Collegio rileva come le doglianze avanzate con il ricorso si sostanzino in un'alternativa ricostruzione dei fatti; i vizi dedotti attengono dunque al merito della vicenda, e pertanto non risultano sindacabili in questa sede. Si rammenta, infatti, come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine À Q1/4/\.....,_, all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000a