CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 07649/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7649/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 197/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 31774/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daavverso l ordinanza del 21/07/2025 del Tribunale del riesame di Palermoudita la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * ** * il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso come da requisitoria giàdepositatasentito l avvocato * * * il quale ha concluso riportandosi ai motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 21 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo respingeval appello proposto dal ricorrente avverso l ordinanza della Corte di appello di Palermo cheaveva rigettato la richiesta principale di revoca della misura cautelare della custodia incarcere e quella proposta in via subordinata di sostituzione della misura con quella gradatadegli arresti domiciliari.In ordine alla attenuazione delle esigenze cautelari osservava di aver recentementevalutato la questione ritenendo la sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo direiterazione del reato sulla quale quindi vi era preclusione processuale alla lororivalutazione.Quanto alle esigenze invocate ai sensi dell art. 275 comma 4 cod. proc. pen.osservava che i figli del ricorrente erano tutti maggiori di anni sei che non era provatal assoluta impossibilità per la madre di occuparsi dei figli e in particolare del minore* in situazione di invalidità che gli altri due figli minori avevano comunque 15 e 16anni età cui andava parametrato l impegno di assistenza che la coppia aveva una figliaconvivente di anni 25 di età che poteva supportare la madre. * quindi l istanza.2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente conun motivo di ricorso formulato ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen.* la decisione con riferimento alla valutazione della situazione di cui all art. 275comma 4 cod. proc. pen. lamentando che la Corte ha valutato solo la situazione del figlio* senza invece considerare le problematiche di salute anche dell altro figlio* e l incidenza che la situazione di * ha sulla necessità di accudimento di* in tal modo valutando la ricaduta della situazione sulla madre anziché gli effetti chela stessa determina sui figli a causa del deficit assistenziale che ne consegue.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato chel ordinanza è motivata sia con riferimento alle esigenze cautelari sia con riferimento allamancata dimostrazione dell assoluta impossibilità per la madre di accudire i figli minorianche tenuto conto dell età degli altri figli della coppia conviventi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.In via generale deve premettersi che l art. 274 comma 4 cod. proc. pen. si applicasolo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori degli anni sei. Nel caso dispecie tale presupposto non sussiste in quanto oltre al minore * di anni 10purtroppo affetto dalle patologie evidenziate nel ricorso gli altri tre figli hanno rispettivamente25 16 e 15 anni.3.Deve altresì premettersi che «In tema di misure cautelari personali l assolutaimpossibilità per la madre di dare assistenza al minore prevista dall art. 275 comma 4 cod.proc. pen. quale condizione per escludere l applicabilità o il mantenimento della custodia incarcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni richiede una situazione incui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile tale da compromettere ilprocesso evolutivo educativo del figlio dovuto alla mancata valida ed efficace presenza dientrambi i genitori.» * 3 n. 43141 del 07/11/2024 * 287138 – 01 . La Corte hachiarito che “l assoluta impossibilità” di dare assistenza al minore cui fa riferimento la normadeve essere interpretata non con riferimento al solo soggetto chiamato a dare assistenzama anche e soprattutto alla situazione del figlio.La norma infatti mira ad evitare che dallamancanza di una valida ed efficace presenza di entrambi i genitori possa derivare ai figliminori un deficit assistenziale tale da compromettere il loro processo evolutivo ed educativo.Da ciò consegue che l assoluta impossibilità di cui all art. 275 comma 4 cod. proc. pen. sipuò prospettare anche quando pur in presenza della madre la situazione sia tale da nonassicurare un livello adeguato di assistenza al processo evolutivo dei figli minori.4.Nel caso in esame la Corte ha rilevato che i figli sono tutti maggiori degli anni seiche il ricorrente non ha neanche dedotto che dalla descritta situazione familiare derivinodeficit assistenziali al figlio * che nonostante certamente la situazione clinica delminore * assorba la maggior parte delle attenzioni materne sono solo genericamentededotti deficit assistenziali al figlio * di anni 15 e al figlio * di anni 16 lacui patologia secondo quanto riferito nella certificazione riportata in ricorso è controllatafarmacologicamente che infine la famiglia può contare sull apporto della figlia maggioreconvivente di anni 25 ed ha conseguentemente rigettato l istanza.5.La motivazione logica e conforme all interpretazione giurisprudenziale deve essereconfermata. Gli elementi fattuali valorizzati dalla Corte hanno evidenziato l insussistenza delpresupposto applicativo dell art. 275 comma 4 cod. proc. pen. ovvero quella situazione diimpossibilità della madre che determini un deficit di assistenza ad uno o a tutti i figli minoridegli anni sei suscettibile di creare l irreversibile compromissione del processo evolutivoeducativo che la norma mira ad evitare. La difesa nel confrontarsi con tali motivi non hafornito argomenti valutabili in questa sede idonei a superarli. Ne consegue l impossibilità disostituire la misura della custodia cautelare in carcere di * * con altre menoafflittive.6.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Deve mandarsi alla cancelleria per la comunicazione ex art. 94 comma 1 terdisp. att. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7649/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 26/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 197/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 31774/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daavverso l ordinanza del 21/07/2025 del Tribunale del riesame di Palermoudita la relazione svolta dal Consigliere * *sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * ** * il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso come da requisitoria giàdepositatasentito l avvocato * * * il quale ha concluso riportandosi ai motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 21 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo respingeval appello proposto dal ricorrente avverso l ordinanza della Corte di appello di Palermo cheaveva rigettato la richiesta principale di revoca della misura cautelare della custodia incarcere e quella proposta in via subordinata di sostituzione della misura con quella gradatadegli arresti domiciliari.In ordine alla attenuazione delle esigenze cautelari osservava di aver recentementevalutato la questione ritenendo la sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo direiterazione del reato sulla quale quindi vi era preclusione processuale alla lororivalutazione.Quanto alle esigenze invocate ai sensi dell art. 275 comma 4 cod. proc. pen.osservava che i figli del ricorrente erano tutti maggiori di anni sei che non era provatal assoluta impossibilità per la madre di occuparsi dei figli e in particolare del minore* in situazione di invalidità che gli altri due figli minori avevano comunque 15 e 16anni età cui andava parametrato l impegno di assistenza che la coppia aveva una figliaconvivente di anni 25 di età che poteva supportare la madre. * quindi l istanza.2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente conun motivo di ricorso formulato ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen.* la decisione con riferimento alla valutazione della situazione di cui all art. 275comma 4 cod. proc. pen. lamentando che la Corte ha valutato solo la situazione del figlio* senza invece considerare le problematiche di salute anche dell altro figlio* e l incidenza che la situazione di * ha sulla necessità di accudimento di* in tal modo valutando la ricaduta della situazione sulla madre anziché gli effetti chela stessa determina sui figli a causa del deficit assistenziale che ne consegue.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ha osservato chel ordinanza è motivata sia con riferimento alle esigenze cautelari sia con riferimento allamancata dimostrazione dell assoluta impossibilità per la madre di accudire i figli minorianche tenuto conto dell età degli altri figli della coppia conviventi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.2.In via generale deve premettersi che l art. 274 comma 4 cod. proc. pen. si applicasolo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori degli anni sei. Nel caso dispecie tale presupposto non sussiste in quanto oltre al minore * di anni 10purtroppo affetto dalle patologie evidenziate nel ricorso gli altri tre figli hanno rispettivamente25 16 e 15 anni.3.Deve altresì premettersi che «In tema di misure cautelari personali l assolutaimpossibilità per la madre di dare assistenza al minore prevista dall art. 275 comma 4 cod.proc. pen. quale condizione per escludere l applicabilità o il mantenimento della custodia incarcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni richiede una situazione incui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile tale da compromettere ilprocesso evolutivo educativo del figlio dovuto alla mancata valida ed efficace presenza dientrambi i genitori.» * 3 n. 43141 del 07/11/2024 * 287138 – 01 . La Corte hachiarito che “l assoluta impossibilità” di dare assistenza al minore cui fa riferimento la normadeve essere interpretata non con riferimento al solo soggetto chiamato a dare assistenzama anche e soprattutto alla situazione del figlio.La norma infatti mira ad evitare che dallamancanza di una valida ed efficace presenza di entrambi i genitori possa derivare ai figliminori un deficit assistenziale tale da compromettere il loro processo evolutivo ed educativo.Da ciò consegue che l assoluta impossibilità di cui all art. 275 comma 4 cod. proc. pen. sipuò prospettare anche quando pur in presenza della madre la situazione sia tale da nonassicurare un livello adeguato di assistenza al processo evolutivo dei figli minori.4.Nel caso in esame la Corte ha rilevato che i figli sono tutti maggiori degli anni seiche il ricorrente non ha neanche dedotto che dalla descritta situazione familiare derivinodeficit assistenziali al figlio * che nonostante certamente la situazione clinica delminore * assorba la maggior parte delle attenzioni materne sono solo genericamentededotti deficit assistenziali al figlio * di anni 15 e al figlio * di anni 16 lacui patologia secondo quanto riferito nella certificazione riportata in ricorso è controllatafarmacologicamente che infine la famiglia può contare sull apporto della figlia maggioreconvivente di anni 25 ed ha conseguentemente rigettato l istanza.5.La motivazione logica e conforme all interpretazione giurisprudenziale deve essereconfermata. Gli elementi fattuali valorizzati dalla Corte hanno evidenziato l insussistenza delpresupposto applicativo dell art. 275 comma 4 cod. proc. pen. ovvero quella situazione diimpossibilità della madre che determini un deficit di assistenza ad uno o a tutti i figli minoridegli anni sei suscettibile di creare l irreversibile compromissione del processo evolutivoeducativo che la norma mira ad evitare. La difesa nel confrontarsi con tali motivi non hafornito argomenti valutabili in questa sede idonei a superarli. Ne consegue l impossibilità disostituire la misura della custodia cautelare in carcere di * * con altre menoafflittive.6.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Deve mandarsi alla cancelleria per la comunicazione ex art. 94 comma 1 terdisp. att. cod. proc. pen. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *