CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 33520/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15458-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO E [OSCURATO:PERSONA] "G. CAPORALE", in persona rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo Studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., nonché [OSCURATO:PERSONA] Tribunale [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., rappresentati e difesi per legge 2029- dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliati presso i suoi uffici in ROMA, via dei PORTOGHESI, 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5106/2018 della Corte d'Appello di Napoli, depositata in data 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., nonché la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per chiederne la condanna al pagamento della somma di euro 613.020,00, oltre ad accessori, asseritamente dovutagli per lo svolgimento dell'attività di analisi finalizzate alla ricerca di diossina su campioni di latte ed elementi zootecnici repertati, su richiesta degli organi di [OSCURATO:PERSONA] delegati dal PM, nel procedimento penale n. 8143/02/21; le amministrazioni convenute eccepivano il proprio difetto di legittimazione sostanziale e processuale e, in via gradata, la decadenza ex art. 71 dpr. n. 115/2002 dal diritto alla liquidazione dei compensi, per decorrenza del termine di 100 giorni dalla data di espletamento dell'incarico; nel merito, domandavano il rigetto della domanda per infondatezza, stante, tra gli altri, il decreto di reiezione del compenso richiesto emesso dal PM, divenuto irrevocabile per mancata opposizione, ai sensi dell'art. 170 del dpr n. 115/2002; il Tribunale di Napoli, con sentenza del 13 gennaio 2014, rigettava la domanda attorea; la Corte d'Appello di Napoli, con la pronuncia n. 5106/2018, oggetto dell'odierno ricorso, ha rigettato l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione del Tribunale in ordine alla decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso, per non avere chiesto la liquidazione entro il termine di 100 giorni dalla data di espletamento dell'incarico e per non avere fatto opposizione al decreto della Procura della Repubblica nel termine di 20 giorni, come prescritto dall'art. 170 del dpr n. 115/2002; detta sentenza è fatta oggetto di ricorso per cassazione dall'[OSCURATO:PERSONA] che, a tal fine, formula un solo motivo di ricorso; le amministrazioni convenute resistono con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1) con un solo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del dpr. n. 115/2002, art. 71, comma, in riferimento all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ.; la quaestio disputandi è se l'attività svolta su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] sia da ricondursi o meno a quella dall'ausiliario del giudice, pur non essendo stata svolta da una persona fisica; 1.1) la osservazione preliminare da cui muovere è che le argomentazioni dell'istituto ricorrente non confutano la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha affermato che nel caso di specie le attività di laboratorio e di analisi, svolte ai sensi dell'art. 348, comma 4 0, cod. .pen., erano state condotte «da personale dipendente della società che ha materialmente svolto le attività di ricerca e di analisi dei campioni rilevati» (p. 4 della sentenza); detta affermazione è stata utilizzata per confutare il motivo di appello che aveva tratto argomenti dalla pronuncia della Cassazione penale n. 39853/2007 per concludere che, ai sensi dell'art. 71 dpr. 111/2002, ausiliario del giudice potesse essere solo una persona fisica; quella decisione, infatti, non ha escluso che una società possa, attraverso i sui dipendenti, svolgere il ruolo di ausiliario del giudice, ma ha negato che ciò fosse in concreto avvenuto, proprio in ragione del fatto che la società si era limitata a mettere a disposizione le proprie attrezzature per le intercettazioni, ma nessun suo dipendente era stato impiegato neppure per farle funzionare; parte ricorrente richiama tale statuizione della Corte territoriale, ma per confutarla continua in tutta evidenza a far riferimento solo alla sua massima - ove si legge «L'ausiliario del magistrato ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 115 del 2002 può essere solo una persona fisica. Ne consegue che nell'ipotesi di noleggio di apparecchiature destinate all'esecuzione di operazioni di intercettazione presso una società, la liquidazione dei compensi dovuti a quest'ultima non è soggetta alla disciplina dell'art. 71 dello stesso decreto» - ma senza farsi carico di leggere ratio decidendi (invece richiamata dalla sentenza impugnata), la quale, dopo aver richiamato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 71, sottolineando che si tratta di norma che si applica agli ausiliari del magistrato, aggiunge che «Nel dettare la definizione di "ausiliario", l'art. 3, comma 1, lett. n), del D.P.R. citato, affianca "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione" dal soggetto "comunque idoneo al compimento di atti" ("che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge"). Il legislatore ha, dunque, utilizzato l'espressione "ausiliario del magistrato" per riferirsi ad una persona professionalmente qualificata che il magistrato nomina per farsi assistere nello svolgimento di attività procedurali (è il caso, ad esempio, delle "persone idonee" di cui può avvalersi la polizia giudiziaria a norma dell'art.348 c.p.p., comma 4). Si tratta, a tutta evidenza, di una persona fisica che offre il proprio apporto personale in termini di competenza, capacità, idoneità, qualità, ecc. al fine di assistere il magistrato e che è tenuta, a norma dell'art. 124 c.p.p., al pari del magistrato, all'osservanza delle norme processuali. La situazione delineata non ricorre nel caso in esame. La società ricorrente si è, invero, limitata a fornire per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo, strumenti necessari alla polizia giudiziaria per eseguire le operazioni di intercettazione. Mai nessun dipendente della stessa ha prestato la propria opera nel corso dell'anzidetta attività investigativa. La [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, in altre parole, a fornire e ad installare apparecchiature, ma non ha messo a disposizione del noleggiatore i propri dipendenti neppure per farle funzionare. Si è, dunque, in presenza di un contratto di locazione di beni mobili, o, come anche si dice, di noleggio»; 1.2) a p. 6 del ricorso, l'Istituto ricorrente affida la censura della sentenza impugnata alla affermazione di avere fornito un bene o un servizio, «ovviamente (ma è irrilevante) attraverso le prestazioni dei propri dipendenti (al pari di qualunque persona giuridica) e non certo una consulenza o un'attività di indagine»; 1.3) se ne deduce: i) che - come già anticipato - il ricorrente, per un verso, non ha messo bene a fuoco la ratio decidendi della sentenza impugnata che invece - a torto o a ragione - ha attribuito rilievo proprio alla circostanza che l'attività di analisi fosse stata svolta da personale dipendente dalla società, pur confermando che l'ausilario del giudice è una persona professionalmente qualificata che il magistrato nomina per farsi assistere nello svolgimento di attività procedurali; ii) per altro verso, che, sostenendo di avere erogato un servizio o fornito un bene e non un'attività di consulenza, il ricorrente introduce un argomento nuovo che non è stato portato all'attenzione della Corte d'Appello; nel corso del giudizio di appello si era infatti discusso - per quanto risulta a questa Corte - della impossibilità di qualificare ausiliario l'istituto ricorrente, posto che ausiliario del giudice può essere solo una persona fisica; per di più, dal controricorso - segnatamente dalla p. 2 - emerge che nell'atto di citazione l'odierno ricorrente aveva esposto di avere agito in veste di consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero; circostanza in verità confermata dalla sentenza di prime cure che, nella parte riprodotta nel controricorso, aveva affermato: «posto che l'attore ha dedotto che la propria attività è riconducibile ad una consulenza tecnica (cfr. atto di citazione) va rilevato che l'istituto attore è incorso nella decadenza... »; per non incorrere nella dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è tenuto a sottoporre a questa Corte questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 02/09/2021, n.23792); 2) né hanno pregio le ulteriori censure del ricorrente: i) il fatto che l'ausiliario del giudice debba essere sottoposto all'attività di controllo e di coordinamento da parte del giudice, nel caso di specie del PM, e che, quindi, non possa rivestire tale ruolo il soggetto cui venga affidata un'attività episodica e in via contingente, argomentato sulla scorta di una errata lettura della pronuncia n. 11577/2017 di questa Corte, la quale si riferiva al custode nominato ai sensi degli artt. 2-sexies e 2-septies della I. n. 575 del 1965 (nel testo applicabile "ratione temporis"), stabilendo che per la natura stessa dell'attività che gli è demandata dal giudice e che si concreta nella custodia, nella conservazione e nell'amministrazione dei beni sequestrati sotto il diretto controllo del giudice, rientra nella categoria degli ausiliari di quest'ultimo, ma che non ha mai richiesto ai fini della individuazione dell'ausiliario del giudice il conferimento di un incarico non episodico; ii) il fatto che le persone idonee di cui può avvalersi la polizia giudiziaria che possiedano specifiche conoscenze tecniche non attribuisce a tali soggetti la qualifica di ausiliari, bensì quella di incaricati in via occasionale di un pubblico ufficio temporaneo; la giurisprudenza infatti riconosce ai privati di cui si avvale la polizia giudiziaria la qualificazione di longa manus o ausiliari del PM o della polizia giudiziaria (Cass. pen. 09/12/2008, n.2744); 3) ad ogni modo dirimente risulta il fatto che,ove non riconducibili alle spese di consulenza, quelle spettanti all'[OSCURATO:PERSONA] andrebbero considerate spese straordinarie di giustizia, di cui all'art. 70 del dpr. N. 115/2002 -spese straordinarie sono quelle non previste nel testo unico n. 115/2002 e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 61, 62 e 63, e dell'art. 211, e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli artt. 168, 169, 170 e 171" - e che a tale fine risulterebbe irrilevante il fatto che il beneficiario della prestazione fosse un ausiliario del giudice (Cass. 09/02/2016, n.2573); 4) ne consegue l'inammissibilità del ricorso; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p