CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10810/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso introduce una violazione di legge - inerente all'eccessività dell'aumento operato a titolo di continuazione - che non è stata dedotta con l'atto di appello e, pertanto, tale censura non può essere proposta per la prima volta in questa sede; che, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo è manifestamente infondato, là dove il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili a tali fini, senza tralasciare la valutazione delle considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec