CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36870/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~tite le conclusioni del PG, 4,2A2t . o 0.M) t 1.n 011LnA..ol.r.,0 Ci—st- (A22,1,0113 cLI t.7•11 Q, 1,‘ 144),_ LtAX o (3--(221 o ukual-A. v,1/4 ' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 31.1.2017, irrevocabile dal 16.4.2018, con la quale lo Zambon era stato riconosciuto responsabile di tre rapine (e dei delitti a ciascuna di esse connessi), rispettivamente commesse il 23.7.2014, in danno della farmacia Saitta, il 22.1.2015, in danno della tabaccheria "rivendita 78" e il 26.2.2016, in danno della tabaccheria Oliveri, reati tutti unificati ex art. 81 cod. pen.; 2) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 12.9.2017, irrevocabile dal 30.9.2018, con la quale il predetto era stato riconosciuto responsabile del delitto di rapina e dei connessi reati in materia di armi, commessi il 14.2.2016. 2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione. Dopo avere riportato la giurisprudenza di legittimità in materia di applicazione della disciplina della continuazione in executivis, ha rilevato che le condotte delittuose commesse in data del 14.2.2016 e 26.2.2016, oltre che in brevissimo arco temporale, erano state consumate con l'uso della medesima arma; e ha sostenuto che detti elementi fattuali_ sarebbero sintomatici di una unitaria ideazione criminosa delle relative condotte criminose. Ha aggiunto che l'ordinanza si porrebbe in palese contrasto con la decisione del giudice della cognizione che, nell'ambito del procedimento penale n. 5104/2015 R.G.I.P., conclusosi con la sentenza del 31.1.2017, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati commessi in un arco temporale molto più lungo e che il giudice dell'esecuzione si sarebbe limitato a indicare in astratto i profili giuridici dell'istituto in parola non valutando le concrete modalità dei fatti, il dato temporale e l'omogeneità dei reati. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione, valorizzando, a tal fine, la circostanza che la rapina posta in essere il 14.2.2016 era stata commessa dallo Zambon in concorso di altri tre soggetti rimasti non identificati, mentre quella posta in essere il 26.2.2016 era stata commessa dal condannato in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA] e altre due persone rimaste ignote. Ha, infatti, precisato che detta circostanza assumeva rilievo prioritario precludendo l'accoglimento dell'istanza non essendo ravvisabili elementi sostanziali idonei a comprovare la riconducibilità dei reati a un disegno criminoso unitario; che, in particolare, non sussisteva alcun dato fattuale in forza del quale si potesse sostenere che lo Zambon, fin dall'inizio, si fosse preventivamente rappresentato e avesse voluto la realizzazione delle condotte delittuose in relazione alle quali era stata invocata l'applicazione della disciplina della continuazione; che era indubbio che lo Zambonie ' avesse optato per un programma di vita delinquenziale e avesse manifestato una generale propensione alla devianza. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Giudice dell'esecuzione si è confrontato con la decisione del giudice di merito, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra le altre tre rapine commesse dallo Zambon; epperò non l'ha condivisa con argomentare non manifestamente illogico ed esente da vizi giuridici, attribuendo - come evidenziato - rilievo determinate alle c.d. "complicità imprevedibili", indice questo ritenuto, alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite Gargiulo, sintomatico dell'assenza di una deliberazione unitaria. Nel resto, le censure sono, in parte, generiche, allorché si sostiene che le due rapine del 14 febbraio e del 26 febbraio 2016 siano state commesse con l'uso della stessa arma e, in parte, sono volte a prefigurare una diversa "lettura" dei dati procedimentali non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 22 g