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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20844/2026

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rente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E C., inpersona del legale rappresentante pro tempore, PALOMBAUmberto;-intimati-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 8534/13/2019, depositata il 12 novembre 2019.Numero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnava, innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento n.REA020100384 emesso dall’Agenzia delle entrate di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’anno d’imposta 2001, riguardante lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., conrecupero di imposte sui redditi, IVA e IRAP e con irrogazione disanzione amministrativa pecuniaria unica pari a euro 450.467,91.Nel ricorso introduttivo deduceva di essere stata socia dellapredetta società dal 1992 al 2002, in ragione del 50%, unitamenteall’allora coniuge [OSCURATO:PERSONA]; esponeva di essersi separatadal medesimo il 24 giugno 2002 e di avere ceduto la quota socialeil 14 ottobre 2002, contestualmente al mutamento delladenominazione sociale e dell’amministratore nella persona diPalomba Luigi.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli rigettava ilricorso con sentenza n. 197/07/2008.2. – Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello, iscritto al n. 6709/09 R.G., e la Commissione tributariaregionale della Campania lo accoglieva con sentenza n. 229/1/10,annullando la decisione di primo grado per violazione delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della societàInformatica e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.Riassunto il giudizio dinanzi al giudice di primo grado eintegrato il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] insisteva perl’annullamento dell’avviso di accertamento; in tale fase, secondoquanto espressamente emerge dagli atti, [OSCURATO:PERSONA] e laNumero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. non sicostituivano.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli rigettavanuovamente il ricorso con sentenza n. 11001/02/2014.Avverso tale seconda pronuncia di primo grado RitaCalderopoli proponeva nuovo appello e la Commissione tributariaregionale della Campania, con sentenza n. 10646/39/2015, lodichiarava inammissibile per difetto di prova della notificazione alleparti del giudizio di primo grado.La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione e laCorte, con ordinanza Cass. n. 29151/2017, cassava la sentenzacon rinvio al giudice a quo affinché provvedesse a disporrel’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.La contribuente riassumeva il giudizio dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania per ottenere lariforma della sentenza n. 11001/02/2014.Il giudizio veniva definito con sentenza n. 8534/13/2019,depositata il 12 novembre 2019, con la quale la Commissionetributaria regionale, sezione 13, rigettava l’appello.3. – Avverso la sentenza n. 8534/2019 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 12 novembre2019 e non notificata, [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, notificato il 26 giugno 2020, affidato a cinque motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.Con ordinanza Cass. n. 31436/2025 è stata dispostal'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026Sviluppo s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante pro tempore, e di [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente ha depositato delle note.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità delricorso.Secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., nel giudiziodi legittimità, qualora la Corte di cassazione abbia ordinatol’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., ildeposito del relativo atto oltre il termine di venti giorni dallascadenza del termine concesso comporta l’improcedibilità, rilevabiled’ufficio, del ricorso, restando irrilevante un deposito tardivodell’atto suddetto (Cass. n. 6554/2026; Cass. n. 15308/2020).La mancata o tardiva ottemperanza dell’ordine di rinnovazionedella notifica del ricorso o di quello di integrazione delcontraddittorio nel giudizio di legittimità, ovvero il tardivo depositodella prova della tempestiva ottemperanza, comportano ledeclaratorie, rispettivamente, di inammissibilità o di improcedibilitàdel ricorso (Cass. n. 13094/2012; Cass. n. 26141/2013; Cass. n.9097/2019; Cass. n. 4846/2021).Nel caso di specie, la parte non ha provveduto a depositarel’atto di integrazione del contraddittorio notificato alle parti, chenon è stato rinvenuto né sul desk, né a seguito di ricercheeffettuate dalla cancelleria.2. – Il ricorso è dunque inammissibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria, il 10 giugno 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E C., inpersona del legale rappresentante pro tempore, PALOMBAUmberto;-intimati-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 8534/13/2019, depositata il 12 novembre 2019.Numero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnava, innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento n.REA020100384 emesso dall’Agenzia delle entrate di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’anno d’imposta 2001, riguardante lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., conrecupero di imposte sui redditi, IVA e IRAP e con irrogazione disanzione amministrativa pecuniaria unica pari a euro 450.467,91.Nel ricorso introduttivo deduceva di essere stata socia dellapredetta società dal 1992 al 2002, in ragione del 50%, unitamenteall’allora coniuge [OSCURATO:PERSONA]; esponeva di essersi separatadal medesimo il 24 giugno 2002 e di avere ceduto la quota socialeil 14 ottobre 2002, contestualmente al mutamento delladenominazione sociale e dell’amministratore nella persona diPalomba Luigi.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli rigettava ilricorso con sentenza n. 197/07/2008.2. – Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello, iscritto al n. 6709/09 R.G., e la Commissione tributariaregionale della Campania lo accoglieva con sentenza n. 229/1/10,annullando la decisione di primo grado per violazione delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della societàInformatica e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.Riassunto il giudizio dinanzi al giudice di primo grado eintegrato il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] insisteva perl’annullamento dell’avviso di accertamento; in tale fase, secondoquanto espressamente emerge dagli atti, [OSCURATO:PERSONA] e laNumero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. non sicostituivano.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli rigettavanuovamente il ricorso con sentenza n. 11001/02/2014.Avverso tale seconda pronuncia di primo grado RitaCalderopoli proponeva nuovo appello e la Commissione tributariaregionale della Campania, con sentenza n. 10646/39/2015, lodichiarava inammissibile per difetto di prova della notificazione alleparti del giudizio di primo grado.La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione e laCorte, con ordinanza Cass. n. 29151/2017, cassava la sentenzacon rinvio al giudice a quo affinché provvedesse a disporrel’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.La contribuente riassumeva il giudizio dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania per ottenere lariforma della sentenza n. 11001/02/2014.Il giudizio veniva definito con sentenza n. 8534/13/2019,depositata il 12 novembre 2019, con la quale la Commissionetributaria regionale, sezione 13, rigettava l’appello.3. – Avverso la sentenza n. 8534/2019 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 12 novembre2019 e non notificata, [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, notificato il 26 giugno 2020, affidato a cinque motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.Con ordinanza Cass. n. 31436/2025 è stata dispostal'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026Sviluppo s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante pro tempore, e di [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente ha depositato delle note.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità delricorso.Secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., nel giudiziodi legittimità, qualora la Corte di cassazione abbia ordinatol’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., ildeposito del relativo atto oltre il termine di venti giorni dallascadenza del termine concesso comporta l’improcedibilità, rilevabiled’ufficio, del ricorso, restando irrilevante un deposito tardivodell’atto suddetto (Cass. n. 6554/2026; Cass. n. 15308/2020).La mancata o tardiva ottemperanza dell’ordine di rinnovazionedella notifica del ricorso o di quello di integrazione delcontraddittorio nel giudizio di legittimità, ovvero il tardivo depositodella prova della tempestiva ottemperanza, comportano ledeclaratorie, rispettivamente, di inammissibilità o di improcedibilitàdel ricorso (Cass. n. 13094/2012; Cass. n. 26141/2013; Cass. n.9097/2019; Cass. n. 4846/2021).Nel caso di specie, la parte non ha provveduto a depositarel’atto di integrazione del contraddittorio notificato alle parti, chenon è stato rinvenuto né sul desk, né a seguito di ricercheeffettuate dalla cancelleria.2. – Il ricorso è dunque inammissibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 16839/2020Numero sezionale 4865/2026Numero di raccolta generale 20844/2026Data pubblicazione 19/06/2026Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 8.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionetributaria, il 10 giugno 2026.La PresidenteTania Hmeljak
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