CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2026 emessa dal Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di questa Corte, Sez. 2 n. 10988 del 2025, era stato disposto l'annullamento con rinvio, per omessa motivazione, del provvedimento del Tribunale del riesame di Roma del 14 ottobre 2024 emesso nei confronti dellaterza intestataria, [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al sequestro dei preziosi del valore di circa 62.000 euro, disposto nell'ambito del procedimento penale riguardante il marito, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000. In sede di rinvio, il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo: che riguardasse i soli gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza numero 147, mai posti in sequestro, mentre quelli del valore di 62.000 euro erano stati rinvenuti nella cassetta di sicurezza numero 30, cointestata ai coniugi, non oggetto del riesame. 2.Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge, in relazione agli art. 324 e 627 cod. proc. pen., e vizio di motivazione anche nei termini di travisamento. Il ricorso, dopo avere premesso il contenuto dell'originaria istanza di riesame del 14 agosto 2024 relativa a tutti i gioielli della ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per non essersi conformata a quanto indicato nella sentenza rescindente avendo erroneamente ritenuto che la richiesta di riesame, proposta nell'interesse della terza intestataria, fosse limitata al contenuto della cassetta numero 147, nonostante le dichiarazioni dei diversi parenti, depositate dalla difesa, dimostrassero che tutti i gioielli sequestrati appartenessero alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] quali lasciti ereditari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il presente provvedimento trae origine dal decreto dell'Il marzo 2024 di sequestro preventivo, ai fini della confisca, in forma diretta e per equivalente, con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Velletri ha sottoposto a vincolo reale beni rinvenuti nella casa familiare di [OSCURATO:PERSONA], coniuge convivente di [OSCURATO:PERSONA], e presso banche - sabiii attivi di rapporti bancari e cassette di sicurezza - per il reato di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000. 3.Va premesso, per quello che interessa in questa sede, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'indagato e terza intestataria, erano state sottoposte a vincolo cautelare oltre che somme di denaro - rimaste in sequestro -, anche due cassette di sicurezza: 21) la n. 147, intestata alla sola [OSCURATO:PERSONA], con delega al marito, in cui erano contenuti dei preziosi, che non venivano sequestrati, e tre orologi, marca Bulgari, sottoposti alla misura cautelare reale, ma restituiti con l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 14 ottobre 2024; 2) la n. 30, cointestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui erano contenuti gioielli e preziosi, valutati euro 62.396, oggetto del presente ricorso. Dal provvedimento di esecuzione del sequestro della cassetta di sicurezza n. 30, del 9 agosto 2024, risulta che «i gioielli da donna» non erano stati sottoposti a cautela, mentre le collane con ciondoli e gli altri oggetti, secondo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], erano dei figli perché a loro regalati. Dunque, dalla lettura degli atti, risulta che gli unici gioielli oggetto di sequestro nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] erano quelli contenuti nella cassetta di sicurezza numero 30. 4. Il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame oggetto del ricorso così come quello del 14 ottobre 2024, che lo aveva preceduto, hanno ritenuto che l'istanza di riesame della terza intestataria avesse riguardato esclusivamente i beni custoditi nella cassetta di sicurezza numero 147, cioè i soli tre orologi Bulgari, così da non avere mai costituito oggetto di richiesta di restituzione il contenuto della cassetta di sicurezza numero 30. Sebbene l'istanza originaria di [OSCURATO:PERSONA], avanzata al Tribunale del riesame di Roma, fosse obiettivamente generica, riguardando tutti «i beni sottoposti a sequestro ad ella riconducibili», salvo poi menzionare, nei motivi aggiunti del 23 settembre 2024, soltanto la cassetta di sicurezza n. 147, è di tutta evidenza che il riesame concernesse tutti i beni preziosi nella disponibilità della terza intestataria, inclusi quelli dei figli di cui era custode, rinvenuti nella cassetta n. 30, come peraltro ritenuto anche dalla sentenza rescindente della Sez. 2, n. 10988 del 22/01/2025. 5. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. affinché motivi in ordine all'istanza di riesame concernente quanto rinvenuto all'interno della cassetta di sicurezza n.30. 3 P.Q.M