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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01611/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27198/2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D. Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Nomentana, n. 91, giusta procura notarile allegata alla memoria di costituzione con nuovo difensore e variazione di domicilio. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 1800/38/14, depositata in data 21 marzo 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 343/28/12, pubblicata il 18 ottobre 2012, aveva parzialmente accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento n.

RCG010200790,per Iva, Irpef, Addizionale regionale ed Irap anno d'imposta 2004, con il quale erano stati accertati maggiori ricavi per euro 57.064,00 e costi non deducibili per euro 3.150,00, a seguito della verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di cui al p.v.c. del 7 maggio 2009,seguita da una successiva indagine sui conti correnti bancari e della p osta della contribuente, in relazione a un esercizio di vendita di abbigliamento sito a [OSCURATO:PERSONA] , la cui attività era cessatanel 2004. 2.I giudici di primo grado avevano rilevato l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, termine che decorreva dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni; che non erano state indicate le ragioni d'urgenza per il mancato rispetto di detto terminee che l'Ufficio, inpresenza di maggiori ricavi, non aveva tenuto conto dei relativi costi; i giudici avevano, dunque, confermato la riliquidazione delle imposte e delle sanzioni di cui al primo verbale del 7maggio 2009. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo l'avviso di accertamento motivato e diconseguenza fondato l'operato dell'Ufficio.In particolare, i giudici di secondo grado, hanno ritenuto che l'Ufficio aveva assolto l'onere relativo alla sussistenza dei motivi di urgenza stante la circostanza che l'esigenza di provvedere senza ritardo emergeva dall'adozione dell'atto in prossimità del decorso del termine di decadenza e che l'obbligo di motivazione si riferi va esclusivamente alle ragioni della pretesa tributaria, ma non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali.

4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha, poi, ritenuto che, nella fattispecie in esame, sussisteva l'elemento presuntivo giustificante l'accertamento di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto erano emerse numerose movimentazioni prive di logica contabile e molteplici versamenti e prelevamenti dal conto cassa per importi rilevanti, nonché la presenza di ulteriori numerosi indizi di pericolosità fiscale del soggetto; la ditta , inoltre, non aveva soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico di giustificare le singole poste contabilie di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi.

6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 7.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si lamenta la v iolazione o falsa applicazione di norme di diritto,ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 3 , cod. proc. civ.,con riferimento all'art. 12, comma 7, della l egge n. 212 del 2000 , in quanto lo spirare dei termini per l'accertamento non p oteva rappresentare di per se una valida ragione, e dunque circostanza di motivata urgenza per sacrificare il diritto del contribuente alla produzione di memorie difensive nell'ambito del termine concesso e per eludere le finalità della disposizione che, ripetendo quanto insegnato dalla Corte, era diretta a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedurale; l'urgenza peraltro non dedotta dall'Ufficio, dovuta alla scadenza del termine per l'accertamento non poteva rappresentare la giustificazione, ovvero la particolare e motivata urgenza nel senso richiesto dalla legge,perché la mancanza di cautela anche organizzativa si traducevain una lesione al disposto legislativo ed in pregiudizio per il contribuente; contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione la ricorrenza del motivo di urgenza dovevaessere provata dall'Ufficio e non doveva dipendere da un fatto o da un comportamento dello stessoUfficio o della Guardia di Finanza .

Del resto l'avviso di accertamento per cui era causa , emanato senza il rispetto del termine dei 60 giorni, discendevada una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza, fondata sugli accertamenti bancari, avviata il 7 aprile 2009 e conclusa solo il 19 novembre 2009, dopo oltre 7 mesi,in esito alla quale, peraltro, anche nel corso dell'attività ispettiva non era stata concessa al contribuente la facoltà di presentare le proprie osservazioni.

2. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sempre con riferimento all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; nel caso di specie, l'erronea interpretazione della norma da parte della Commissione era giunta all'utilizzo della presunzione anche dopo la cessazione, avvenuta a marzo 2004, dell'attività sottoposta a verifica a marzo 2004; so tto altro profilo la Commissione aveva anche omesso di considerare che la determinazione dei redditi e la correzione delle imposte per il periodo fino a marzo 2004,risultante dal primo verbale del 5 aprile 2004, pur avendo fatto parte dell'avviso di accertamento del novembre 2004 impugnato, non avevano fatto parte del giudizio di appello perché nessuna delle parti aveva impugnato quelle risultanze che la Commissione di primo grado aveva fatto salve; la Commissione tributaria regionale aveva deciso ed interpretato il disposto legislativo senza considerare che la presunzione legale relativa posta dal richiamato art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 potesse essere vinta anche sulla base di una presunzione semplice (come quella, ad esempio, derivante dall'accertata cessazione dell'at tività); i n conclusione, dunque, da una parte, in quell'accertamento (che riguardava proprio la chiusura dell'attività) ed in quel periodo (fino al marzo 2004), la presunzione non poteva avere influenza e, dall'altra parte, la stessa presunzione legale successivamente non poteva più essere utilizzata come strumento di accertamento proprio perché era venuta a mancare l'attività economica alla quale essa doveva essere riferita; l'interpretazione della norma nel senso di consentire l'uso dello strumento «presunzione legale» anche al di là della cessazione dell'attività economica appariva assurda sebbene involontariamente affermata dalla [OSCURATO:PERSONA]; del resto, la stessa Commissione doveva considerare il giudicato formatosi sull'accertamentodell'avvenuta liquidazione e cessazione dell'attività al marzo 2004.

3. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sempre con riferimento all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; la decisione impugnata era erronea, in quanto si poggiava esclusivamente sulla presunzione legale omettendo l'esame delle argomentazioni formulate dalla Rossetti e l'assoluta mancanza di prove dei redditi accertati dall'Ufficio nel procedimento; la Commissione tributaria regionale non aveva affatto considerato quanto rappresentato dalla Rossetti da ultimo nelle sue memorie dell'11 giugno 2013 alla pagine da 6 a 9, ovvero: a) che la contribuente aveva ricercato e prodotto i documenti rinvenuti, aveva indicato le ragioni dei movimenti ed aveva, nei limiti di quanto consentitole offerto le prove richiestegli; b) che, per contro, l'Ufficio, non aveva contestato la documentazione e le indicazioni della contribuente ed aveva, addirittura, considerato e portato indebitamente a reddito duplicazioni e triplicazioni di movimenti bancari.3.1 L'esame delle esposte censur e porta all'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi. 3.2Questa Corte ha affermato che la previsione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 implica, in applicazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, artt. 3 e 21 septies, legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 56 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la sanzione di nullità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione sull'urgenza che ne ha determinato l'adozione (Cass. , 13 settembre 2022, n. 26932).

La garanzia di cuiall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, inoltre, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, perché in questi casi si verifica quella peculiarità, che consiste nell'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, che giustifica, quale contro bilanciamento, le garanzie di cui al citato art. 12 (Cass., 31 agosto 2022, n. 25681).

In tema di diritti del contribuente, poi, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, spettando piuttosto all'Amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle impostenon versate (Cass., 25 luglio 2022, n. 23223).3.3Ciò posto, la Commissione tributaria non ha rispettato i principi suesposti, avendo affermato che « rispettando il termine di 60 giorni sarebbe decaduto dalla possibilità di emettere l'avviso ai sensi dell'art. 43 dpr 600/73» e che «comunque il citato art. 12 non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine de quo». 4.Per quanto esposto, va accolto il primo motivo e vanno dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata,in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, va accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento n.

RCG010200790, relativo all'anno d'imposta 2004, con compensazione delle spese processuali dei giudizi di merito.

L'Agenzia controricorrente, parte soccombente nel presente giudizio, va condannata alpagamento delle spese processuali , sostenute dall a società ricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez.

U., 25 novembre 2013, n. 26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento n.

RCG010200790, relativo all'anno d'imposta 2004, con compensazione delle spese processuali dei giudizi di merito.

Condanna l'Agenzia contro ricorre nte al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27198/2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] D. Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Nomentana, n. 91, giusta procura notarile allegata alla memoria di costituzione con nuovo difensore e variazione di domicilio. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 1800/38/14, depositata in data 21 marzo 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 343/28/12, pubblicata il 18 ottobre 2012, aveva parzialmente accolto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento n. RCG010200790,per Iva, Irpef, Addizionale regionale ed Irap anno d'imposta 2004, con il quale erano stati accertati maggiori ricavi per euro 57.064,00 e costi non deducibili per euro 3.150,00, a seguito della verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di cui al p.v.c. del 7 maggio 2009,seguita da una successiva indagine sui conti correnti bancari e della p osta della contribuente, in relazione a un esercizio di vendita di abbigliamento sito a [OSCURATO:PERSONA] , la cui attività era cessatanel 2004. 2.I giudici di primo grado avevano rilevato l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, termine che decorreva dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni; che non erano state indicate le ragioni d'urgenza per il mancato rispetto di detto terminee che l'Ufficio, inpresenza di maggiori ricavi, non aveva tenuto conto dei relativi costi; i giudici avevano, dunque, confermato la riliquidazione delle imposte e delle sanzioni di cui al primo verbale del 7maggio 2009. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo l'avviso di accertamento motivato e diconseguenza fondato l'operato dell'Ufficio.In particolare, i giudici di secondo grado, hanno ritenuto che l'Ufficio aveva assolto l'onere relativo alla sussistenza dei motivi di urgenza stante la circostanza che l'esigenza di provvedere senza ritardo emergeva dall'adozione dell'atto in prossimità del decorso del termine di decadenza e che l'obbligo di motivazione si riferi va esclusivamente alle ragioni della pretesa tributaria, ma non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha, poi, ritenuto che, nella fattispecie in esame, sussisteva l'elemento presuntivo giustificante l'accertamento di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto erano emerse numerose movimentazioni prive di logica contabile e molteplici versamenti e prelevamenti dal conto cassa per importi rilevanti, nonché la presenza di ulteriori numerosi indizi di pericolosità fiscale del soggetto; la ditta , inoltre, non aveva soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico di giustificare le singole poste contabilie di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi. 6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 7.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si lamenta la v iolazione o falsa applicazione di norme di diritto,ai sensi dell'art. 360 , primo comma, n. 3 , cod. proc. civ.,con riferimento all'art. 12, comma 7, della l egge n. 212 del 2000 , in quanto lo spirare dei termini per l'accertamento non p oteva rappresentare di per se una valida ragione, e dunque circostanza di motivata urgenza per sacrificare il diritto del contribuente alla produzione di memorie difensive nell'ambito del termine concesso e per eludere le finalità della disposizione che, ripetendo quanto insegnato dalla Corte, era diretta a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedurale; l'urgenza peraltro non dedotta dall'Ufficio, dovuta alla scadenza del termine per l'accertamento non poteva rappresentare la giustificazione, ovvero la particolare e motivata urgenza nel senso richiesto dalla legge,perché la mancanza di cautela anche organizzativa si traducevain una lesione al disposto legislativo ed in pregiudizio per il contribuente; contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione la ricorrenza del motivo di urgenza dovevaessere provata dall'Ufficio e non doveva dipendere da un fatto o da un comportamento dello stessoUfficio o della Guardia di Finanza . Del resto l'avviso di accertamento per cui era causa , emanato senza il rispetto del termine dei 60 giorni, discendevada una verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza, fondata sugli accertamenti bancari, avviata il 7 aprile 2009 e conclusa solo il 19 novembre 2009, dopo oltre 7 mesi,in esito alla quale, peraltro, anche nel corso dell'attività ispettiva non era stata concessa al contribuente la facoltà di presentare le proprie osservazioni. 2. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sempre con riferimento all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; nel caso di specie, l'erronea interpretazione della norma da parte della Commissione era giunta all'utilizzo della presunzione anche dopo la cessazione, avvenuta a marzo 2004, dell'attività sottoposta a verifica a marzo 2004; so tto altro profilo la Commissione aveva anche omesso di considerare che la determinazione dei redditi e la correzione delle imposte per il periodo fino a marzo 2004,risultante dal primo verbale del 5 aprile 2004, pur avendo fatto parte dell'avviso di accertamento del novembre 2004 impugnato, non avevano fatto parte del giudizio di appello perché nessuna delle parti aveva impugnato quelle risultanze che la Commissione di primo grado aveva fatto salve; la Commissione tributaria regionale aveva deciso ed interpretato il disposto legislativo senza considerare che la presunzione legale relativa posta dal richiamato art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 potesse essere vinta anche sulla base di una presunzione semplice (come quella, ad esempio, derivante dall'accertata cessazione dell'at tività); i n conclusione, dunque, da una parte, in quell'accertamento (che riguardava proprio la chiusura dell'attività) ed in quel periodo (fino al marzo 2004), la presunzione non poteva avere influenza e, dall'altra parte, la stessa presunzione legale successivamente non poteva più essere utilizzata come strumento di accertamento proprio perché era venuta a mancare l'attività economica alla quale essa doveva essere riferita; l'interpretazione della norma nel senso di consentire l'uso dello strumento «presunzione legale» anche al di là della cessazione dell'attività economica appariva assurda sebbene involontariamente affermata dalla [OSCURATO:PERSONA]; del resto, la stessa Commissione doveva considerare il giudicato formatosi sull'accertamentodell'avvenuta liquidazione e cessazione dell'attività al marzo 2004. 3. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sempre con riferimento all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; la decisione impugnata era erronea, in quanto si poggiava esclusivamente sulla presunzione legale omettendo l'esame delle argomentazioni formulate dalla Rossetti e l'assoluta mancanza di prove dei redditi accertati dall'Ufficio nel procedimento; la Commissione tributaria regionale non aveva affatto considerato quanto rappresentato dalla Rossetti da ultimo nelle sue memorie dell'11 giugno 2013 alla pagine da 6 a 9, ovvero: a) che la contribuente aveva ricercato e prodotto i documenti rinvenuti, aveva indicato le ragioni dei movimenti ed aveva, nei limiti di quanto consentitole offerto le prove richiestegli; b) che, per contro, l'Ufficio, non aveva contestato la documentazione e le indicazioni della contribuente ed aveva, addirittura, considerato e portato indebitamente a reddito duplicazioni e triplicazioni di movimenti bancari.3.1 L'esame delle esposte censur e porta all'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi. 3.2Questa Corte ha affermato che la previsione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 implica, in applicazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000, artt. 3 e 21 septies, legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 56 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, la sanzione di nullità dell'avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione sull'urgenza che ne ha determinato l'adozione (Cass. , 13 settembre 2022, n. 26932). La garanzia di cuiall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, inoltre, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, perché in questi casi si verifica quella peculiarità, che consiste nell'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, che giustifica, quale contro bilanciamento, le garanzie di cui al citato art. 12 (Cass., 31 agosto 2022, n. 25681). In tema di diritti del contribuente, poi, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, spettando piuttosto all'Amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l'emissione dell'avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle impostenon versate (Cass., 25 luglio 2022, n. 23223).3.3Ciò posto, la Commissione tributaria non ha rispettato i principi suesposti, avendo affermato che « rispettando il termine di 60 giorni sarebbe decaduto dalla possibilità di emettere l'avviso ai sensi dell'art. 43 dpr 600/73» e che «comunque il citato art. 12 non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine de quo». 4.Per quanto esposto, va accolto il primo motivo e vanno dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata,in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, va accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento n. RCG010200790, relativo all'anno d'imposta 2004, con compensazione delle spese processuali dei giudizi di merito. L'Agenzia controricorrente, parte soccombente nel presente giudizio, va condannata alpagamento delle spese processuali , sostenute dall a società ricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento n. RCG010200790, relativo all'anno d'imposta 2004, con compensazione delle spese processuali dei giudizi di merito. Condanna l'Agenzia contro ricorre nte al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in eu
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