CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Firenze il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Firenze in data 7/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Firenze rigettava la richiesta di rescissione del giudicato formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Firenze il 18/12/2020, irrevocabile il 3/4/2021, che l'aveva condannato per il delitto di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo:2.1 la violazione ed erronea applicazione dell'art. 420bis, comma 2, cod.proc.pen. nella formulazione previgente le modifiche introdotte con d. Igs 150/22. Il difensore, premesso che il Nobile è stato giudicato in assenza, avendo il primo giudice ritenuto provata la conoscenza del procedimento a suo carico sulla base del verbale di dichiarazione di domicilio redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato all'atto del controllo del ciclomotore, segnala che l'avviso di conclusione delle indagini e il decreto di citazione a giudizio venivano notificati al domiciliato indicato dal prevenuto ma nessuno dei due atti era ricevuto da lui personalmente. Lamenta, quindi, l'inidoneità della dichiarazione di domicilio a costituire prova della conoscenza del processo in quanto l'atto riportava indicato un titolo di reato diverso (artt. 469/470 c.p.) da quello per cui è intervenuta condanna e difettava di ogni indicazione circa la condotta contestata e l'autorità giudiziaria procedente. Aggiunge che perché l'elezione o dichiarazione di domicilio possa fondare una presunzione di conoscenza del procedimento deve contenere elementi sufficienti ad individuare lo specifico fatto contestato e l'autorità che procede, requisiti nella specie insussistenti, tenuto conto che nella specie la P.g. aveva ipotizzato un reato differente da quello in relazione al quale il P.m. ha esercitato l'azione penale e diverso è anche il luogo di accertamento in quanto, pur avendo operato la polizia municipale di Prato, il processo a carico del condannato si è tenuto dinanzi il Tribunale di Firenze. La Corte territoriale ha motivato il rigetto dell'istanza di rescissione richiamando il potere del P.m. di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica all'esito delle indagini preliminari senza, tuttavia, confrontarsi con le ulteriori diversità ed omissioni segnalate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. La Corte territoriale ha ritenuto del tutto rituale la dichiarazione di domicilio effettuata dal condannato dinanzi la [OSCURATO:PERSONA] di Prato che, in esito al controllo del ciclomotore sul quale il ricorrente viaggiava, aveva proceduto al sequestro del mezzo, avendo rilevato l'abrasione del numero di telaio. Il difensore concentra la propria confutazione sulla asserita inidoneità del domicilio dichiarato (coincidente con la residenza del Nobile) al fine della conoscenza del procedimento prima e del processo poi in quanto l'atto non indicava il reato contestato dal P.m., non enunziava il fatto e non specificava l'autorità giudiziaria procedente. Si tratta di requisiti che la previgente formulazione dell'art. 161 del codice di rito non prescriveva e che concernevano, comunque, informazioni note al prevenuto o all'epoca non disponibili. Invero, quanto al fatto illecito addebitato, il Nobile aveva subito il sequestro del motorino di cui non era stato in grado di dimostrare la proprietà ovvero il legittimo possesso in quanto sfornito di documenti e che presentava il numero di telaio manomesso. In una fase così precoce delle indagini gli operanti segnalarono in prima approssimazione delle ipotesi di falso, essendo emersa solo successivamente la provenienza furtiva del bene e alcun dettaglio in ordine alla esatta qualificazione della condotta o all'autorità procedente poteva essere fornita nello specifico contesto in cui fu resa dal Nobile la dichiarazione ex art. 161 cod.proc.pen. Deve, inoltre, rimarcarsi che non vi è alcun dubbio che la dichiarazione di domicilio di cui si tratta sia stata espressa in relazione al procedimento iscritto a carico del ricorrente a seguito della notitia criminis acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato. 1.1 La difesa, nel tentativo di contestare la correttezza della dichiarazione di assenza effettuata dal primo giudice nei confronti del ricorrente, omette di rapportarsi criticamente con il dato dirimente costituito dal fatto che presso il domicilio dichiarato dal Nobile furono positivamente eseguite sia la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini che del decreto di citazione a giudizio, la cui scansione temporale e le cui modalità la Corte territoriale ha esaustivamente richiamato alle pag. 2/3, senza che la difesa abbia in alcun modo contestato che detti atti siano stati portati a conoscenza dell'imputato seppur materialmente ricevuti da familiari conviventi. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che in tema di rescissione del giudicato l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680 - 01;Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, Rv. 281256 - 01). 2.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 lu