CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, provvedendo sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di Assise di Appello di Catania di rigetto dell'istanza di revoca o della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, rigettava l'appello. Secondo il Tribunale, le circostanze indicate dalla difesa non erano idonee a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., dovendosi ritenere la misura carceraria l'unica idonea a tutelare le esigenze cautelari. Da una parte, le circostanze esposte erano già state rappresentate con una precedente istanza, anch'essa rigettata dalla Corte di assise di appello con ordinanza confermata dal Tribunale; dall'altra, il tempo trascorso dall'esecuzione della misura e dalla consumazione dei fatti non era da solo sufficiente ad attenuare le esigenze cautelari. Il Tribunale riteneva infondate le doglianze difensive relative alla asserita irripetibilità del delitto di omicidio, atteso che il pericolo di reiterazione del reato era correlato alla totale incapacità di autocontrollo dimostrata dall'imputato rispetto ai suoi impulsi violenti, all'elevatissima aggressività e a una pervicace determinazione criminosa. La distanza del luogo in cui l'appellante aveva chiesto di essere sottoposto agli arresti donniciliari era irrilevante. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo omessa motivazione, violazione di legge, illogicità e travisamento. Secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva considerato che il disposto normativo richiede una valutazione concreta delle esigenze cautelari e che la difesa aveva chiesto esclusivamente la applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in Piemonte. L'ordinanza aveva anche omesso di valutare la causale dell'omicidio. Secondo il ricorrente, poiché le esigenze cautelari devono essere attuali, il decorso del tempo è rilevante; inoltre, il delitto commesso era correlato al gravissimo incendio realizzato contro il ricorrente e i suoi congiunti: si trattava, quindi, di situazione irripetibile; uno dei due autori era deceduto, mentre l'altro si era reso irreperibile. Il Tribunale aveva espresso una mera congettura sugli irrefrenabili istinti omicidiari di Miraglia. L'ordinanza non affrontava il tema del pericolo di fuga né quello del pericolo di inquinamento probatorio; non valutava il corretto comportamento carcerario; non aveva valutato che il fratello di Miraglia era stato assolto; la motivazione era incomprensibile nella parte in cui sosteneva che non erano stati dedotti elementi nuovi e affermava astrattamente una presunzione di pericolosità sociale del soggetto. Non vi era adeguata motivazione in ordine alla necessità della misura della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In effetti, il ricorrente avanza considerazioni in fatto e di merito senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha correttamente applicato la duplice presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere e ha valutato gli elementi evidenziati dalla difesa dell'imputato insufficienti per superare la duplice presunzione (si deve rilevare che, benché l'istanza chiedesse, in via principale, la revoca della misura, il ricorrente argomenta soltanto in ordine alla sostituzione di quella carceraria con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, cosicché viene in evidenza soltanto la seconda presunzione posta dalla norma summenzionata, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere). Correttamente l'ordinanza non ritiene, di per sé, rilevante ad attenuare le esigenze cautelari il mero decorso del tempo, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità; tra l'altro, si deve tenere presente che tale valutazione si riferisce anche al tempo decorso dalla precedente ordinanza del Tribunale su un'istanza analoga, emessa solo nove mesi prima. La valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del delitto di omicidio è motivata con implicito riferimento alle circostanze del delitto: il ricorrente, contestando tale valutazione, ritiene che il pericolo sia riferibile esclusivamente al soggetto responsabile dell'incendio, ma si tratta con ogni evidenza - come chiarito dal provvedimento impugnato - di interpretazione errata, perché il pericolo di reiterazione riguarda la commissione dei delitti della stessa specie e non nei confronti della stessa persona o in una situazione identica a quella in cui il delitto era stato commesso. Analogamente, alla luce della sussistenza di tale pericolo, è logica la valutazione dell'irrilevanza del luogo degli arresti domiciliari. In ogni caso, deve essere ribadito che il Tribunale non aveva l'onere di motivare positivamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 2 cod. proc. pen., ma piuttosto quello di valutare gli elementi asseritamente tn th. [OSCURATO:PERSONA] dimostrativi dell'insussistenza delle esigenze cautelari o della adeguatezza di t CI misure diverse dalla custodia cautelare in carcere. o d . iú o 9 Cs4 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al Mb 3 O eib pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle (,) , ira ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. 0 Cti -J Ire i 0 L. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.