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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01122/2023

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erato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28099/2019 del ruolo generale, proposto DAL C [OSCURATO:PERSONA] U TA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA]Olivariu, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta delibera di Giunta n. 65 del 18 luglio 2019 ed in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di determinazione n. 577 del 12 settembre 2019, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72B10 B354 M), con studio Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26. - RICORRENTE – CONTRO M ICHELE C ADAU (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74A25 B354 E), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1974 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 106, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in ICI calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69M09 B354 E), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 66. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 107/4/2019 della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata il 19 febbraio 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 5 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sardegna accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 370/5/2017 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari e, in riforma della stessa, annullava l’avviso di accertamento ICI n. 5, emesso dal Comune di Uta per l’anno di imposta 2010 sui terreni di proprietà del contribuente; 1.1.il Giudice dell’appello perveniva a tale soluzione, escludendo i presupposti della tassazione sia sul piano oggettivo, che su quello soggettivo, assumendo, nei tratti motivazionali essenziali, che: a.le aree in questione, ricadenti in area CACIP del Comune di Uta, «sono prive di qualsivoglia opera di urbanizzazione primaria, essendo assenti le principali infrastrutture (rete viaria, rete idrica e fognaria ecc.) che la possono qualificare come urbanizzata, mentre l’intero compendio ricade interamente nell’ambito industriale di competenza del CACIP, con vincolo di inedificabilità, in quanto necessitano di interventi di bonifica con successiva richiesta di svincolo da richiedere al Ministero della Tutela del Territorio e del mare.

In sostanza con riferimento al periodo di imposta (anno 2008) learee potevano essere utilizzate solo a scopo agricolo»; b.«E tale è la funzione cui le dette aree sono state impiegate dal Cadau che, sotto il profilo soggettivo, svolge attività agricola essendo iscritto nell’elenco degli [OSCURATO:PERSONA] (IAP) e, quindi, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti sui quali insiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante esercizio diretto della coltivazione del fondo», precisando sul punto che «il Cadau ha dato dimostrazione di possedere tale requisito proprio mediante la iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione nell’albo regionale deli imprenditori agricoli professionali nella Provincia di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] e difesa del territorio, [OSCURATO:PERSONA] IAP;» (così nella sentenza impugnata);

2. avverso tale sentenza il Comune di Uta proponeva ricorso per cassazione, notificandolo a [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2019 ai sensi dell’art. 139 c.p.c., formulando tre motivi d’impugnazione e, successivamente, in data 22 settembre 2022, depositando memoria ex art. 380 bis 1.c.p.c.; 3.[OSCURATO:PERSONA] notificava, tramite servizio postale, controricorso in data 24/25 ottobre 2019, chiedendo il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] :

4. con il primo motivo di impugnazione il Comune di Uta ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli art. 2, co. 1 lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, per avere il Giudice d’appello ritenuto, nonostante il fatto che le aree oggetto di tassazione ricadessero in Zona D2 industriale del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Uta e, quindi, pacificamente edificabili secondo gli strumenti urbanistici, che i terreni non fossero suscettivi di imposizione, in quanto concretamente inedificabili e comunque di fatto agricoli, con ciò ponendosi in contrasto con l’orientamento più volte ribadito da questa Corte circa la sufficienza della mera vocazione edificatoria, come desunta dal piano regolatore generale adottato dal Comune;

5. con il secondo motivo di impugnazione il Comune di Uta ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co. 1 lett. h), del d.lgs. n. 504/1992, ponendo in evidenza che la Commissione aveva erroneamente valorizzato l’asserita “inedificabilità di fatto” delle aree de quibusper ritenerle esentate dall’imposta, così ponendosi in contrasto con l’interpretazione di tale disposizione fornita da questa Corte, secondo cui l’esenzione riguarda i soli terreni agricoli e «non si applica ai terreni edificabili, tali considerandosi quelli inseriti, con la categoria in questione, negli strumenti urbanistici» (v. pagina 3 del ricorso):

6. con il terzo motivo di impugnazione il Comune di Uta ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 1 lett. b), 9, co. 1, del d.lgs. n. 504/1992 e 58, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997 nella parte in cui il Giudice regionale ha escluso il presupposto soggettivo dell’imposizione, reputando dimostrato lo svolgimento da parte del contribuente dell’attività agricola in quanto iscritto nell’elenco degli [OSCURATO:PERSONA] (IAP) e, come tale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, senza, tuttavia, rilevare che, ai sensi del combinato disposto delle predette disposizioni, i terreni condotti dai coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli si considerano non edificabili solo laddove costoro siano iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ed abbiano assolto il corrispondente obbligo assicurativo e previdenziale, così erroneamente ritenendo l’iscrizione alla CCIAA ed all’Albo IAP equipollenti all’iscrizione nei diversi elenchi speciali previsti dalla legge; OSSERVA 7.Il primo motivo di ricorso è, in parte, inammissibile e, per altro verso, infondato; la seconda doglianza risulta, invece, inammissibile, mentre la terza censura è priva di fondamento.

Il tutto, per le seguenti ragioni. 8.Come sopra esposto, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene, in sintesi, che il Giudice regionale avrebbe violato l’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992, escludendo dall’imposizione fiscale i terreni del contribuente sulla scorta del contestato criterio dell’edificabilità di fatto dei beni, laddove gli stessi dovevano considerarsi soggetti all’imposta, in quanto pacificamente edificabili secondo gli strumenti urbanistici, siccome ricadenti in zona D2 industriale del piano urbanistico del Comune di Uta.

Senonchè, le predette ragioni di censura muovono da un’erronea interpretazione della disciplina di riferimento e da una riduttiva lettura della sentenza impugnata. 8.a.La difesa del Comune si è dilungata nel rappresentare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203 del 2005 [conv. con modif. dalla

I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992], l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, debba essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, ritenendosi che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, dovendo, in tal guisa, tenersi conto nella determinazione della base imponibile della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (cfr., tra le tante, Cass. n. 25561/2022; Cass. n. 24430/2022; Cass. n. 26895/2021; Cass., n. 6702/2020; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2011, nn. 28155, 28158 e 28159; Cass., Sez. 5", 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29309; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41738; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, nn. 475 e 476; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 653; Cass., SS.UU.,n. 25506/2006). 8.b.Ebbene, non si dubita di tali principi, solo che essi risultano non pertinenti alla fattispecie in rassegna.

L’invocato art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 (che fornisce, ai fini ICI, le nozioni di fabbricato, di area fabbricabile e di terreno agricolo) stabilisce alla lettera b), seconda parte, che «sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali».

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, al riguardo, che: -«in forza di una interpretazione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 lett. b), … un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell'imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione " (Cass. n. 15566/10, cit.)»; -«…"Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia»; -«La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo … in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio …»; - «le due norme, nonostante talune interferenze, disciplinano situazioni diverse: quella di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), che ha riguardo alla qualificazione dell'area ai fini del criterio del calcolo della base imponibile … ed ha carattere oggettivo, e quella di cui all'art. 9 dello stesso decreto, che invece introduce agevolazioni, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell'imposta in concreto applicabile» (così Cass. n. 17337/2018, nonché, sulla ribadita incompatibilità dell’oggettiva qualità agricola di un terreno, pur potenzialmente edificabile, con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa, Cass. n. 23591/2019, che richiama Cass. n. 14696/2018), Cass.13261/2017; Cass. n. 15566/2010; Cass. n. 25596/2017; Cass.22486/2017; Cass. n. 14824/2011; Cass. 16636/2011). 8.c.

Alla luce di tali principi può comprendersi come risulti erronea la premessa giuridica da cui muove l’argomentare della difesa del Comune, siccome basata su di un’asserita, ma inesistente, preclusione circa l’applicabilità del beneficio fiscale di cui appresso, derivante dalla vocazione urbanistica edificatoria dell’area.

Difatti, come sopra chiarito, la destinazione edilizia dell’area non impedisce di per sè, alle condizioni di cui all’art. 9, co. 1 del d.lgs. n. 504/1992, il riconoscimento della relativa agevolazione, per cui la costruzione del primo motivo di ricorso, fondato sulla potenzialità edificatoria dell’area e sulla giuridica impossibilità di considerarle, «di fatto, agricole»(v. pagina n. 2 del ricorso), disvela un’incompiuta lettura della previsione dell’art. 2 lett. b), seconda parte, del d.lgs. n. 504/1992, la quale, in realtà, per finzione, considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti qualificati ai sensi dell’art. 9, co. 1, del medesimo decreto, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo- pastorale del fondo tramite l’esercizio delle attività ivi indicate. 8.d.

In tale contesto, dunque, le ragioni fondanti la decisione in oggetto sul profilo in esame, sebbene affidate ad una esposizione non sempre limpida, vanno individuate nella parte in cui la Commissione ha accertato, tramite le risultanze di una perizia redatta in relazione a terreni limitrofi a quelli del contribuente, che le aree in rassegna –giova ripetersi -«sono prive di qualsivoglia opera di urbanizzazione primaria, essendo assenti le principali infrastrutture (rete viaria, rete idrica e fognaria ecc.) che la possono qualificare come urbanizzata», assumendo, alla fine, che «In sostanza con riferimento al periodo di imposta (anno 2008,ndr. trattasi di refuso, essendo l’anno di imposta rilevante il 2010) le aree potevano essere utilizzate solo a scopo agricolo» e che «tale è la funzione cui le dette aree sono state impiegate dal Cadau».

Dunque, è sulla scorta di tale accertamento di fatto che il Giudice a quo ha ritenuto che le aree in oggetto dovessero, nonostante la loro vocazione edificatoria, essere considerate non fabbricabili, per essere state utilizzate dal Cadau a fini agricoli, con ciò alludendo alla previsione dell’art. 2, co 1 lett. b), del citato decreto nella parte in cui ha affermato che il contribuente«è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti sui quali insiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio diretto della coltivazione del fondo» (così nella pronuncia in esame).

Tale verifica fattuale, non sindacabile nella presente sede e per vero nemmeno sindacata dal Comune, si pone in linea coerente con la previsione dell’art. 2 lett. b), seconda parte, del d.lgs. n. 504/1992 e con quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la finzione ivi considerata predica la verifica del possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale e dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione, dovendosi, in tale evenienza, prescindere, ai fini dell’imposta in esame, dall’obiettiva potenzialità edilizia del bene (cfr. tra le tante, Cass. n. 18302/2019).

Per tali motivi, dunque, non sussiste la dedotta violazione di legge postulata con il primo motivo di impugnazione.

9. Il secondo motivo di ricorso risulta, come anticipato, inammissibile.

Con esso il Comune ha dedotto la violazione dell’art. 7, co. 1, lett. h), del d.lgs. 504/1992, lamentando che il Giudice regionale, valorizzando l’asseritainedificabilità di fatto delle aree in oggetto, le abbia ritenute esenti da imposta, laddove detta disposizione riconosce l’esenzione dall’imposizione solo ai terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.

Ebbene, non vi è dubbio che la Commissione territoriale abbia riconosciuto detta esenzione, avendo espressamente sancito che i terreni posseduti dal Cadau «devono essere esclusi dal pagamento dell’ICI per l’anno di riferimento»(così nella sentenza impugnata), in ragione della ritenuta assenza del presupposto oggettivo e soggettivo, per aver reputato le aree in questione essere state utilizzate a scopo agricolo (aspetto oggettivo) da soggetto iscritto nell’elenco degli imprenditori agricoli professionali (aspetto soggettivo).

Nondimeno, non per questo, la soluzione adottata va, di per sé, considerata in contrasto con l’art. 7, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 504/1992.

Va, infatti, osservato che gli artt. 2, co. 1, lett. b) e 9, co. 1, del d.lgs. n. 504/1992 disciplinano profili doversi, individuabili, rispettivamente, nella qualificazione dell'area (come non fabbricabile) ai fini del criterio del calcolo della base imponibile e nelle agevolazioni, di carattere soggettivo, applicabili ai fini del calcolo dell'imposta in concreto applicabile.

Si tratta di aspetti distinti e non sovrapponibili, il che significa che l’area “considerata” dall’art. 2, co. 1, lett. b., del citato decreto come non fabbricabile (perché impiegata a fini agricoli dall’imprenditore agricolo professionale) non è, per ciò stesso, ritenuta esente dal pagamento dell’imposta in esame, risultando piuttosto sottoposta ad un regime agevolato, nel duplice senso di assoggettare il terreno alla tassazione in relazione al suo valore catastale, al netto quindi della sua potenzialità edilizia, e di calibrare la misura dell’imposta secondo i criteri di calcolo stabiliti dall’art. 9, co.1, del menzionato decreto, che pure prevedono, nella parte di valore eccedente 25.822,84 €, l’applicazione dell’imposta con le riduzioni ivi previste (cfr., su tali principi, Cass. n. 17337/2018).

Va ancora precisato che il regime agevolato di cui all’art. 9 del citato decreto contempla, in realtà, un’esenzione per la parte di valore del bene inferiore a 25.822,84 €,nonché varie riduzioni in relazione alle successive soglie monetarie ivi considerate, il che significa che il riconoscimento dell’esenzione nella fattispecie in rassegna non integra, sempre e comunque, la dedotta violazione di legge, potendo e dovendo questa individuarsi solo se venga, quanto meno, allegato che il valore dell’area oggetto di tassazione non poteva godere della (pur) limitata esenzione di cui al menzionato art. 9, in quanto superiore alla soglia di 25.822,84 €.

Senonchè, detta allegazione è, nella specie mancata, sicchè il motivo di impugnazione, limitato alla deduzione secondo la quale l’esenzione di cui all’art. 7, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 504/1992 non si applica alle aree edificabili, ma solo al terreno agricolo, non solo replica l’errore di fondo sopra illustrato circa la predetta finzione di non fabbricabilità dell’area a mente dell’art. 2, co. 1 lett. b), seconda parte del medesimo decreto, ma omette di considerare che il Giudice regionale non mai fatto cenno all’art. 7, ma alle agevolazioni (ndr.

ICI) previste per i terreni condotti da agricoltori, con ciò alludendo, anche attraverso il riferimento all’art. 58., co. 2, del d.lgs. 446/1997 (che definisce, agli effetti dell’applicazione di questa disposizione, la nozione degli imprenditori agricoli a titolo principale) ed alla pronuncia di questa Corte n. 23800/2017 (pure concernente le agevolazioni di cui al suindicato art. 58), alla previsione dell’art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 504/1992, come peraltro ha mostrato di intendere la stessa difesa del Comune nella parte in cui, con il terzo motivo di ricorso, ha denunciato, sotto altro profilo, la violazione di detta disposizione.

In tali termini, dunque, la censura in esame non si è sviluppata negando la giuridica possibilità di applicare la (pur limitata) esenzione prevista da tale disposizione e cioè rappresentando, nello specifico, che l’esenzione riconosciuta dalla Commissione non poteva essere ricondotta all’ipotesi considerata dal menzionato art. 9.

Il motivo in rassegna si presenta quindi monco di una sua compiuta illustrazione, non essendo state articolate le specifiche argomentazioni, intese a dimostrare che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e/o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, il che determina l’inammissibilità del motivo (così Cass. n. 17570/2020 e Cass. n. 632/2015, Cass. n. 828/2007 ed anche Cass.n. 18202/2008; Cass. n. 18421/2009; Cass. n. 19959/2014; Cass. n. 18860/2016 e Cass. n. 17224/2020). 10.Anche il terzo motivo di impugnazione non può essere accolto.

Con tale doglianza il Comune ha dedotto la violazione degli artt. 2, co. 1, lett. b), 9,co. 1, del d.lgs. n. 504/1992 e 58, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997 ed i motivi essenziali della censura riposano, in definitiva, sul rilievo della non equipollenza, ai fini che occupano, dell’iscrizione del contribuente alla Camera di Commercio ed all’albo regionale, in luogo dell’iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonchè nella mancata allegazione e prova dell’assolvimento del corrispondente obbligo assicurativo (v. pagine nn. 3 e 12 del ricorso).

Senonchè, tale critica non ha fondamento, subito avvertendo che le ragioni della contestazione concernono soltanto il profilo sopra esaminato, che riguarda l’iscrizione del Cadau in elenchi diversi da quelli previsti dalla citata normativa.

Non è, invece, in discussione, non essendo stato oggetto di impugnazione, il tema dell’effettiva attività di conduzione e di coltivazione del fondo da parte del contribuente, che la Commissione regionale ha ritenuto sussistente nella parte in cui ha affermato che «le aree potevano essere utilizzate solo a scopo agricolo.

E tale è la funzione cui le dette aree sono state impiegate dal Cadau …». 10.a.La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, in tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, nonché della conduzione effettiva dei terreni. -«Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2e 9, e del D.Lgs. n. 446 del 97, art. 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorchè inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 97, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia»; - « I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono: a) iscrizione agli appositi elenchi; b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia; c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili; d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito»; - « La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr ex plurimis Cass.16.4.2010 n. 9143)»; -«Mentre l'iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete (Cass. n. 19130 del 28/09/2016; Cass. n. 12336 del 2011; Cass. n. 214 del 2005; Cass. n. 9510 del 2008)»; -«La ratio della disposizione agevolativa è quello di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005(in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003) che, ai fini dell'applicazione dell'Ici, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell'obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, ha statuito che "la giustificazione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art. 44 Cost., e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito"» (così Cass. n. 10284/2019 e, nello stesso senso, Cass. n. 10284/2019 cit.; Cass. n. 19130/2016; Cass. n. 12336/2011; Cass. n. 9143/2010; Cass. n. 9150/2008; Cass. n. 214/2005; Cass. n. 19130/2016; Cass. n. 12336/2011; Cass. n. 214/2005). 10.b.

Senonchè, tale ordine di idee deve coordinarsi con l’intervento normativo che ha ridefinito la figura di imprenditore agricolo, incidendo sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione in questione.

Secondo la previsione dell’art. 1, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 99/2004, «1) Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del Reg. (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257 del 1999, art. 5, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro … . 2) Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.476».

Con riferimento a tale figura questa Corte (cfr. Cass. n. 12852/2021) ha affermato che: - la figura dell'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ha sostituito ed abrogato la previgente figura di imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P.); -l'attribuzione all'imprenditore agricolo della qualifica di I.A.P. è di competenza delle Regioni, che accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 99 del 2004; ogni Regione regolamenta le condizioni per ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ed i criteri per la verifica del requisito del tempo dedicato oltre che per le modalità di computo del requisito del reddito ricavato; -l’I.A.P. – diversamente dal coltivatore diretto (come defi nito dalle legginn. 454 del 1961, art. 48, 3 maggio 1982, n. 203, art. 6, 1047 del 1957, art. 2,) - non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso "conduca" direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo.

Ebbene, alla luce di tale scenario normativo, devono essere interpretati sia la previsione dell’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992, che prevede il regime agevolato ai fini ICI per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, che dell’art. 58, co. 2, del d.gs. n. 446/1997 secondo cui «Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo» Nello specifico, deve ritenersi che il venir meno della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale e la sua sostituzione con quella dell’imprenditore agricolo professionale abbia ridefinito, sotto il profilo in esame, anche le condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione di cui si discute, rendendo, in particolare ed a tal fine, esigibile non più l’iscrizione nell’elenco comunale di cui all’art. 58 del citato decreto (che concerneva, a mente dell’art. 11, co. 1, della legge n. 9/1963 e poi dell’art. 63, delle legge 30 aprile 1969, n. 153, gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), ma quella negli elenchi o albi regionali, essendo stato demandato alle regioni il compito di verificare in capo all’imprenditore agricolo richiedente il possesso dei requisiti soggettivi per l'attribuzione qualifica di professionalità, da cui derivano, tra l’altro, le agevolazioni in oggetto.

Alla luce di quanto precede non sussiste, quindi, la dedotta violazione di legge, avendo il Giudice regionale accertato, in termini consentanei alla diversa figura dell’imprenditore agricolo professionale, «la iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione nell’albo regionale deli imprenditori agricoli professionali nella Provincia di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] e difesa del territorio, [OSCURATO:PERSONA] IAP», desumendo da questi dati documentali, in termini non altrimenti contestati, la sussistenza dei requisiti formali e, cioè, di iscrizione negli specifici elenchi dell’imprenditore agricolo professionale e, sia pure implicitamente, di osservanza dei relativi obblighi assicurativi per il riconoscimento di detta qualità, in linea con la riportata (v. § 10.a) giurisprudenza di questa Corte.

In conclusione, il richiamo agli specifici elenchi comunali di cui all’art. 11, co. 1, della legge n. 9/1963 (e poi dell’art. 63, delle legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) risulta non più appropriato, dovendo ritenersi la relativa iscrizione inapplicabile all’imprenditore agricolo professionale, in ragione della sopravvenuta disciplina del d.lgs. n. 99/2004, che ha devoluto alle regioni i poteri sopra descritti, con la conseguenza che l’accertata iscrizione del Cadau nel relativo albo consente di ritenere assolto il rispetto della condizione, formale e soggettiva, prevista dal combinato disposto degli artt. 9, co. 1, del d.lgs. n. 504/1992 e 580, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997 e con essa insussistente la dedotta violazione di legge.

11. Alla stregua delle complessive riflessioni che precedono il ricorso va, dunque, rigettato.

12. La novità della questione esaminata sub § 10 giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado giudizio. 13.Va, però, dato atto che ricorrono le condizioni per versamento di un ulteriore importo da parte del Comune di Uta pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28099/2019 del ruolo generale, proposto DAL C [OSCURATO:PERSONA] U TA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA]Olivariu, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta delibera di Giunta n. 65 del 18 luglio 2019 ed in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di determinazione n. 577 del 12 settembre 2019, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72B10 B354 M), con studio Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26. - RICORRENTE – CONTRO M ICHELE C ADAU (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74A25 B354 E), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1974 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 106, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in ICI calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69M09 B354 E), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 66. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 107/4/2019 della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata il 19 febbraio 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 5 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sardegna accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 370/5/2017 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari e, in riforma della stessa, annullava l’avviso di accertamento ICI n. 5, emesso dal Comune di Uta per l’anno di imposta 2010 sui terreni di proprietà del contribuente; 1.1.il Giudice dell’appello perveniva a tale soluzione, escludendo i presupposti della tassazione sia sul piano oggettivo, che su quello soggettivo, assumendo, nei tratti motivazionali essenziali, che: a.le aree in questione, ricadenti in area CACIP del Comune di Uta, «sono prive di qualsivoglia opera di urbanizzazione primaria, essendo assenti le principali infrastrutture (rete viaria, rete idrica e fognaria ecc.) che la possono qualificare come urbanizzata, mentre l’intero compendio ricade interamente nell’ambito industriale di competenza del CACIP, con vincolo di inedificabilità, in quanto necessitano di interventi di bonifica con successiva richiesta di svincolo da richiedere al Ministero della Tutela del Territorio e del mare. In sostanza con riferimento al periodo di imposta (anno 2008) learee potevano essere utilizzate solo a scopo agricolo»; b.«E tale è la funzione cui le dette aree sono state impiegate dal Cadau che, sotto il profilo soggettivo, svolge attività agricola essendo iscritto nell’elenco degli [OSCURATO:PERSONA] (IAP) e, quindi, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti sui quali insiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante esercizio diretto della coltivazione del fondo», precisando sul punto che «il Cadau ha dato dimostrazione di possedere tale requisito proprio mediante la iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione nell’albo regionale deli imprenditori agricoli professionali nella Provincia di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] e difesa del territorio, [OSCURATO:PERSONA] IAP;» (così nella sentenza impugnata); 2. avverso tale sentenza il Comune di Uta proponeva ricorso per cassazione, notificandolo a [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2019 ai sensi dell’art. 139 c.p.c., formulando tre motivi d’impugnazione e, successivamente, in data 22 settembre 2022, depositando memoria ex art. 380 bis 1.c.p.c.; 3.[OSCURATO:PERSONA] notificava, tramite servizio postale, controricorso in data 24/25 ottobre 2019, chiedendo il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo di impugnazione il Comune di Uta ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli art. 2, co. 1 lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, per avere il Giudice d’appello ritenuto, nonostante il fatto che le aree oggetto di tassazione ricadessero in Zona D2 industriale del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Uta e, quindi, pacificamente edificabili secondo gli strumenti urbanistici, che i terreni non fossero suscettivi di imposizione, in quanto concretamente inedificabili e comunque di fatto agricoli, con ciò ponendosi in contrasto con l’orientamento più volte ribadito da questa Corte circa la sufficienza della mera vocazione edificatoria, come desunta dal piano regolatore generale adottato dal Comune; 5. con il secondo motivo di impugnazione il Comune di Uta ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co. 1 lett. h), del d.lgs. n. 504/1992, ponendo in evidenza che la Commissione aveva erroneamente valorizzato l’asserita “inedificabilità di fatto” delle aree de quibusper ritenerle esentate dall’imposta, così ponendosi in contrasto con l’interpretazione di tale disposizione fornita da questa Corte, secondo cui l’esenzione riguarda i soli terreni agricoli e «non si applica ai terreni edificabili, tali considerandosi quelli inseriti, con la categoria in questione, negli strumenti urbanistici» (v. pagina 3 del ricorso): 6. con il terzo motivo di impugnazione il Comune di Uta ha lamentato, sempre in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 1 lett. b), 9, co. 1, del d.lgs. n. 504/1992 e 58, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997 nella parte in cui il Giudice regionale ha escluso il presupposto soggettivo dell’imposizione, reputando dimostrato lo svolgimento da parte del contribuente dell’attività agricola in quanto iscritto nell’elenco degli [OSCURATO:PERSONA] (IAP) e, come tale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, senza, tuttavia, rilevare che, ai sensi del combinato disposto delle predette disposizioni, i terreni condotti dai coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli si considerano non edificabili solo laddove costoro siano iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ed abbiano assolto il corrispondente obbligo assicurativo e previdenziale, così erroneamente ritenendo l’iscrizione alla CCIAA ed all’Albo IAP equipollenti all’iscrizione nei diversi elenchi speciali previsti dalla legge; OSSERVA 7.Il primo motivo di ricorso è, in parte, inammissibile e, per altro verso, infondato; la seconda doglianza risulta, invece, inammissibile, mentre la terza censura è priva di fondamento. Il tutto, per le seguenti ragioni. 8.Come sopra esposto, con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene, in sintesi, che il Giudice regionale avrebbe violato l’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992, escludendo dall’imposizione fiscale i terreni del contribuente sulla scorta del contestato criterio dell’edificabilità di fatto dei beni, laddove gli stessi dovevano considerarsi soggetti all’imposta, in quanto pacificamente edificabili secondo gli strumenti urbanistici, siccome ricadenti in zona D2 industriale del piano urbanistico del Comune di Uta. Senonchè, le predette ragioni di censura muovono da un’erronea interpretazione della disciplina di riferimento e da una riduttiva lettura della sentenza impugnata. 8.a.La difesa del Comune si è dilungata nel rappresentare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203 del 2005 [conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992], l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, debba essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, ritenendosi che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica sia sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, dovendo, in tal guisa, tenersi conto nella determinazione della base imponibile della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio (cfr., tra le tante, Cass. n. 25561/2022; Cass. n. 24430/2022; Cass. n. 26895/2021; Cass., n. 6702/2020; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2011, nn. 28155, 28158 e 28159; Cass., Sez. 5", 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29309; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41738; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, nn. 475 e 476; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 653; Cass., SS.UU.,n. 25506/2006). 8.b.Ebbene, non si dubita di tali principi, solo che essi risultano non pertinenti alla fattispecie in rassegna. L’invocato art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 (che fornisce, ai fini ICI, le nozioni di fabbricato, di area fabbricabile e di terreno agricolo) stabilisce alla lettera b), seconda parte, che «sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali». La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, al riguardo, che: -«in forza di una interpretazione letterale e sistematica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1 lett. b), … un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell'imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione " (Cass. n. 15566/10, cit.)»; -«…"Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia»; -«La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo … in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio …»; - «le due norme, nonostante talune interferenze, disciplinano situazioni diverse: quella di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), che ha riguardo alla qualificazione dell'area ai fini del criterio del calcolo della base imponibile … ed ha carattere oggettivo, e quella di cui all'art. 9 dello stesso decreto, che invece introduce agevolazioni, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell'imposta in concreto applicabile» (così Cass. n. 17337/2018, nonché, sulla ribadita incompatibilità dell’oggettiva qualità agricola di un terreno, pur potenzialmente edificabile, con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa, Cass. n. 23591/2019, che richiama Cass. n. 14696/2018), Cass.13261/2017; Cass. n. 15566/2010; Cass. n. 25596/2017; Cass.22486/2017; Cass. n. 14824/2011; Cass. 16636/2011). 8.c. Alla luce di tali principi può comprendersi come risulti erronea la premessa giuridica da cui muove l’argomentare della difesa del Comune, siccome basata su di un’asserita, ma inesistente, preclusione circa l’applicabilità del beneficio fiscale di cui appresso, derivante dalla vocazione urbanistica edificatoria dell’area. Difatti, come sopra chiarito, la destinazione edilizia dell’area non impedisce di per sè, alle condizioni di cui all’art. 9, co. 1 del d.lgs. n. 504/1992, il riconoscimento della relativa agevolazione, per cui la costruzione del primo motivo di ricorso, fondato sulla potenzialità edificatoria dell’area e sulla giuridica impossibilità di considerarle, «di fatto, agricole»(v. pagina n. 2 del ricorso), disvela un’incompiuta lettura della previsione dell’art. 2 lett. b), seconda parte, del d.lgs. n. 504/1992, la quale, in realtà, per finzione, considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti qualificati ai sensi dell’art. 9, co. 1, del medesimo decreto, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo- pastorale del fondo tramite l’esercizio delle attività ivi indicate. 8.d. In tale contesto, dunque, le ragioni fondanti la decisione in oggetto sul profilo in esame, sebbene affidate ad una esposizione non sempre limpida, vanno individuate nella parte in cui la Commissione ha accertato, tramite le risultanze di una perizia redatta in relazione a terreni limitrofi a quelli del contribuente, che le aree in rassegna –giova ripetersi -«sono prive di qualsivoglia opera di urbanizzazione primaria, essendo assenti le principali infrastrutture (rete viaria, rete idrica e fognaria ecc.) che la possono qualificare come urbanizzata», assumendo, alla fine, che «In sostanza con riferimento al periodo di imposta (anno 2008,ndr. trattasi di refuso, essendo l’anno di imposta rilevante il 2010) le aree potevano essere utilizzate solo a scopo agricolo» e che «tale è la funzione cui le dette aree sono state impiegate dal Cadau». Dunque, è sulla scorta di tale accertamento di fatto che il Giudice a quo ha ritenuto che le aree in oggetto dovessero, nonostante la loro vocazione edificatoria, essere considerate non fabbricabili, per essere state utilizzate dal Cadau a fini agricoli, con ciò alludendo alla previsione dell’art. 2, co 1 lett. b), del citato decreto nella parte in cui ha affermato che il contribuente«è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti sui quali insiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio diretto della coltivazione del fondo» (così nella pronuncia in esame). Tale verifica fattuale, non sindacabile nella presente sede e per vero nemmeno sindacata dal Comune, si pone in linea coerente con la previsione dell’art. 2 lett. b), seconda parte, del d.lgs. n. 504/1992 e con quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la finzione ivi considerata predica la verifica del possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale e dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione, dovendosi, in tale evenienza, prescindere, ai fini dell’imposta in esame, dall’obiettiva potenzialità edilizia del bene (cfr. tra le tante, Cass. n. 18302/2019). Per tali motivi, dunque, non sussiste la dedotta violazione di legge postulata con il primo motivo di impugnazione. 9. Il secondo motivo di ricorso risulta, come anticipato, inammissibile. Con esso il Comune ha dedotto la violazione dell’art. 7, co. 1, lett. h), del d.lgs. 504/1992, lamentando che il Giudice regionale, valorizzando l’asseritainedificabilità di fatto delle aree in oggetto, le abbia ritenute esenti da imposta, laddove detta disposizione riconosce l’esenzione dall’imposizione solo ai terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984. Ebbene, non vi è dubbio che la Commissione territoriale abbia riconosciuto detta esenzione, avendo espressamente sancito che i terreni posseduti dal Cadau «devono essere esclusi dal pagamento dell’ICI per l’anno di riferimento»(così nella sentenza impugnata), in ragione della ritenuta assenza del presupposto oggettivo e soggettivo, per aver reputato le aree in questione essere state utilizzate a scopo agricolo (aspetto oggettivo) da soggetto iscritto nell’elenco degli imprenditori agricoli professionali (aspetto soggettivo). Nondimeno, non per questo, la soluzione adottata va, di per sé, considerata in contrasto con l’art. 7, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 504/1992. Va, infatti, osservato che gli artt. 2, co. 1, lett. b) e 9, co. 1, del d.lgs. n. 504/1992 disciplinano profili doversi, individuabili, rispettivamente, nella qualificazione dell'area (come non fabbricabile) ai fini del criterio del calcolo della base imponibile e nelle agevolazioni, di carattere soggettivo, applicabili ai fini del calcolo dell'imposta in concreto applicabile. Si tratta di aspetti distinti e non sovrapponibili, il che significa che l’area “considerata” dall’art. 2, co. 1, lett. b., del citato decreto come non fabbricabile (perché impiegata a fini agricoli dall’imprenditore agricolo professionale) non è, per ciò stesso, ritenuta esente dal pagamento dell’imposta in esame, risultando piuttosto sottoposta ad un regime agevolato, nel duplice senso di assoggettare il terreno alla tassazione in relazione al suo valore catastale, al netto quindi della sua potenzialità edilizia, e di calibrare la misura dell’imposta secondo i criteri di calcolo stabiliti dall’art. 9, co.1, del menzionato decreto, che pure prevedono, nella parte di valore eccedente 25.822,84 €, l’applicazione dell’imposta con le riduzioni ivi previste (cfr., su tali principi, Cass. n. 17337/2018). Va ancora precisato che il regime agevolato di cui all’art. 9 del citato decreto contempla, in realtà, un’esenzione per la parte di valore del bene inferiore a 25.822,84 €,nonché varie riduzioni in relazione alle successive soglie monetarie ivi considerate, il che significa che il riconoscimento dell’esenzione nella fattispecie in rassegna non integra, sempre e comunque, la dedotta violazione di legge, potendo e dovendo questa individuarsi solo se venga, quanto meno, allegato che il valore dell’area oggetto di tassazione non poteva godere della (pur) limitata esenzione di cui al menzionato art. 9, in quanto superiore alla soglia di 25.822,84 €. Senonchè, detta allegazione è, nella specie mancata, sicchè il motivo di impugnazione, limitato alla deduzione secondo la quale l’esenzione di cui all’art. 7, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 504/1992 non si applica alle aree edificabili, ma solo al terreno agricolo, non solo replica l’errore di fondo sopra illustrato circa la predetta finzione di non fabbricabilità dell’area a mente dell’art. 2, co. 1 lett. b), seconda parte del medesimo decreto, ma omette di considerare che il Giudice regionale non mai fatto cenno all’art. 7, ma alle agevolazioni (ndr. ICI) previste per i terreni condotti da agricoltori, con ciò alludendo, anche attraverso il riferimento all’art. 58., co. 2, del d.lgs. 446/1997 (che definisce, agli effetti dell’applicazione di questa disposizione, la nozione degli imprenditori agricoli a titolo principale) ed alla pronuncia di questa Corte n. 23800/2017 (pure concernente le agevolazioni di cui al suindicato art. 58), alla previsione dell’art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 504/1992, come peraltro ha mostrato di intendere la stessa difesa del Comune nella parte in cui, con il terzo motivo di ricorso, ha denunciato, sotto altro profilo, la violazione di detta disposizione. In tali termini, dunque, la censura in esame non si è sviluppata negando la giuridica possibilità di applicare la (pur limitata) esenzione prevista da tale disposizione e cioè rappresentando, nello specifico, che l’esenzione riconosciuta dalla Commissione non poteva essere ricondotta all’ipotesi considerata dal menzionato art. 9. Il motivo in rassegna si presenta quindi monco di una sua compiuta illustrazione, non essendo state articolate le specifiche argomentazioni, intese a dimostrare che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e/o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, il che determina l’inammissibilità del motivo (così Cass. n. 17570/2020 e Cass. n. 632/2015, Cass. n. 828/2007 ed anche Cass.n. 18202/2008; Cass. n. 18421/2009; Cass. n. 19959/2014; Cass. n. 18860/2016 e Cass. n. 17224/2020). 10.Anche il terzo motivo di impugnazione non può essere accolto. Con tale doglianza il Comune ha dedotto la violazione degli artt. 2, co. 1, lett. b), 9,co. 1, del d.lgs. n. 504/1992 e 58, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997 ed i motivi essenziali della censura riposano, in definitiva, sul rilievo della non equipollenza, ai fini che occupano, dell’iscrizione del contribuente alla Camera di Commercio ed all’albo regionale, in luogo dell’iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonchè nella mancata allegazione e prova dell’assolvimento del corrispondente obbligo assicurativo (v. pagine nn. 3 e 12 del ricorso). Senonchè, tale critica non ha fondamento, subito avvertendo che le ragioni della contestazione concernono soltanto il profilo sopra esaminato, che riguarda l’iscrizione del Cadau in elenchi diversi da quelli previsti dalla citata normativa. Non è, invece, in discussione, non essendo stato oggetto di impugnazione, il tema dell’effettiva attività di conduzione e di coltivazione del fondo da parte del contribuente, che la Commissione regionale ha ritenuto sussistente nella parte in cui ha affermato che «le aree potevano essere utilizzate solo a scopo agricolo. E tale è la funzione cui le dette aree sono state impiegate dal Cadau …». 10.a.La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che, in tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, nonché della conduzione effettiva dei terreni. -«Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2e 9, e del D.Lgs. n. 446 del 97, art. 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorchè inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 97, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia»; - « I requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato sono: a) iscrizione agli appositi elenchi; b) assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia; c) possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili; d) carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito»; - « La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chiede di avvalersi della agevolazione (cfr ex plurimis Cass.16.4.2010 n. 9143)»; -«Mentre l'iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete (Cass. n. 19130 del 28/09/2016; Cass. n. 12336 del 2011; Cass. n. 214 del 2005; Cass. n. 9510 del 2008)»; -«La ratio della disposizione agevolativa è quello di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, così come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005(in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003) che, ai fini dell'applicazione dell'Ici, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell'obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, ha statuito che "la giustificazione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art. 44 Cost., e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito"» (così Cass. n. 10284/2019 e, nello stesso senso, Cass. n. 10284/2019 cit.; Cass. n. 19130/2016; Cass. n. 12336/2011; Cass. n. 9143/2010; Cass. n. 9150/2008; Cass. n. 214/2005; Cass. n. 19130/2016; Cass. n. 12336/2011; Cass. n. 214/2005). 10.b. Senonchè, tale ordine di idee deve coordinarsi con l’intervento normativo che ha ridefinito la figura di imprenditore agricolo, incidendo sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione in questione. Secondo la previsione dell’art. 1, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 99/2004, «1) Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del Reg. (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257 del 1999, art. 5, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro … . 2) Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.476». Con riferimento a tale figura questa Corte (cfr. Cass. n. 12852/2021) ha affermato che: - la figura dell'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ha sostituito ed abrogato la previgente figura di imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P.); -l'attribuzione all'imprenditore agricolo della qualifica di I.A.P. è di competenza delle Regioni, che accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 99 del 2004; ogni Regione regolamenta le condizioni per ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ed i criteri per la verifica del requisito del tempo dedicato oltre che per le modalità di computo del requisito del reddito ricavato; -l’I.A.P. – diversamente dal coltivatore diretto (come defi nito dalle legginn. 454 del 1961, art. 48, 3 maggio 1982, n. 203, art. 6, 1047 del 1957, art. 2,) - non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo, ma è sufficiente che lo stesso "conduca" direttamente il terreno agricolo, anche a mezzo di maestranze, trattandosi di un imprenditore che provvede, svolgendo attività di direzione e controllo, alla coltivazione del fondo. Ebbene, alla luce di tale scenario normativo, devono essere interpretati sia la previsione dell’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992, che prevede il regime agevolato ai fini ICI per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, che dell’art. 58, co. 2, del d.gs. n. 446/1997 secondo cui «Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo» Nello specifico, deve ritenersi che il venir meno della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale e la sua sostituzione con quella dell’imprenditore agricolo professionale abbia ridefinito, sotto il profilo in esame, anche le condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione di cui si discute, rendendo, in particolare ed a tal fine, esigibile non più l’iscrizione nell’elenco comunale di cui all’art. 58 del citato decreto (che concerneva, a mente dell’art. 11, co. 1, della legge n. 9/1963 e poi dell’art. 63, delle legge 30 aprile 1969, n. 153, gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), ma quella negli elenchi o albi regionali, essendo stato demandato alle regioni il compito di verificare in capo all’imprenditore agricolo richiedente il possesso dei requisiti soggettivi per l'attribuzione qualifica di professionalità, da cui derivano, tra l’altro, le agevolazioni in oggetto. Alla luce di quanto precede non sussiste, quindi, la dedotta violazione di legge, avendo il Giudice regionale accertato, in termini consentanei alla diversa figura dell’imprenditore agricolo professionale, «la iscrizione alla Camera di Commercio e iscrizione nell’albo regionale deli imprenditori agricoli professionali nella Provincia di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] e difesa del territorio, [OSCURATO:PERSONA] IAP», desumendo da questi dati documentali, in termini non altrimenti contestati, la sussistenza dei requisiti formali e, cioè, di iscrizione negli specifici elenchi dell’imprenditore agricolo professionale e, sia pure implicitamente, di osservanza dei relativi obblighi assicurativi per il riconoscimento di detta qualità, in linea con la riportata (v. § 10.a) giurisprudenza di questa Corte. In conclusione, il richiamo agli specifici elenchi comunali di cui all’art. 11, co. 1, della legge n. 9/1963 (e poi dell’art. 63, delle legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) risulta non più appropriato, dovendo ritenersi la relativa iscrizione inapplicabile all’imprenditore agricolo professionale, in ragione della sopravvenuta disciplina del d.lgs. n. 99/2004, che ha devoluto alle regioni i poteri sopra descritti, con la conseguenza che l’accertata iscrizione del Cadau nel relativo albo consente di ritenere assolto il rispetto della condizione, formale e soggettiva, prevista dal combinato disposto degli artt. 9, co. 1, del d.lgs. n. 504/1992 e 580, co. 2, del d.lgs. n. 446/1997 e con essa insussistente la dedotta violazione di legge. 11. Alla stregua delle complessive riflessioni che precedono il ricorso va, dunque, rigettato. 12. La novità della questione esaminata sub § 10 giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado giudizio. 13.Va, però, dato atto che ricorrono le condizioni per versamento di un ulteriore importo da parte del Comune di Uta pari a quello
Sentenza Cassazione n. 01122/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris