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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 33758/2022

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la seguente ORDINANZA visti gli atti; sentita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel dispositivo riportato nel ruolo della udienza del 27 aprile 2022 in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento n. 9392/22 R.G.

Gen., oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna, è stata inserita, per un mero errore materiale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo riportato nel ruolo nel senso che nel procedimento indicato deve essere eliminata la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"; P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 27 aprile 2022 relativo alla sentenza della Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui al procedimento n. 9392 del 2022, nel senso che la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende" deve essere eliminata.

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] iclente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA visti gli atti; sentita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel dispositivo riportato nel ruolo della udienza del 27 aprile 2022 in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento n. 9392/22 R.G. Gen., oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di appello di Bologna, è stata inserita, per un mero errore materiale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"; ritenuto, dunque, di dover eliminare l'errore e disporre la correzione del dispositivo riportato nel ruolo nel senso che nel procedimento indicato deve essere eliminata la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"; P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 27 aprile 2022 relativo alla sentenza della Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di cui al procedimento n. 9392 del 2022, nel senso che la frase "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende" deve essere eliminata. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] iclente
Sentenza Cassazione n. 33758/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris