CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 23842/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30759-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricor renti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 691, presso la [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30759/2021 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 CC E ACQUISTI, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 447/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2021 R.G.N. 2518/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma , con la sentenza impugnata pubblicata in data 17 marzo 2021, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] e Zecca dello Stato –IPZS a corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA], a titolo di danno non patrimoniale, la somma, maggiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado, pari ad euro 78.009,87, oltre accessori e spese; 2. avverso tale sentenza gli eredi del Papa, deceduto il 28 maggio 2021, come sopra epigrafati, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso l’IPZS, che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso avverso notificato in data 25 novembre 2021, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello; parte ricorrente ha comunicato memoria, in cui ha anche prospettato una eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 328 c.p.c. “nella parte in cui fa decorrere l’interruzione di cui all’art. 299 decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, anziché in maniera automatica dall’evento indipendentemente dal periodo trascorso dalla pubblicazione della sentenza”; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata da parte controricorrente è fondata alla luce del principio di diritto statuito da questa Corte secondo cui: “Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento” (cfr. Cass. n. 36691 del 2022, conf. a Cass. n. 20529 del 2019, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.); poiché nella specie l’evento interruttivo si è verificato prima del decorso della metà del termine di cui all’art. 327 c.p.c. di alcuna proroga possono fruire gli eredi; né parte ricorrente illustra per quale ragione e rispetto a quale parametro l’interpretazione così espressa dal diritto vivente porrebbe una questione di legittimità costituzionale che, peraltro, nella specie sarebbe anche priva di rilevanza in quanto il motivo di ricorso è comunque inammissibile, deducendo una “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, con l’invocazione del vizio di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. secondo una formula non più vigente e senza neanche il rispetto dei canoni imposti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; 2. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,