CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 31831/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75C07 C632C), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, n. 64; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 02195410697), in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 555/2019 (pubblicata il 9 agosto 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire a mezzo posta, in data 19 settembre 2022, dichiarazione dallo stesso sottoscritta oltre che dal suo difensore (anche per autentica della [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35891/19 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] firma del medesimo ricorrente), con la quale ha rinunciato al ricorso ai sensi per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza farsi luogo a provvedere sulle relative spese, in virtù della mancata costituzione della parte intimata, e dandosi, altresì, atto che da questa pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per attestare la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 29 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]