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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 10172/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9607-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5122/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa il silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso, ex art 9 comma 17 della

I. 289/02, del 90% delle imposte versate negli 1990- 1992. 2 La CTP rigettava il ricorso 3 Sull'impugnazione del contribuente la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, accoglieva l'appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il dedotto ius supervenies non incideva sul diritto al rimborso operando solo in fase esecutiva ed in ogni caso, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova normativa non trovava applicazione ai giudizi in corso. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo.

Il contribuente è rimasto intimato. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 1, comma 665 della

I. 190/2014 così come modificato dall'art 16 octies Ric. 2020 n. 09607 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- del d.l. 91/2017, convertito in I. 123/2017, in relazione all'art. 360 comma 10 nr. 3 cpc; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell'omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l'ammontare del rimborso. 2 Il motivo è infondato 2.1 II prospettato jus superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990. 2.2 I limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversiL. sui provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate operano solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. sul punto e da ultimo Cass.14331/2020 ) 2.3 Ancora questa Corte ha avuto modo di precisare «in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della

I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). 2.4 La CTR si è pienamente conformata ai principi giurisprudenziali sopra indicati evidenziando, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale menzionato nella sentenza, che la questione della limitazione delle risorse stanziate non incide sul diritto al rimborso ma rileva in fase esecutiva. 3 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ric. 2020 n. 09607 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -3- 4 Nulla sulle spese non avendo il contribuente svolto attività difensive.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115 P.Q.M.

La Corte; rigetta il ricorso Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2022 f [OSCURATO:PERSONA].

Ma u ro M9/L/ DEF.[OSCURATO:PERSONA] 3 O MAR 20 • [OSCURATO:PERSONA] il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9607-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5122/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa il silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso, ex art 9 comma 17 della I. 289/02, del 90% delle imposte versate negli 1990- 1992. 2 La CTP rigettava il ricorso 3 Sull'impugnazione del contribuente la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, accoglieva l'appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il dedotto ius supervenies non incideva sul diritto al rimborso operando solo in fase esecutiva ed in ogni caso, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova normativa non trovava applicazione ai giudizi in corso. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 1, comma 665 della I. 190/2014 così come modificato dall'art 16 octies Ric. 2020 n. 09607 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- del d.l. 91/2017, convertito in I. 123/2017, in relazione all'art. 360 comma 10 nr. 3 cpc; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell'omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l'ammontare del rimborso. 2 Il motivo è infondato 2.1 II prospettato jus superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990. 2.2 I limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversiL. sui provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate operano solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. sul punto e da ultimo Cass.14331/2020 ) 2.3 Ancora questa Corte ha avuto modo di precisare «in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo» (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017). 2.4 La CTR si è pienamente conformata ai principi giurisprudenziali sopra indicati evidenziando, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale menzionato nella sentenza, che la questione della limitazione delle risorse stanziate non incide sul diritto al rimborso ma rileva in fase esecutiva. 3 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ric. 2020 n. 09607 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- 4 Nulla sulle spese non avendo il contribuente svolto attività difensive. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115 P.Q.M. La Corte; rigetta il ricorso Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2022 f [OSCURATO:PERSONA]. Ma u ro M9/L/ DEF.[OSCURATO:PERSONA] 3 O MAR 20 • [OSCURATO:PERSONA] il
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