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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 25083/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/03/2025 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto in preambolo, con il quale il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza intesa a ottenere la rideterminazione della pena complessiva irrogata con sentenza n. 294/2012 di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile il 5 dicembre 2012 e con le successive sentenze emesse in continuazione, dettagliatamente indicate nella premessa del provvedimento impugnato e denuncia tre motivi di ricorso; vista la memoria depositata in data 4 giugno 2025; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni prospettate, sono reiterativi di analoghe censure adeguatamente vagliate dal Giudice di esecuzione e, comunque, denunciano, asserite illogicità della motivazione non emergenti dal decreto impugnato; rilevato, invero, che - a fronte della deduzione in sede d'incidente di esecuzione (identicamente riprodotta nel ricorso per cassazione e nella memoria) secondo cui il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto modificare la pena erroneamente irrogata a fronte di errori di calcolo matematico - il provvedimento impugnato ha reso una motivazione aderente al consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, dep. 2012, Comisso, Rv. 251682 -

01. Nella specie, la Corte ha ritenuto non poter essere dedotti, in sede d'incidente di esecuzione, errori di calcolo della pena commessi nella fase di cognizione); rilevato che - contrariamento a quanto si lamenta nel ricorso e nella memoria - il Giudice dell'esecuzione, lungi dal trascurare il merito delle censure, le ha adeguatamente valutate, motivando altresì sull'insussistenza di ipotesi di pena illegale; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/03/2025 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto in preambolo, con il quale il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza intesa a ottenere la rideterminazione della pena complessiva irrogata con sentenza n. 294/2012 di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile il 5 dicembre 2012 e con le successive sentenze emesse in continuazione, dettagliatamente indicate nella premessa del provvedimento impugnato e denuncia tre motivi di ricorso; vista la memoria depositata in data 4 giugno 2025; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni prospettate, sono reiterativi di analoghe censure adeguatamente vagliate dal Giudice di esecuzione e, comunque, denunciano, asserite illogicità della motivazione non emergenti dal decreto impugnato; rilevato, invero, che - a fronte della deduzione in sede d'incidente di esecuzione (identicamente riprodotta nel ricorso per cassazione e nella memoria) secondo cui il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto modificare la pena erroneamente irrogata a fronte di errori di calcolo matematico - il provvedimento impugnato ha reso una motivazione aderente al consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, dep. 2012, Comisso, Rv. 251682 - 01. Nella specie, la Corte ha ritenuto non poter essere dedotti, in sede d'incidente di esecuzione, errori di calcolo della pena commessi nella fase di cognizione); rilevato che - contrariamento a quanto si lamenta nel ricorso e nella memoria - il Giudice dell'esecuzione, lungi dal trascurare il merito delle censure, le ha adeguatamente valutate, motivando altresì sull'insussistenza di ipotesi di pena illegale; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estens
Decreto Cassazione n. 25083/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris