CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 39599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Maddaloni avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 20/04/2022, con cui è stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74, comma 1, 2 e 3, e 73 d.P.R. 309 del 1990, contestati ai capi 2 e 4. 2. Ha proposto ricorso Piscitelli tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto tardivamente. Risulta infatti che l'ordinanza del Tribunale è stata comunicata in data 25/05/2022, che il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di S. M. C. Vetere in data 03/06/2022 e che poi è concretamente pervenuto al Tribunale di Napoli in data 10/06/2022. Ciò posto, deve ribadirsi che «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Su tali basi, deve aversi riguardo alla data in cui il ricorso è pervenuto al Tribunale di Napoli, risultando dunque proposto oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso, che può dichiararsi de plano, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti i cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.