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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 04175/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29068-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 246/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 29068 sez.

ML - ud. 21-10-2021 -2- R.G.29068/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Torino, a conferma della pronuncia della stessa città, ha ritenuto fondata la domanda dell'Inps diretta a sentir dichiarare dovuti i contributi alla gestione artigiani da parte di [OSCURATO:PERSONA] per i redditi percepiti nell'anno 2010 quale socio amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]."; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta la conclusione assunta dal giudice di secondo grado, eccependo che la società non svolge attività di impresa, ma si limita ad affittare alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." di cui egli è anche socio i locali in cui questa svolge la sua attività; che t3 [OSCURATO:SOCIETA] è soggetto diverso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che la condanna al pagamento dei contributi è stata pronunciata in merito ad un'attività che esule dalla gestione artigiana commercianti; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce il venir meno della condanna al pagamento delle sanzioni, in conseguenza all'insussistenza dell'obbligo contributivo; il primo motivo è infondato; la Corte territoriale ha attuato correttamente il principio di diritto secondo cui ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in I. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986; infatti, l' interpretazione letterale nonché sistematica, avallata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 novembre 2001 n. 354, conferma che nella totalità dei redditi d'impresa utili a determinare la base imponibile contributiva devono ritenersi inclusi anche i redditi delle società in accomandita semplice (Così, Cass. n. 29779 del 2017); il secondo motivo risulta assorbito, in virtù del rigetto del primo; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo in favore della parte costituita, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che non ha svolto attività difensiva; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorreneche liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 21 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29068-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 246/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 29068 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- R.G.29068/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Torino, a conferma della pronuncia della stessa città, ha ritenuto fondata la domanda dell'Inps diretta a sentir dichiarare dovuti i contributi alla gestione artigiani da parte di [OSCURATO:PERSONA] per i redditi percepiti nell'anno 2010 quale socio amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]."; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta la conclusione assunta dal giudice di secondo grado, eccependo che la società non svolge attività di impresa, ma si limita ad affittare alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." di cui egli è anche socio i locali in cui questa svolge la sua attività; che t3 [OSCURATO:SOCIETA] è soggetto diverso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che la condanna al pagamento dei contributi è stata pronunciata in merito ad un'attività che esule dalla gestione artigiana commercianti; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce il venir meno della condanna al pagamento delle sanzioni, in conseguenza all'insussistenza dell'obbligo contributivo; il primo motivo è infondato; la Corte territoriale ha attuato correttamente il principio di diritto secondo cui ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in I. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986; infatti, l' interpretazione letterale nonché sistematica, avallata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7 novembre 2001 n. 354, conferma che nella totalità dei redditi d'impresa utili a determinare la base imponibile contributiva devono ritenersi inclusi anche i redditi delle società in accomandita semplice (Così, Cass. n. 29779 del 2017); il secondo motivo risulta assorbito, in virtù del rigetto del primo; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo in favore della parte costituita, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che non ha svolto attività difensiva; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorreneche liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'adunanza camerale del 21 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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