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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31109/2023

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3 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.28944/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatia Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lini; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatia Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avversola sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2356/2020 del 15/09/2020.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ascoltate le osservazioni del P.M., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRo- berto Mucci, cheha concluso per l’accoglimento del ricorso. 2di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Ascoltati gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per la parte ricorrente e per la parte controricorrente.

Fatti di causa Nel 2008 i promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Vicenza la promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’accertamento della legittimità del loro recesso dal contratto preliminare del 30/12/2006 avente ad oggetto un immobile costituito da un lotto di terreno con edificio da costruire (prezzo: € 540.000) e per la condanna al pagamento di € 40.000 a titolo di restituzione della caparra nella misura del doppio .

Gli attori allegavano che la convenuta si era impegnata a: (a)procurarsi la pro- prietà del terreno, (in effetti, qualche giorno prima della stipula del preliminare, il 20/12/2006, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in veste di promissario acquirente, aveva stipulato un correlativo contratto preli- minare di compravendita con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veste di promittenti venditori); (b) presentare all’amministrazione comunale unprogetto di costruzione, allegato al medesimo contratto preliminare.

Nell’aprile del 2008 gli attori avevano notificato una diffida ex art. 1454 c.c. a presentare il progetto all’amministrazione comunale.

Circa un mese dopo avevano esercitato il recesso dal contratto preliminare.

In primo grado, nel 2017, venivano accolte le domande degli attori e con- dannati gli exsoci della convenuta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire agli attori il doppio della caparra oltre agli interessi legali dal 10/06/2008 al saldo.

Veniva inoltre dichiarato risolto per inadempi- mento della convenuta il contratto preliminare di compravendita del 20/12/2006 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che erano stati chiamati in causa dalla convenuta.

Venivano condannati questi ultimi al pagamento di € 3.000 per provvigioni in favore del mediatore [OSCURATO:PERSONA] (chiamato in causa sempre dalla 3di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. convenuta).

In secondo grado è stata confermata la sentenza di primo grado.

Ricorrono in cassazione gli ex soci della promittente venditrice con- venuta con due motivi.

Resistono i promissari acquirenti attori con con- troricorso, illustrato da memoria (depositata in vista dell’adunanza ca- merale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Cass. 35872/2021 ha rimesso la trattazione del ricorso dalla sesta sezione all’udienza pubblica.

Ragioni della decisione

1. -Con il primo motivo gli ex soci della promittente venditrice cen- surano ex art. 360 n. 5 c.p.c. di essere stati chiamati a rispondere anche per il controvalore delle quote di una società terza delle quali era titolare la societàestinta e non solo nei limiti delle somme incassate e delleutilità loro attribuite in base al bilancio finale di liquidazione.

Nella parte censurata (p. 11 ss.), la sentenza impugnata ha passato in rassegna la giurisprudenza di legittimità, che la induce a concludere che il Tribunale «ha correttamente interpretatotale orientamento giu- risprudenziale come riferito non soltanto alle liquidità, ma ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica, tenendo conto del fatto che con il bilancio di liquidazione prodotto dagli stessi appellanti la so- cietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, oltre ad avere attri- buito ai suoi soci pro quota la partecipazione societaria nella società [OSCURATO:SOCIETA]., ha quantificato il controvalore in denaro di tali par- tecipazioni societarie, assegnando al socio [OSCURATO:PERSONA] una quota di capitale netto di € 194.220 e al socio [OSCURATO:PERSONA] una quota di capitale netto di €

83.237. L’ipotesi prospettata dagli appellanti se- condo la quale i soci della società liquidata risponderebbero dei debiti sociali esclusivamente nell’ipotesi in cui in sede di bilancio di liquida- zione avessero riscosso somme liquide si porrebbe in palese violazione 4di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’art. 2741 c.c. in quanto precluderebbe ai creditori ogni possibilità di soddisfare i loro crediti sull’attivo residuo costituito, come nella spe- cie, da altre e diverse utilità.

Nella sua essenza, la censura è così articolata: gli ex soci hanno sempre riconosciuto di dover rispondere verso i creditori sociali nei li- miti di quanto da loro incassato e delle utilità ricevute in sede di riparto dell’attivo della società, ma hanno fondatamente negato di dover ri- spondere del controvalore delle quote della società terza detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello non ha esplicitamente esaminato questo punto contenuto nella domanda già presentata dagli odierni ricorrentilimitando il giudizio ad una parte della stessa.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 2495 c.c. che prevede la possibilità di far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Nella sua essenza, la censura invoca pronunce di questa Corte per sostenere: ove la cancellazione della società non fosse mai avvenuta, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe affrontato l’eventuale condanna al pagamento di una certa somma con il suo patrimonio di cui facevano parte le quote della società terza, mentre gli amministra- tori e i soci non avrebbero dovuto garantire il controvalore di queste ultime, ma solamente la loro esistenza nella quantità indicata in bilan- cio.

Non essendo mutata la natura del credito, i soci che sono succeduti alla società non devono garantire personalmente il controvalore delle quote della società terza già detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. -I due motivi condividono la sostanza e pertanto possono esami- narsi congiuntamente.

Essi non sono fondati.

La questione di diritto che essi sollevano si innesta sulla seguente situazione di fatto così come accertata nei giudizi di merito.

Il bilancio 5di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di liquidazione della società a responsabilità limitata ha ripartito pro quotaai due soci una partecipazione in un’altra società della quale era titolare la s.r.l.poi estinta ed ha quantificato il controvalore in denaro delle due quote ripartite.

La tesi dei due soci ricorrenti è che essi non sono tenuti a rispondere del debito sociale (la restituzione della caparra nella misura del doppio), poiché ai sensi dell’art. 2495 co. 3c.c. i cre- ditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei con- fronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Vi è in effetti qualche precedente,come Cass. 15474/2017 citato dal P.M. nelle sue osservazioni, che sembra rimanere ancorat o al tenore letterale dell’art. 2495 co. (allora) 2 c.c., per cui tra «la società cancel- lata dal registro delle imprese e i suoi soci puòconfigurarsi una vicenda successoria, giacché, come è statoosservato, il successore intra vires dei debiti trasmessigli noncessa, per questo, di essere un successore (Cass.

SU 6070/2013, in motivazione); ma è altrettanto vero che la successione ha luogo solo se ricorra la condizione postadall'art. 2495 co. 2. c.c. e, quindi, se vi siano state somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione»(così Cass. 15474/2017, cit., p. 6 s.).

Tuttavia, «beni» (e non solo «somme») è la parola con cui il sistema normativo, nelle sue disposizioni di portata più generale (a partire dall’art. 2740 c.c.), contrassegna l’oggetto della responsabilità patri- monialedel debitore.

Se è vero, come è vero, che si ha a che fare con un fenomeno di responsabilità patrimoniale (dei soci, pur limitata da quanto da loro ricevuto) per adempimento di obbligazioni (contratte dalla società estinta), l’onere di addurre ragioni giustificative ricade sulle spalle di chi intende sostenere un’interpretazione che restringe, in questa ipotesi, alle somme di denaroriscosse l’oggetto della respon- sabilitàpatrimoniale, piuttosto che sulle spalle di chi argomenta che il 6di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. tenore letterale dell’art. 2495 co. (oggi) 3c.c. non può frapporre osta- coli adun’applicazione, anche in questa ipotesi, della nozione di beni come oggetto generale della responsabilità patrimoniale.

La conferma si ritrae proprio da una riletturadella parte di Cass.

SU 6070/2013, relativa all’interpretazione dell’art. 2495 co. (allora) 2 c.c. (p. 8 s.)da cui si cita nel proseguimento, con una scrittura in corsivo di alcune parole che è appunto vivificata dalla prospettiva interpreta- tiva qui accolta: «Il dissolversi della struttura organizzativa su cui ri- posa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emer- gere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori […]Persuade di ciò anche il fatto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, con- servando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuri- dica. […] Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispon- dono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione.

Cass.

SU 6070/2013 prosegue poi (p. 10 ss.) con la parte più ardua, tesa a recuperare i «residui attivi non liquidati» e le « sopravvenienze attive» alla responsabilità patrimoniale per l’adempimento dei debiti della società estinta, attraverso il subingresso dei soci, entro il limite menzionato dei beni e/o utilità da loro ricevuti.In definitiva, è la stessa Cass.

SU 6070/2013 che muove da una nozione di oggetto della re- sponsabilità patrimoniale in termini di elementi «attivi», cioè di beni, in coerenzacon la disciplina generale della responsabilità patrimoniale.

Tali sono ovviamente anche le partecipazioni societarie di cui era 7di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. titolare la società estinta.

Talché s’impone il rigetto di una interpreta- zione dell’art. 2495 co. (oggi) 3c.c. rigidamente ancorata alla lettera di «somme… riscosse», incompatibile con talecornice generale.

Gli argomenti addotti dai ricorrenti non sono in grado di minare que- ste osservazioni, che confermano la correttezza dell’interpretazione adottata dalla Corte di appello, dal momento cheha chiamato a rispon- dere i due soci della società estinta dell’adempimento dell’obbligo di restituzione della caparra nella misura del doppio, il cui ammontare non esorbita dal controvalore quantificato né in relazione all’una,né in relazione all’altra delle quote dell’originaria partecipazione sociale, ri- partite tra i due soci.

3. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 7.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.28944/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatia Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lini; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatia Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avversola sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2356/2020 del 15/09/2020. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ascoltate le osservazioni del P.M., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRo- berto Mucci, cheha concluso per l’accoglimento del ricorso. 2di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ascoltati gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per la parte ricorrente e per la parte controricorrente. Fatti di causa Nel 2008 i promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di Vicenza la promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’accertamento della legittimità del loro recesso dal contratto preliminare del 30/12/2006 avente ad oggetto un immobile costituito da un lotto di terreno con edificio da costruire (prezzo: € 540.000) e per la condanna al pagamento di € 40.000 a titolo di restituzione della caparra nella misura del doppio . Gli attori allegavano che la convenuta si era impegnata a: (a)procurarsi la pro- prietà del terreno, (in effetti, qualche giorno prima della stipula del preliminare, il 20/12/2006, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in veste di promissario acquirente, aveva stipulato un correlativo contratto preli- minare di compravendita con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veste di promittenti venditori); (b) presentare all’amministrazione comunale unprogetto di costruzione, allegato al medesimo contratto preliminare. Nell’aprile del 2008 gli attori avevano notificato una diffida ex art. 1454 c.c. a presentare il progetto all’amministrazione comunale. Circa un mese dopo avevano esercitato il recesso dal contratto preliminare. In primo grado, nel 2017, venivano accolte le domande degli attori e con- dannati gli exsoci della convenuta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire agli attori il doppio della caparra oltre agli interessi legali dal 10/06/2008 al saldo. Veniva inoltre dichiarato risolto per inadempi- mento della convenuta il contratto preliminare di compravendita del 20/12/2006 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che erano stati chiamati in causa dalla convenuta. Venivano condannati questi ultimi al pagamento di € 3.000 per provvigioni in favore del mediatore [OSCURATO:PERSONA] (chiamato in causa sempre dalla 3di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. convenuta). In secondo grado è stata confermata la sentenza di primo grado. Ricorrono in cassazione gli ex soci della promittente venditrice con- venuta con due motivi. Resistono i promissari acquirenti attori con con- troricorso, illustrato da memoria (depositata in vista dell’adunanza ca- merale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Cass. 35872/2021 ha rimesso la trattazione del ricorso dalla sesta sezione all’udienza pubblica. Ragioni della decisione 1. -Con il primo motivo gli ex soci della promittente venditrice cen- surano ex art. 360 n. 5 c.p.c. di essere stati chiamati a rispondere anche per il controvalore delle quote di una società terza delle quali era titolare la societàestinta e non solo nei limiti delle somme incassate e delleutilità loro attribuite in base al bilancio finale di liquidazione. Nella parte censurata (p. 11 ss.), la sentenza impugnata ha passato in rassegna la giurisprudenza di legittimità, che la induce a concludere che il Tribunale «ha correttamente interpretatotale orientamento giu- risprudenziale come riferito non soltanto alle liquidità, ma ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica, tenendo conto del fatto che con il bilancio di liquidazione prodotto dagli stessi appellanti la so- cietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, oltre ad avere attri- buito ai suoi soci pro quota la partecipazione societaria nella società [OSCURATO:SOCIETA]., ha quantificato il controvalore in denaro di tali par- tecipazioni societarie, assegnando al socio [OSCURATO:PERSONA] una quota di capitale netto di € 194.220 e al socio [OSCURATO:PERSONA] una quota di capitale netto di € 83.237. L’ipotesi prospettata dagli appellanti se- condo la quale i soci della società liquidata risponderebbero dei debiti sociali esclusivamente nell’ipotesi in cui in sede di bilancio di liquida- zione avessero riscosso somme liquide si porrebbe in palese violazione 4di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’art. 2741 c.c. in quanto precluderebbe ai creditori ogni possibilità di soddisfare i loro crediti sull’attivo residuo costituito, come nella spe- cie, da altre e diverse utilità. Nella sua essenza, la censura è così articolata: gli ex soci hanno sempre riconosciuto di dover rispondere verso i creditori sociali nei li- miti di quanto da loro incassato e delle utilità ricevute in sede di riparto dell’attivo della società, ma hanno fondatamente negato di dover ri- spondere del controvalore delle quote della società terza detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello non ha esplicitamente esaminato questo punto contenuto nella domanda già presentata dagli odierni ricorrentilimitando il giudizio ad una parte della stessa. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 2495 c.c. che prevede la possibilità di far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Nella sua essenza, la censura invoca pronunce di questa Corte per sostenere: ove la cancellazione della società non fosse mai avvenuta, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe affrontato l’eventuale condanna al pagamento di una certa somma con il suo patrimonio di cui facevano parte le quote della società terza, mentre gli amministra- tori e i soci non avrebbero dovuto garantire il controvalore di queste ultime, ma solamente la loro esistenza nella quantità indicata in bilan- cio. Non essendo mutata la natura del credito, i soci che sono succeduti alla società non devono garantire personalmente il controvalore delle quote della società terza già detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. -I due motivi condividono la sostanza e pertanto possono esami- narsi congiuntamente. Essi non sono fondati. La questione di diritto che essi sollevano si innesta sulla seguente situazione di fatto così come accertata nei giudizi di merito. Il bilancio 5di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di liquidazione della società a responsabilità limitata ha ripartito pro quotaai due soci una partecipazione in un’altra società della quale era titolare la s.r.l.poi estinta ed ha quantificato il controvalore in denaro delle due quote ripartite. La tesi dei due soci ricorrenti è che essi non sono tenuti a rispondere del debito sociale (la restituzione della caparra nella misura del doppio), poiché ai sensi dell’art. 2495 co. 3c.c. i cre- ditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei con- fronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Vi è in effetti qualche precedente,come Cass. 15474/2017 citato dal P.M. nelle sue osservazioni, che sembra rimanere ancorat o al tenore letterale dell’art. 2495 co. (allora) 2 c.c., per cui tra «la società cancel- lata dal registro delle imprese e i suoi soci puòconfigurarsi una vicenda successoria, giacché, come è statoosservato, il successore intra vires dei debiti trasmessigli noncessa, per questo, di essere un successore (Cass. SU 6070/2013, in motivazione); ma è altrettanto vero che la successione ha luogo solo se ricorra la condizione postadall'art. 2495 co. 2. c.c. e, quindi, se vi siano state somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione»(così Cass. 15474/2017, cit., p. 6 s.). Tuttavia, «beni» (e non solo «somme») è la parola con cui il sistema normativo, nelle sue disposizioni di portata più generale (a partire dall’art. 2740 c.c.), contrassegna l’oggetto della responsabilità patri- monialedel debitore. Se è vero, come è vero, che si ha a che fare con un fenomeno di responsabilità patrimoniale (dei soci, pur limitata da quanto da loro ricevuto) per adempimento di obbligazioni (contratte dalla società estinta), l’onere di addurre ragioni giustificative ricade sulle spalle di chi intende sostenere un’interpretazione che restringe, in questa ipotesi, alle somme di denaroriscosse l’oggetto della respon- sabilitàpatrimoniale, piuttosto che sulle spalle di chi argomenta che il 6di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. tenore letterale dell’art. 2495 co. (oggi) 3c.c. non può frapporre osta- coli adun’applicazione, anche in questa ipotesi, della nozione di beni come oggetto generale della responsabilità patrimoniale. La conferma si ritrae proprio da una riletturadella parte di Cass. SU 6070/2013, relativa all’interpretazione dell’art. 2495 co. (allora) 2 c.c. (p. 8 s.)da cui si cita nel proseguimento, con una scrittura in corsivo di alcune parole che è appunto vivificata dalla prospettiva interpreta- tiva qui accolta: «Il dissolversi della struttura organizzativa su cui ri- posa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emer- gere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori […]Persuade di ciò anche il fatto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, con- servando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuri- dica. […] Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispon- dono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Cass. SU 6070/2013 prosegue poi (p. 10 ss.) con la parte più ardua, tesa a recuperare i «residui attivi non liquidati» e le « sopravvenienze attive» alla responsabilità patrimoniale per l’adempimento dei debiti della società estinta, attraverso il subingresso dei soci, entro il limite menzionato dei beni e/o utilità da loro ricevuti.In definitiva, è la stessa Cass. SU 6070/2013 che muove da una nozione di oggetto della re- sponsabilità patrimoniale in termini di elementi «attivi», cioè di beni, in coerenzacon la disciplina generale della responsabilità patrimoniale. Tali sono ovviamente anche le partecipazioni societarie di cui era 7di 7 – 28944 /20 20 – 2 – 2 4 / 1 0/202 3 ( 1 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. titolare la società estinta. Talché s’impone il rigetto di una interpreta- zione dell’art. 2495 co. (oggi) 3c.c. rigidamente ancorata alla lettera di «somme… riscosse», incompatibile con talecornice generale. Gli argomenti addotti dai ricorrenti non sono in grado di minare que- ste osservazioni, che confermano la correttezza dell’interpretazione adottata dalla Corte di appello, dal momento cheha chiamato a rispon- dere i due soci della società estinta dell’adempimento dell’obbligo di restituzione della caparra nella misura del doppio, il cui ammontare non esorbita dal controvalore quantificato né in relazione all’una,né in relazione all’altra delle quote dell’originaria partecipazione sociale, ri- partite tra i due soci. 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 7.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processua
Sentenza Cassazione n. 31109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris