CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8046-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA Via DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] GIOVANNEITI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SATTA; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 852/2021 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 09/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. In fatto e in diritto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 852/21, del 9 settembre 2021, del 'Tribunale di Macerata, che — accogliendo il gravame esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 92/19, del 20 agosto 2019, del Giudice di pace di Camerino — ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni, cagionati da fauna selvatica; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA], per conseguire il ristoro dei danni subiti dal proprio autoveicolo in ragione dell'impatto con un capriolo, avvenuto mentre l'autovettura di sua proprietà, alla cui guida era tale [OSCURATO:PERSONA], percorreva — il 10 luglio 2017, alle ore 21:30 circa — la strada provinciale n. 96; - che accolta la domanda risarcitoria dal giudice di prime cure, quello di appello — pronunciandosi sul gravame esperito dalla convenuta soccombente — la respingeva; - che esso perveniva a tale esito sul rilievo che, sebbene la "questione portata all'esame del giudice" risultasse attinente "tanto alla responsabilità del custode ex art. 2052 cod. civ." (per essere la Regione proprietaria della fauna selvatica), "quanto a quella aquiliana generica", in particolare per "omissione colposa di cautele atte ad evitare l'invasione della strada riservata al transito autoveicolare", la domanda Ric. 2022 n. 08046 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -2- risarcitoria, in "entrambe le ricostruite soluzioni di diritto", non potesse ritenersi fondata, non avendo parte attrice "fornito la prova del suo diritto risarcitoti(), ma solo dell'ammontare del danno"; - che avverso la sentenza del Tribunale maceratese ricorre per cassazione la Piselli, sulla base — come detto — di cinque motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 2052 cod. civ.; - che con il secondo motivo è denunciata — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 2043 e 2052 cod. civ.; - che con il terzo motivo è denunciata — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art.132 cod. proc. civ., lamentando motivazione apparente della sentenza impugnata; - che il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; - che il quinto motivo, infine, denuncia "difetto di valida rappresentanza processuale ad appellare", lamentando la nullità della procura "ad litern", prodotta in appello dalla Regione, "perché priva del richiamo degli estremi della delibera di giunta"; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, in particolare deducendo l'esistenza di un giudicato interno sulla qualificazione del danno da fauna selvatica, operata dal primo giudice, come riconducibile al disposto dell'art. 2043 cod. civ.; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di kic. 2022 n. 08046 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -3- fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 2022; - che la controricorrente ha depositato memoria; - che reputa questo Collegio — in relazione al quinto motivo di ricorso, il cui eventuale accoglimento comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con conseguente definitiva condanna della Regione al risarcimento del danno — di dover disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di appello; - che, difatti, in merito alla dedotta nullità della "procura ad literu" del giudizio di secondo grado, la Regione [OSCURATO:PERSONA] afferma — nel proprio controricorso — "che gli atti amministrativi autorizzatori sono stati versati in giudizio prima della prima udienza, con un atto di conferma, ratifica e richiamo delle difese svolte con conseguente sanatoria di ogni eventuale irregolarità"; - che risulta, pertanto, necessario acquisire il fascicolo d'ufficio, a cura della Cancelleria di questa Corte, al fine di prendere visione di tale documentazione. PQM La Corte dispone rinvio a nuovo, comandando alla cancelleria di provvedere all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di appello. Cosi deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 202P49Pcsitata () cery~iris 9g, - q- F.Utg94"0 Climiz