CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2025
Cassazione n. 10395/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25563/2020 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- TONETTI; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2135/2020 depositata il 28/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Latinaper ottenerne la condanna al la demolizione di un manufatto edificato in violazione delle distanze rispetto al proprio fabbricato(oltre che in assenza di titoli autorizzativi), nonché per la condanna al risarcimento dei danni per limitazione di aria e di luce e per l’imposizione di una servitù illegittima. I convenuti chiedevanoil rigetto. Il Tribunale ordinava la demolizione per violazione delle distanze prescritte dalle norme integrative del codice civile e rigettava la domanda risarcitoria. Avverso la sentenza proponeva appello, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], acquirente dell’immobile oggetto della demolizione, censurando la violazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova,poiché non era stato prodotto il regolamento edilizio né il giudice aveva provveduto alla sua acquisizione. Contestava inoltre l’erronea applicazione delle N.T.A. in materia di distanze, richiamando l’art. 31 delle stesse e le prescrizioni relative alla distanza minima tra pareti finestrate di fabbricati parzialmente prospicienti. Lamentava che la distanza fosse stata calcolata considerando gli sporti, ritenuti inidonei a determinare intercapedini dannose, e sosteneva che parte attrice non avesse provato l’epoca di realizzazione del proprio manufatto. Si costituivano gli eredidell’originario attore [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello, mentre restavano contumaci gli altri appellati. La Corte di appello harespinto il gravame. Ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame relativo alla mancata acquisizione delle norme secondarie. Ha rilevato che, sebbene nella prima relazione il c.t.u. avesse implicitamente ritenuto applicabile la distanza di cinque metri tra fabbricati, nella perizia integrativa aveva invece confermato la vigenza della distanza minima di dieci metri prevista dalle N.T.A. del P.R.G. di Minturno, vigente all’epoca dei fatti. Ha osservato inoltre che [OSCURATO:PERSONA] aveva già allegato in citazione il P.R.G. e che non erano state sollevate contestazioni specifiche sui chiarimenti forniti dal c.t.u. Ha ritenuto provata la violazione della distanza minima di dieci metri tra costruzioni, in base alle misurazioni effettuate, escludendo che le generiche deduzioni dell’appellante sulla regolamentazione delle distanze e sulla computabilità degli sporti fossero idonee a infirmare l’esito peritale.Ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’epoca di realizzazione della costruzione, qualificandola come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Ha infine ritenuto infondate le deduzioni circa l’inapplicabilità del divieto in assenza di pareti finestrate e di edifici prospicienti, argomentando che l’art. 9 del d.m. 1444/1968 prescrive una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, applicabile anche nel caso in cui solo una delle due pareti sia finestrata, indipendentemente dall’altezza relativa dei fabbricati.. Ricorre la parte convenuta con due motivi. Resiste la parte attrice con controricorso e memoria. La Procura Generale ha depositato requisitoria scrittainsistendo per il ri getto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 9 co. 2 del d.m. 1444/1968 per omessa acquisizione del regolamento edilizio comunale. Si contesta che la Corte di appello abbia ritenuto provata la violazione della distanza minima tra costruzioni applicandodirettamente l’art. 9 del d.m. 1444/1968 e la giurisprudenza di legittimità che ne afferma l'applicabilità anche quando solo una delle due pareti è finestrata, senza considerare il regolamento edilizio vigente nel Comune di Minturno, che disciplinerebbe in modo specifico e articolato la materia delle distanze. Si afferma che la Corte avrebbe ritenuto sufficiente il solo deposito delle N.T.A. del P.R.G., trascurando che l’art. 31 del regolamento edilizio, pur richiedendo la distanza di 10 metri, distingue diverse ipotesi: stabilisce un criterio di visuale libera con rapporto proporzionale tra distanza e altezza della fronte, vieta l’apertura di finestre nelle parti prospicienti ravvicinate, e consente soluzioni con spigoli a distanza inferiore purché si rispettino altri requisiti. Si deduce che queste prescrizioni non sarebbero state valutate né dalla Corte né dal c.t.u., e che tale omissione avrebbe inciso sulla corretta qualificazione della violazione edilizia.Si lamenta, inoltre, che la Corte abbia incluso nel calcolo delle distanze sporti costituiti da solette non chiuse e privi di caratteristiche idonee a determinare intercapedini dannose, benché la giurisprudenza escluda dal computo distanze simili, trattandosi di elementi privi di volume e non idonei ad ampliare significativamente la superficie utile. Si deduce che non vi sarebbe violazione dell’art. 9 del d.m. 1444/1968, poiché il fabbricato della parte convenuta non fronteggia con pareti finestrate quello della parte attrice, che è un rustico senza infissi, e che tra l’abitazione principale e il fabbricato contestato sussiste una distanza superiore a 10 metri. Si contesta, pertanto, l’omessa verifica dell’effettiva situazione di frontalità tra pareti, ritenuta condizione per l’applicazione dell’art. 9 citato.Infine, si richiamano anche la mancata prova della legittimità del casotto della controparte, il fatto che la costruzione contestataera ancora in fase di realizzazione, la pendenza della procedura di sanatoria e l’impatto della futura normativa (cosiddetta «Sblocca cantieri») sulla disciplina delle distanze nelle zone agricole, ritenendo che tutto ciò avrebbe dovuto condurre a diversa conclusione. Il motivo è infondato.Come risulta dalla sentenza impugnata (v. pag. 2), l’attore aveva invocato la violazione, da parte dei convenuti, di distanze tra costruzioni rispetto al proprio fabbricato costruito sul confine. La Corte di appello ha quindi individuato, sulla scorta dei rilievi peritali, la normativa applicabile, richiamando le NTA del PRG di Minturno e la classificazione della zona, accertando che la distanza tra costruzionideve essere di 10 metri (v. pagg. 4 e 5 sentenza) . La Corte di appello ha poi accertato in fatto la distanza tra il fabbricato rustico dei convenuti rispetto al manufatto adibito a deposito attrezzi dell’attore, accert ando una distanza variabile tra mt 5,70 e 5,40, quindi inferiore ai 10 metri prescritti. Ha anche rilevato – sempre con accertamento in fatto che non si espone a censure in sede di legittimità - la presenza di una parete finestrata (v. pagg. 5 e 6) e ha ritenuto generiche le deduzioni sugli sporti ai fini del calcolo delle distanze. Quanto alla questione sulla prova della liceità del manufatto dell’attore, la ricorrente non precisa quando la questione è stata de- dotta nel giudizio di merito, né essa risulta affrontata dalla sentenza impugnata, per cui essa è da qualificare come questione di diritto nuova,implicante accertamenti in fatto, quindi inammissibile (cfr. tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019 ). Quanto alla questione della frontistanza, la censura è infondata: cfr. Cass. 22054/2018, nonché 24936/2024, tra le tante: ove si afferma che le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabi- liscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di in- tercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere ge- nerale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino. 2. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 872 co. 1 e 2 c.c. in relazione alla demolizione del fabbricato. Si afferma che la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la demolizione totale del manufatto senza considerare che, in caso di violazione delle distanze legali, può essere disposta solo la riduzione in pristino limitatamente alla parte in contrasto con la norma. Si richiama la giurisprudenza secondo cui l’accertamento dell’illegittimità edilizia non è di per sé sufficiente a giustificare la demolizione dell’intero fabbricato se la violazione può essere sanata con una riduzione parziale. Questo motivo è invece fondato. In questa materia vige il principio di proporzionalità in relazione al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale, nel senso che esso è chiamato a realizzare integralmente l’interesse sostanziale protetto dal diritto accertato in giudizio con il minor sacrificio dell’interesse dell’obbligato. In particolare, deve essere disposta la condanna all’arretramento invece che alla totale demolizione quando la prima tuteli integralmente gli interessi protetti dal diritto di veduta o dal rispetto delle distanze legali tra costruzioni o delle distanze delle costruzioni dai confini(cfr. Cass. 5080/2025, cui si rinvia per ulteriori precedenti). Nel caso di specie, la Corte di appello, discostandosi da tale insegna- mento, ha confermato drasticamente la demolizione senza accertare se la (fondata) domanda di tutela della parte attrice potesse essere soddisfatta integralmente attraverso l’arretramento della costruzione. Lasentenza impugnata deve essere cassata affinché il giudice di rinvio, attenendosi al citato principio valuti la possibilità di una riduzione del manufatto nei limiti delle distanze legali.Il giudice di rinvio (Corte di appello di Roma, in diversa composi- zione) regoleràanche le spese d el giudizio di legittimità . P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo;cassa la sentenza impugnata in re