CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2026
Cassazione n. 23936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]• [OSCURATO:PERSONA] Occorre premettere che l'impugnazione in esame, il 31 gennaio 2026, veniva proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA], che la indirizzava al "Consiglio Superiore della Magistratura. Sezione I Penale Roma", per il "Tramite del Tribunale di sorveglianza di Perugia", il quale ultimo, con provvedimento del 2 febbraio 2026, qualificato il rimedio processuale come ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti a questa Corte. Tanto premesso, deve osservarsi che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso, così come correttamente qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, sono successivi al 4 agosto 2017, che è la data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. A seguito di tale innovazione normativa, tale atto d'impugnazione deve essere sempre sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, soprattutto, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). In queste ipotesi, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla stessa legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Prima SegiQne [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 3 O G111.2026. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA].11\;ZI